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2. IL TESTO INTEGRATO UNBUNDLING CONTABILE (TIUC)

2.3. Il bilancio consolidato unbundling

L’art. 25 del decreto legge n. 127/1991, definisce le imprese obbligate civilisticamente alla redazione del bilancio consolidato; esse sono:

a) Le SpA, le SapA e le Srl, che controllano un’impresa;

b) Gli enti di cui all’art. 2201121 del codice civile, le società cooperative e mutue assicuratrici che controllano una delle tipologie di società di capitali. Una volta definito che una società capogruppo è soggetta a redazione del bilancio consolidato secondo il regolamento proprio del codice civile, sorge l’ulteriore obbligo di valutare se vigono per la stessa i presupposti per la redazione del bilancio unbundling.

Come visto in precedenza, nel paragrafo 1.1, l’ambito di applicazione definito dall’art. 3 comma 1 del TIUC deve essere interpretato alla luce delle disposizioni contenute nell’articolo 20 del medesimo testo integrato, che prevede la separazione contabile del bilancio riferito al gruppo societario per le imprese che:

a) Operando almeno in una delle attività del settore energia e gas, controlli direttamente o indirettamente, almeno un esercente operante anch’esso nel settore energia o gas;

b) Oppure che detenga il controllo diretto di due o più esercenti che operano individualmente in una delle attività del settore energia e gas.

In assenza delle suddette condizioni, le imprese di cui al punto b) dell’art 3 del TIUC non sono soggette ad alcun obbligo di separazione contabile né a quanto previsto dall’art 20 del medesimo testo integrato.

Il punto c) dell’art. 3 invece riguarda le società di servizi, che non operano direttamente nel settore elettrico o del gas ma che sono obbligate alla predisposizione e all’invio dei CAS solo nei casi in cui, la capogruppo tenuta la redazione del consolidato secondo quanto previsto dal comma 1122 art. 20, opti per

121 Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale [409, n. 4 c.p.c.] sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese [2093, 2195, 2221]. Per stabilire la natura pubblica di un ente è necessario guardare al regime giuridico, cioè al complesso di norme e principi che ne regolano l'esistenza e l'attività, nonché all'inserimento nella struttura amministrativa pubblica.

122 20.1 Al soggetto tenuto alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo n. 127/91 è fatto obbligo di redigere i conti annuali separati, di cui al comma 14.1, lettere a), b) e c) sulla base dei valori riportati nel suddetto bilancio, secondo le norme del regime ordinario di separazione contabile di cui al Titolo V, qualora:

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quanto predisposto dal comma 2123 del medesimo articolo e, che concedano servizi o prestazioni, classificali tra i servizi comuni o le funzioni operative condivise) alle imprese del gruppo che operano nei settori energia e gas.

Notiamo come, rispetto alla normativa previgente, ci sia un miglioramento terminologico, che consente in maniera chiara di definire ed identificare che nonostante una capogruppo svolga “attività diversa” rispetto alle tipiche attività del settore Energy, può effettivamente trovarsi nella condizione di dover comunque redigere il bilancio consolidato unbundling. La nuova disposizione infatti richiama l’obbligo in capo ai “soggetti” tenuti alla redazione del bilancio consolidato secondo quanto previsto dal decreto n. 127/1991; mentre la normativa precedente (11/07) utilizzava il termine “esercente”, facendo presumere che l’obbligo riguardasse esclusivamente le capogruppo del settore Energy.

Inoltre bisogna tenere a mente che la normativa 231/2014 richiama il concetto di controllo previsto dall’art. 26124 del d. Lgs. 127/1991, il quale prevede due circostanze:

a) L’ipotesi in cui la capogruppo operi in una delle attività del settore Energy; b) L’ipotesi in cui la capogruppo non operi in tali attività.

a) Operando in almeno una delle attività di cui al comma 4.1 controlli direttamente o indirettamente almeno un esercente operante anch’esso in almeno una di tali attività;

b) Detenga il controllo diretto di due o più esercenti che operano individualmente in una delle attività di cui al comma 4.1.

123 20.2 L’obbligo di redazione dei conti annuali separati sulla base dei valori riportati nel bilancio consolidato da parte del soggetto tenuto ai sensi del precedente comma 20.1 può essere assolto tramite la predisposizione e l’invio dei conti annuali separati di cui al comma 14.1, redatti secondo il regime ordinario di separazione contabile, da parte:

a) Degli esercenti facenti parte del gruppo societario operanti nelle attività di cui al comma 4.1; b) Dei soggetti, facenti parte del gruppo societario, che forniscono prestazioni rientranti tra quelle

riconducibili ai servizi comuni, di cui al comma 7.1 o alle funzioni operative condivise di cui al comma 7.2.

124 Art. 26. Imprese controllate

1. Agli effetti dell'art. 25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile.

2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:

a) le imprese su cui un'altra ha il diritto in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

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Nel primo caso, scatta l’obbligo di redazione del consolidato unbundling qualora la capogruppo controlli almeno un’esercente che operi nel settore energia e gas. Nell’immagine seguente ecco un esempio:

Fonte: Amministrazione & Finanza n.13/2014

Nel secondo caso, come detto anche in precedenza, si ricade nell’obbligo unbundling solo se la capogruppo detiene il controllo diretto di due o più esercenti che operano individualmente in una delle attività del settore energia e gas.

Esempio:

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Nel caso in cui la capogruppo optasse per il comma 2 dell’articolo 20, il comma 5125 del medesimo articolo alla lettera b) prevede la decadenza, per le imprese oggetto di consolidamento, di accesso al regime semplificato, con conseguente obbligo di effettuare la separazione del bilancio secondo quanto previsto dal regime ordinario.

Tuttavia, sempre nel caso in cui la capogruppo opti per quanto prescritto dal comma 2 articolo 20, qualora esistano, imprese rientranti nel perimetro di consolidamento, che in base alle previsioni dell’art. 27 siano esentate dalla predisposizione e dall’invio dei CAS, a queste imprese si applica comunque il regime di esenzione.126

125 20.5 L’esercente che non opera in una o più delle attività di cui al comma 8.1 ma che è oggetto di consolidamento da parte di un gruppo societario tenuto alla separazione del bilancio consolidato:

a) È soggetto al regime semplificato di separazione contabile di cui al Titolo VII nel caso in cui il gruppo societario a cui appartiene presenti i conti annuali separati relativi al bilancio consolidato ai sensi del comma 20.1;

b) È soggetto al regime ordinario di separazione contabile di cui al presente Titolo, qualora il gruppo societario opti per l’alternativa di cui al comma 20.2.

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