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Semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi

2. IL TESTO INTEGRATO UNBUNDLING CONTABILE (TIUC)

2.1. Unbundling contabile: aspetti generali

2.1.2. Semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi

Con la deliberazione n. 231 del 22 maggio 2014, l’Autorità ha introdotto regole nuove rispetto a quelle esistenti risalenti alla deliberazione n. 11/07; oltre all’abolizione delle parti V e VI del TIU relative al trattamento contabile delle poste in regime ordinario e semplificato, tale delibera introduce utili elementi di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile.

Questa ventata di semplificazione ha interessato diversi aspetti della normativa. Nell’ambito delle disposizioni fornite dal TIUC in tema di perimetrazione, la disposizione consente di non individuare un’Attività separata, nell’ambito dei settori del gas o dell’energia elettrica, qualora la stessa risulti marginale. Secondo quanto disposto dall’art. 5 della delibera n. 231/2014, un’attività svolta nel settore dell’energia elettrica o del gas può essere considerata marginale qualora:

 Origini costi e ricavi, in un determinato esercizio, rispettivamente e congiuntamente considerati, inferiori allo 0,1% del totale dei corrispondenti valori dell’attività principale98;

 Origini costi e ricavi, in un determinato esercizio, rispettivamente e disgiuntamente considerati, inferiori al 3% dei corrispondenti valori dell’Attività principale ed inoltre siano verificate le seguenti condizioni99:

1. L’attività marginale è svolta utilizzando in maniera occasionale e non continuativa le risorse di un’altra attività100;

2. L’attività marginale è svolta senza una stabile organizzazione; 3. L’attività marginale è svolta in forza di contratti non ricorrenti di

durata complessivamente inferiore ad 1 anno.

98 TIUC articolo 5 comma 5.1. 99 TIUC articolo 5 comma 5.2.

100 Nella precedente delibera n.11/07 all’art.4 comma 4.23 un’attività è definita marginale quando “per il suo esercizio, utilizza in maniera occasionale, cioè non continuativa, (…)”, anziché “in maniera occasionale e non continuativa” cosi come definito dal comma 5.2 della delibera 231/2014.

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Nulla cambia invece per le rilevazioni contabili delle attività marginali; infatti si potrà non dare separata evidenza di tali attività, in coerenza con quanto stabilito dalla precedente normativa. Vige ancora l’obbligo di fornire alcune informazioni all’interno della nota di commento ai conti annuali separati.

La deliberazione 231/2014 ha introdotto una novità importante con riferimento all’attribuzione ai comparti delle poste economiche relative ai ricavi.

Esse dovranno essere attribuite secondo le regole previste dall’Autorità, ma integrando le eventuali informazioni con rilevazioni contabili ex post101; qualora tale attribuzione non fosse possibile, l’esercente potrà classificare le suddette poste al comparto residuale dell’attività relativo ai “valori multicomparto”102 che costituirà una nuova colonna presente nei prossimi schemi dei conti annuali separati.

Ulteriore semplificazione introdotta dalla delibera n. 231/2014 riguarda il numero di driver a disposizione degli operatori per poter ripartire i costi e i ricavi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise alle attività svolte. Questa scelta ricade nell’ordine di idee del legislatore di consentire una maggiore omogeneità dei dati di separazione contabile forniti dalle diverse imprese. Nella tabella successiva vi è rappresentato un confronto fra i driver ammessi con la delibera n. 11/07 e i driver ammessi con la delibera 231/2014.

101 Rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili ex post che devono essere basate sui criteri di “significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità o, in ultima istanza sulla base della prevalente attinenza della posta economica al comparto di riferimento, il tutto nel rispetto del principio di correlazione tra costi e ricavi” art.13 comma 13.1 lettera a TIUC

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103 Fonte dati: allegato A deliberazione n.11/07 ed allegato A deliberazione n.231/2014

Driver di ribaltamento per le Funzioni Operative Condivise103

F.O.C Delibera n.11/07 Delibera n.231/2014

Commerciale, di vendita e gestione clientela

n. fatture e bollette emesse per ciascuna attività

N.D

Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività

Call Center: n. delle chiamate gestite per singola attività

N.D

Tecnica di telecontrollo di manutenzione e servizi tecnici

n. di interventi registrati da ciascuna Attività

n. di richieste di intervento effettuate per ciascuna attività

Costo a consuntivo degli interventi effettuati da ciascuna attività

Totale delle ore di MOD di manutenzione registrata da ciascuna attività

Di misura tra attività di diversi settori

n. di interventi registrati da ciascuna attività n. di letture effettuate per ciascuna attività

Di acquisto energia

elettrica e/o gas

Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività

N.D

Quantità di energia elettrica o gas destinata ai clienti di ciascuna attività

Quantità di energia elettrica o gas destinata ai clienti di ciascuna attività (espressa in Joule)

Di cartografia elettrica Km di rete Km di rete relativi a

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A completamento della disamina sulle semplificazioni introdotte è importante effettuare un focus sulle “esenzioni dall’obbligo di predisposizione e invio all’Autorità dei Conti annuali separati”. L’articolo 27 del TIUC stabilisce l’esenzione dalla predisposizione e dall’invio dei CAS per una serie di casi elencati nel comma 27.1104.

Gli esercenti la produzione elettrica sono esentati dalla predisposizione e dall’invio dei conti annuali separati, in tutti i casi in cui effettuino la produzione senza utilizzare impianti essenziali o rilevanti definiti dal codice di trasmissione; a tal fine, non influisce sulla tipologia di esenzione né la somma della potenza degli impianti che devono esser considerati singolarmente, né l’appartenenza dell’impresa ad un gruppo societario, che potrebbe invece disporre di tali impianti. In aggiunta, le imprese esonerate dall’iscrizione all’anagrafica operatori ai sensi della deliberazione 443/2012/A del 25 ottobre 2012 (produttori elettrici che gestiscono impianti di potenza inferiore ai 100Kw) non sono né tenuti alla compilazione della dichiarazione preliminare né ai inviare i conti annuali separati. Nel prevedere i limiti dimensionali per l’esenzione, il comma 27.1 fa riferimento, per le attività di distribuzione e misura di energia elettrica e gas, al numero dei punti di prelievo o riconsegna alla fine dell’esercizio precedente105.

Sempre in tema di esenzione è rilevante quanto riportato nella lettera n) del comma 27.1, che prevede l’esenzione per le imprese operanti nel settore dell’energia elettrica o del gas, che nell’esercizio di riferimento, non abbiano conseguito ricavi operativi106 in nessuna delle attività individuate al comma 4.1 del TIUC.

104 Per un maggior dettaglio vedere l’elenco predisposto al suddetto comma 105 TIUC art. 27 comma 27.1 lettere c, d:

 c) distribuzione dell’energia elettrica a meno di 1.000 punti di prelievo, alla fine dell’esercizio precedente;

 d) misura dell’energia elettrica a meno di 1.000 punti di prelievo, alla fine dell’esercizio precedente;

106 Per ricavi operativi devono intendersi i ricavi derivanti dalle operazioni ordinarie condotte dall’imprese nelle suddette attività e classificabili tipicamente tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni del bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali

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Procedendo nel lavoro si riconnette alle esenzioni sopra elencate, quanto stabilito dal comma 27.2, che esenta le imprese operanti in una serie di attività del settore Energy & Gas, dalla compilazione dei prospetti relativi alla movimentazione delle immobilizzazioni, qualora queste operassero in attività libere della filiera107. Per concludere giova ricordare che quanto detto non deve portare però l’operatore a sottovalutare le procedure imposte dalla deliberazione n. 231/2014. Come infatti esplicitato nel comma 27.3 l’Autorità può comunque richiedere la predisposizione e l’invio dei conti annuali separati, rendendo con ciò in ogni caso necessaria l’implementazione di un sistema amministrativo, gestionale, informatico impostato secondo le regole approvate nel TIUC.