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giurisprudenza civile della Corte di cassazione

BISOGNI GIACINTO

D. (RESTIGNOLI ARMANDO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PER I MINORENNI L'AQUILA, 01/07/2021

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Sottrazione internazionale di minori - Deduzione dell'esistenza di un preventivo accordo - Accertamenti da compiere.

In tema di sottrazione internazionale dei minori, al giudice è riservata la decisione sulla sola liceità del trasferimento del minore, sicché, ove sia dedotta l'esistenza di un accordo preventivo dei genitori, chi lo deduce deve darne prova rigorosa e univoca, specialmente quando il trasferimento avvenga in una situazione di crisi della coppia genitoriale che non ha dato luogo all'instaurazione di un procedimento di separazione o di divorzio davanti al giudice competente in base alla residenza abituale del minore, quando tale procedimento sia avviato, subito dopo il trasferimento, davanti al giudice del luogo in cui il minore è stato trasferito.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 3, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 12, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Tratt. Internaz.

20/11/1989 art. 9 com. 3, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18602 del 2021 Rv. 661817 - 01, N. 7261 del 2022 Rv. 664169 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13162 del 27/04/2022 (Rv. 664691 - 01)

Presidente: PARISE CLOTILDE. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

F. (CANTAGALLO GIUSEPPE) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/02/2021

082329 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - PROVVEDIMENTI - PROVVISORI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008432/2020 65761001

Massime precedenti Conformi: N. 8432 del 2020 Rv. 657610 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11234 del 06/04/2022 (Rv. 664690 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

P. (COMEGNA CARMELO) contro L. (MARINO MAURIZIO) Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/07/2019

159219 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RIDUZIONE DEL CAPITALE - PER PERDITE - RIDUZIONE AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE Delibera assembleare di

azzeramento e contestuale ricostituzione del capitale sociale - Immediata sottoscrizione da parte del socio presente – Validità – Condizioni - Fondamento.

In tema di società, è valida la delibera assembleare che, a seguito di riduzione del capitale sociale per perdite, decida l'azzeramento e il contemporaneo aumento, anche ad una cifra superiore al minimo, del menzionato capitale sociale mediante la sottoscrizione immediata e per intero del socio presente, purché ai soci assenti o impossibilitati alla sottoscrizione immediata sia consentito di esercitare, nel termine stabilito dall'art. 2441 c.c., il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni sottoscritte in misura eccedente la quota di spettanza dell'originario sottoscrittore, dal momento che l'esercizio postumo del diritto di opzione opera come condizione risolutiva e rimuove "pro quota" e retroattivamente gli effetti dell'originaria sottoscrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1360, Cod. Civ. art. 2441, Cod. Civ. art. 2447, Cod. Civ.

art. 2482

Massime precedenti Conformi: N. 15614 del 2007 Rv. 600416 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11216 del 06/04/2022 (Rv. 664776 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

K. (MANDRO LUCA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/06/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Riconoscimento dello "status" di rifugiato - Procedimento ex art. 19 d.lgs. n. 150 del 2011 - Prova testimoniale dedotta successivamente al ricorso e senza formulazione di capitoli - Ammissibilità - Fondamento.

Nel procedimento per il riconoscimento dello "status" di rifugiato, disciplinato "ratione temporis"

dal rito sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 150 del 2011, è ammissibile la richiesta di prova testimoniale formulata dal ricorrente successivamente al deposito del ricorso e senza la deduzione di capitoli separati, poiché le norme procedurali nazionali vanno interpretate in modo compatibile con i principi espressi dalle direttive dell'Unione europea che, in tale materia, sanciscono un dovere ufficioso di cooperazione istruttoria, cui deve aggiungersi che l'art. 702 ter c.p.c., attribuisce al giudice il potere di procedere nel modo che ritiene più opportuno all'istruttoria, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, senza prevedere alcuna preclusione o decadenza a carico delle parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Costituzione art. 10, Costituzione art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27310 del 2008 Rv. 605498 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11232 del 06/04/2022 (Rv. 664777 - 02)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

J. (VEGLIO MAURIZIO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/03/2020

straniero non accompagnato - Accertamento dell'età - Estratto dell'atto di nascita - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini dell'accertamento dell'età di un minore straniero non accompagnato, si deve tenere conto della produzione dell'estratto dell'atto di nascita di quest'ultimo, poiché, ai sensi dell'art. 19 bis, comma 3, l. n. 142 del 2015, l'età deve essere verificata in via principale attraverso un documento anagrafico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento che non aveva esaminato l'estratto dell'atto di nascita, rilevando che non erano stati prodotti "validi documenti di identificazione").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 19 bis, Legge 07/04/2017 num. 47 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 5936 del 2020 Rv. 657004 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11232 del 06/04/2022 (Rv. 664777 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

J. (VEGLIO MAURIZIO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/03/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Minore straniero non accompagnato - Procedimento per l’accertamento della sua età - Applicazione analogica dell’art. 5 d.p.c.m. n. 234 del 2016 - Esclusione - Fondamento.

In tema di immigrazione, i minori non accompagnati devono essere identificati secondo la procedura prevista dall'art. 19 bis l. n. 142 del 2015, introdotto dalla l. n. 47 del 2017, restando esclusa l'applicabilità in via analogica delle disposizioni di cui al precedente d.p.c.m. n. 234 del 2016 (relativo all'identificazione dei minori non accompagnati che siano anche vittime di tratta), non potendo una norma di legge primaria, generale e successiva, essere disapplicata da una norma regolamentare, anteriore e speciale.

Riferimenti normativi: DPCM 10/11/2016 art. 5, Legge 07/04/2017 num. 47 art. 5, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 19 bis

Massime precedenti Vedi: N. 6520 del 2020 Rv. 657086 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10788 del 04/04/2022 (Rv. 664775 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

A. (PESENTI MARCO) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 29/04/2020

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Art. 38 d.lgs. n. 385 del 1993 - Garanzie integrative che consentono di elevare il limite di finanziabilità del mutuo – Delibera CICR del 22 aprile 1995 – Garanzie prestate da società semplici o da persone fisiche – Esclusione – Fondamento.

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità determinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993, in conformità alla delibera CICR del 22 aprile 1995,

è individuato nella misura dell'80% dei beni ipotecati e può essere elevato sino al 100% solo se vengono prestate garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, fondi di garanzia e altre garanzie idonee, al cui novero non appartengono le garanzie prestate da società semplici o da persone fisiche, poiché il livello di affidabilità patrimoniale offerto non è equiparabile a quello dello Stato e degli istituti bancari e assicurativi appena menzionati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 com.

2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11201 del 2018 Rv. 648901 - 01

sezione seconda e sesta