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sezione tributaria e sesta tributaria

FEDERICI FRANCESCO

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PISTOLESI FRANCESCO) Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 29/05/2017

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Costi - Royalties - Deducibilità - Sindacato della P.A. sulla scelta

imprenditoriale di investimento - Esclusione - Fattispecie in tema di vendita al titolare del marchio.

In tema di verifiche tributarie, il controllo del fisco sulla inerenza dei costi sostenuti dall'impresa, ai fini della deducibilità delle royalties per l'uso del marchio, non può spingersi sino alla valutazione dell'idoneità della spesa ad incrementare i ricavi, poiché l'Amministrazione finanziaria non ha il potere di sindacare l'opportunità delle scelte imprenditoriali, riguardanti gli investimenti tesi a stimolare e incrementare le vendite dei beni prodotti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che il fisco potesse considerare indeducibili i costi delle royalties sostenuti dal contribuente su prodotti venduti al soggetto titolare del marchio, solo perché il segno distintivo, finalizzato alla identificazione di un prodotto per la sua riconoscibilità sul mercato, non avrebbe potuto svolgere alcuna funzione attrattiva nei confronti dell'acquirente).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5 Massime precedenti Vedi: N. 2224 del 2021 Rv. 660447 - 03

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12838 del 22/04/2022 (Rv. 664499 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (FARINELLI PATRIZIA) Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 10/12/2015

177229 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE Notifica degli atti esattivi - Prescrizione del tributo - Definitività della pretesa tributaria - Mancata riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio - Termine decennale - Decorrenza.

Ai fini della tempestiva notificazione del primo atto di esazione tributaria, l'ordinario termine di prescrizione del tributo inizia a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva, e pertanto, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell'accertamento fiscale dipenda dalla mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, il termine decennale di prescrizione inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla sua riassunzione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78, Decreto Legisl.

31/12/1992 num. 546 art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 9076 del 2017 Rv. 643623 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 12759 del 21/04/2022 (Rv. 664581 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore:

PERRINO ANGELINA MARIA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.) D. (GIORDANO CLAUDIO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/01/2014

081159 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI IVA - Pendenza di procedura fallimentare tedesca -

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA In genere.

In pendenza di una procedura fallimentare tedesca, sussiste il diritto del creditore erariale di procedere all'iscrizione a ruolo ed emettere la conseguente cartella di pagamento, costituendo quest'ultima un titolo esecutivo idoneo al fine di procedere all'insinuazione al passivo e non un atto esecutivo; ne deriva che il curatore difetta di interesse ad ottenere la caducazione della cartella, posto che la rilevanza dell'iscrizione e della cartella stessa deve essere apprezzata in sede concorsuale, al fine di accertare l'esistenza del diritto ad una quota o ad una percentuale di quanto ricavato dalla liquidazione, spettando al giudice del concorso e non a quello tributario anche la valutazione della natura concorsuale o meno dell'aggio, in applicazione del principio di cristallizzazione del passivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17 com. 3, Decreto Legisl.

13/04/1999 num. 112 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 24880 del 2020 Rv. 659511 - 01, N. 11883 del 2020 Rv. 657957 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33408 del 2021 Rv. 662698 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 12412 del 19/04/2022 (Rv. 664498 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA.

Relatore: NONNO GIACOMO MARIA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) T. (PICCONE FERRAROTTI PIETRO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 05/10/2015

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Contraddittorio endoprocedimentale - Contestazioni in tema di imposta di registro - Rispetto del termine dilatorio - Necessità - Fondamento.

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il termine dilatorio di sessanta giorni, previsto dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, la cui violazione determina la nullità dell'accertamento, si applica anche in caso di contestazioni relative a violazioni in tema di imposta di registro, in forza del richiamo contenuto nell'art. 53 bis del d.P.R.

n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 53 bis

Massime precedenti Vedi: N. 27421 del 2018 Rv. 651437 - 01, N. 701 del 2019 Rv. 652456 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 12411 del 15/04/2022 (Rv. 664343 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (MASCOLO MICHELE) Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/12/2019

133214 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO Morte del procuratore domiciliatario - Precedente elezione di domicilio - Inefficacia - Notifica dell'impugnazione a mezzo PEC - Nullità - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.

La morte del domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, comma 3, c.p.c., alla parte personalmente, salvo che l'elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l'organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare tale studio alla stregua di un ufficio; non deve, pertanto, ritenersi inesistente, ma nulla, e quindi sanabile per effetto della costituzione del destinatario, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'indirizzo PEC del difensore domiciliatario deceduto, laddove la consegna dell'atto sia avvenuta presso lo stesso studio ove sia domiciliato anche l'altro difensore della parte, determinandosi l'inesistenza, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 com. 3, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8222 del 2016 Rv. 639514 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3702 del 2017 Rv. 642537 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 12138 del 14/04/2022 (Rv. 664497 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore:

PERRINO ANGELINA MARIA. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

A. (MARULLO DI CONDOJANNI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 15/06/2012

279477 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE IVA - Sanzioni ex art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Condotta esigibile in capo al cessionario - Controllo formale della fattura - Insufficienza - Fattispecie.

In tema di IVA e sanzioni ex art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, il cessionario/committente di beni o servizi non può limitarsi ad un controllo puramente formale della fattura che riceve dal cedente, laddove la sua condotta non si limiti ad operare "ab externo"

sul solo rapporto di rivalsa ma incida direttamente sul rapporto tributario, risultando in tal caso condotta esigibile quella relativa al controllo ed al vaglio critico della qualificazione fiscale dell'operazione.(Principio affermato in tema di cessione, qualificata dal cedente come intracomunitaria, con conseguente applicazione da parte del cessionario del regime di inversione contabile, omettendo di attivare il meccanismo di regolarizzazione di cui al citato art. 6, pur essendogli nota la presenza in Italia della cedente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 8, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26126 del 2010 Rv. 615367 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12329 del 14/04/2022 (Rv. 664357 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: