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sezione seconda e sesta seconda

SCARPA ANTONIO

S. (COSI SAVERIO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/02/2021

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere CONFORME A CASSAZIONE ASN 011815/2018 64871801

Massime precedenti Conformi: N. 11815 del 2018 Rv. 648718 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12927 del 22/04/2022 (Rv. 664643 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore:

SCARPA ANTONIO.

R. (GENTILE ALFONSO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 22/07/2021

046075 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE Condominio - Compenso dell’amministratore - Sussistenza di documento contenente il preventivo approvato dall’assemblea - Necessità - Indicazione implicita nell’approvazione del rendiconto - Sufficienza - Esclusione.

Al fine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, ai sensi dell'art.

1129 c.c., il requisito formale della nomina sussiste in presenza di un documento, approvato dall'assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso, specificazione che non può invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12001 del 13/04/2022 (Rv. 664801 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

C. (CERIO ENNIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 31/03/2020

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Ragionevole durata del processo - Computo della durata del giudizio penale presupposto - Esclusione del periodo di sospensione disposta in attesa della definizione di un giudizio civile pregiudiziale tra diverse parti - Dubbio di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.

In tema di equa riparazione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2 quater, della l. n. 89 del 2001, in relazione agli artt. 117 Cost. e 6 CEDU,

nella parte in cui esclude dal computo relativo alla irragionevole durata del processo il periodo di sospensione di un giudizio penale, nel quale i ricorrenti erano imputati, disposto per la pregiudizialità di un giudizio civile nel quale gli stessi non erano parti, in considerazione dell'ampia portata della dizione della norma, e tenuto conto del fatto che i ricorrenti ben avrebbero potuto valutare se spiegare o meno intervento nel giudizio civile pregiudiziale e domandare, se del caso, in dipendenza dello spiegato intervento, l'equa riparazione in rapporto all'eventuale irragionevole durata di quel giudizio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16328 del 2020 Rv. 658750 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11879 del 12/04/2022 (Rv. 664515 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.) C. (PANUNZIO EDOARDO) contro T.

Regola competenza

044020 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE Causa ereditaria - Art. 22 c.p.c. - Nozione ai fini della determinazione della competenza - Divisione ereditaria - Vi rientra - Azione di riduzione di donazione lesiva di legittima - Azione di restituzione di denaro abusivamente prelevato da un conto corrente cointestato con il de cuius, durante la vita di questi - Cause ereditarie - Esclusione - Fondamento.

La competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo ove si è aperta la successione, di cui all'art. 22, n. 1, c.p.c., riguarda unicamente le cause di divisione dell'universalità dei rapporti giuridici facenti capo ad un comune "de cuius", tornando ad applicarsi, nelle altre ipotesi, le regole generali, con la conseguenza che non rientra nel campo applicativo della citata disposizione l'azione di riduzione di una donazione per lesione di legittima, salvo che sia proposta cumulativamente con la domanda di divisione, né, tanto meno, la domanda restitutoria delle somme che il convenuto avrebbe prelevato, quale cointestatario, da un conto corrente del "de cuius" durante la vita di questi, non essendo qualificabile tale domanda come petizione ereditaria, che consente all'erede di reclamare soltanto i beni nei quali egli sia succeduto "mortis causa" al defunto e che, dunque, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 22 com. 1 lett. 1 Massime precedenti Vedi: N. 7617 del 2019 Rv. 653373 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11500 del 08/04/2022 (Rv. 664437 - 01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

S. (GRECO SALVINO) contro S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 09/03/2021

127051 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE -

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11506 del 08/04/2022 (Rv. 664439 - 01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

K. (BADO' FABRIZIO) contro D. (DITTA NICOLA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/03/2021

133079 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - IN GENERE Citazione in giudizio notificata al convenuto dopo la morte dell’attore in senso sostanziale - Nullità del giudizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo - Principio della scissione degli effetti della notificazione - Inapplicabilità - Fondamento.

La morte dell'attore in senso sostanziale, intervenuta prima della notificazione dell'atto di citazione, determina la nullità della "vocatio in ius", che presuppone la attuale esistenza delle parti, e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, non potendo trovare applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario, che, avendo come scopo quello di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività sottratte al suo controllo, presuppone comunque la valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod.

Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299

Massime precedenti Vedi: N. 27530 del 2017 Rv. 646776 - 01, N. 14360 del 2013 Rv. 626463 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11506 del 08/04/2022 (Rv. 664439 - 02)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

K. (BADO' FABRIZIO) contro D. (DITTA NICOLA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/03/2021

133079 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - IN GENERE Citazione in giudizio notificata al convenuto dopo la morte dell’attore in senso sostanziale - Nullità del giudizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo - Costituzione in giudizio dell’erede universale dell’attore che fa proprie le conclusioni dell’attore - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

La morte dell'attore, intervenuta prima della notificazione dell'atto di citazione, determina la nullità della "vocatio in ius", che presuppone la attuale esistenza delle parti, e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, risultando irrilevante la volontaria costituzione in giudizio dei successori della parte deceduta che intendano proseguire il processo, perché, in assenza della valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti, non può trovare applicazione né l'istituto della successione nel diritto controverso, né quello della interruzione del processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., la sentenza d'appello impugnata, in quanto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado era stato notificato dopo la

morte dell'attore in senso sostanziale, con conseguente nullità sia di tale giudizio, sia di quello di secondo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod.

Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3 Massime precedenti Vedi: N. 27530 del 2017 Rv. 646776 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11502 del 08/04/2022 (Rv. 664438 - 01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

G. (RABINO ENRICO) contro V.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/10/2020

046178 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE Regolamento di condominio – Prescrizione di tipo organizzativo – Disciplina delle modalità d’uso delle parti comuni – Interpretazione – Criteri – Comportamento dei condòmini anche successivo all’approvazione del regolamento – Possibilità – Sussistenza – Fattispecie.

In tema di condominio negli edifici, il regolamento condominiale può porre limitazioni ai poteri ed alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti comuni, imponendo la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica ed all'aspetto generale dell'edificio.

L'interpretazione delle clausole di un regolamento contrattuale contenenti limiti nel godimento delle cose comuni deve avvenire secondo le regole legali di ermeneutica contrattuale; inoltre, le prescrizioni del regolamento aventi natura solo organizzativa, come quelle che disciplinano le modalità d'uso delle parti comuni, possono essere interpretate, giusta l'art. 1362, comma 2, c.c., altresì alla luce della condotta tenuta dai comproprietari posteriormente alla relativa approvazione ed anche "per facta concludentia", in virtù di comportamento univoco. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che da un lato, a fronte di una clausola del regolamento che imponeva il divieto di intraprendere "alcuna operazione esterna che modifichi l'architettura, l'estetica o simmetria del fabbricato", aveva ritenuto che la trasformazione dell'unità immobiliare destinata a negozio di alimentari in cinque autorimesse, con aperture basculanti al posto delle vetrine preesistenti, fosse lesiva del decoro architettonico per il forte impatto visivo sull'armonia degli elementi strutturali della facciata, dall'altro aveva affermato che altra clausola del medesimo regolamento condominiale, che poneva il divieto di ingombro del cortile comune, non precludesse l'utilizzo di parte dello stesso cortile come parcheggio, stante anche il comportamento tenuto dai condomini che posteriormente alla redazione del medesimo regolamento avevano sempre ivi parcheggiato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art.

1130, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 12579 del 2017 Rv. 644276 - 01