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sezione lavoro e sesta lavoro

CALAFIORE DANIELA

P. (ALBERICI FABIO) contro I. (SCIPLINO ESTER ADA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/02/2016

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Sussistenza - Presupposti - Formazione in epoca anteriore alla sentenza impugnata - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21170 del 2016 Rv. 641470 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13916 del 2006 Rv. 589695 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 12454 del 19/04/2022 (Rv. 664516 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore:

CAVALLARO LUIGI. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) M. (MAFFEI ROSA) contro I. (CAPANNOLO EMANUELA) Cassa senza rinvio, TRIBUNALE AREZZO, 16/03/2016

129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Parte soccombente non abbiente - Art. 96, comma 3, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di spese di lite nei giudizi di previdenza e assistenza, va escluso che alla parte soccombente non abbiente sia applicabile la previsione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., sia in ragione di un argomento di carattere letterale, visto che l'art. 152 disp. att. c.p.c. fa salva l'applicazione alle controversie in esame del solo comma 1 del citato art. 96, sia di una interpretazione logico-sistematica che tenga conto della diversa "ratio" dei due commi, configurando il comma 1 una forma speciale di responsabilità extracontrattuale, derivante da un illecito processuale, mentre il comma 3, nel perseguire le finalità pubblicistiche correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, commina una sanzione per la violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Sez. L - , Sentenza n. 12452 del 19/04/2022 (Rv. 664600 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore:

CAVALLARO LUIGI. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

D. (MARCHELLO FRANCESCO) contro I. (CAPANNOLO EMANUELA) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/04/2016

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Improcedibilità del gravame - Mancato rilievo - Accoglimento parziale dell'impugnazione principale e di quella incidentale tardiva - Interesse alla pronunzia di improcedibilità - Esclusione - Fondamento.

In caso di accoglimento parziale dell'impugnazione principale e di quella incidentale tardiva, l'appellante non può dolersi, in sede di legittimità, del mancato rilievo dell'improcedibilità dell'appello principale, con conseguente inefficacia di quello incidentale tardivo, sia in quanto l'improcedibilità del ricorso principale comporterebbe la caducazione anche delle statuizioni della sentenza a lui favorevoli, rispetto alle quali difetta l'essenziale presupposto della soccombenza, sia perché l'impugnante principale non può con il suo comportamento condizionare la sorte anche dell'impugnazione incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 348

Massime precedenti Vedi: N. 26419 del 2020 Rv. 659858 - 01, N. 10139 del 2016 Rv. 639832 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4640 del 1989 Rv. 464074 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 12453 del 19/04/2022 (Rv. 664601 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore:

CAVALLARO LUIGI. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) B. (TARABINI GIUSEPPE) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/03/2016

100073 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE Proposizione di querela di falso - Pronunzia di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. - Esclusione - Eccezione.

In caso di proposizione di querela di falso, non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., in quanto, trattandosi di causa in cui è obbligatorio l'intervento del P.M., tale declaratoria è preclusa dalla lettera dell'art. 348-bis c.p.c.; tale esclusione, che vale anche nelle ipotesi in cui il giudice dichiari la querela inammissibile, ritenendo integrata un'ipotesi di riempimento del foglio non "absque", ma "contra pacta", non opera ove la querela venga ritenuta nulla per mancata indicazione degli elementi e delle prove della falsità del documento, non sussistendo in tal caso l'obbligo di intervento del P.M.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art.

348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 12920 del 2020 Rv. 658178 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 12268 del 14/04/2022 (Rv. 664477 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: SPENA FRANCESCA. Relatore: SPENA FRANCESCA. P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)

A. (VIGEZZI DONATO GIUSEPPE) contro B. (GUARISO ALBERTO) Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

"Performance" ex art. 57 del d.lgs. n. 150 del 2009 - Finalità - Produttività - Differenze.

In tema di compensi incentivanti, l'art. 57 del d.lgs. n. 150 del 2009, novellando l'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha sostituito al concetto di produttività quello di "performance", individuale ed organizzativa, con la finalità di introdurre strumenti di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, informati a principi di selettività nel riconoscimento degli incentivi, in quanto la produttività si riferisce all'aspetto oggettivo della quantità di lavoro svolto, mentre la "performance" rappresenta la rispondenza dei risultati raggiunti agli obiettivi programmati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 57, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 com. 3 CORTE COST.

Sez. L - , Sentenza n. 12268 del 14/04/2022 (Rv. 664477 - 02)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: SPENA FRANCESCA. Relatore: SPENA FRANCESCA. P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)

A. (VIGEZZI DONATO GIUSEPPE) contro B. (GUARISO ALBERTO) Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Acconto di produttività - Artt. 46 e 47 del c.c.n.l. sanità del 1995 e artt. 4 e 38 del c.c.n.l. sanità del 1999 - Compensi - Erogazione - Connessa alla mera presenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di acconto di produttività, gli artt. 46 e 47 del c.c.n.l. sanità del 1995 e gli artt. 4 e 38 del c.c.n.l. sanità del 1999 non consentono l'erogazione di compensi legati esclusivamente alla verifica della mera presenza in servizio, perché, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.

150 del 2009, il sistema della produttività collettiva del comparto sanità non era distribuito «a pioggia», ma in misura differenziata in relazione all'effettivo apporto di ciascun dipendente al raggiungimento dell'obiettivo, valutato dal dirigente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 64 com. 3 CORTE COST., Contr. Coll. 01/09/1995 art. 46, Contr. Coll. 01/09/1995 art. 47, Contr. Coll. 07/04/1999 art.

4, Contr. Coll. 07/04/1999 art. 38, Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE COST.

Sez. L - , Sentenza n. 12321 del 14/04/2022 (Rv. 664347 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore:

AMENDOLA FABRIZIO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) V. (RIZZO CLAUDIO) contro P. (MARAZZA MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/06/2019

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Esercizio del potere disciplinare - Consumazione del potere rispetto agli stessi fatti - Diversa configurazione giuridica - Irrilevanza - Valutazione ai fini della recidiva - Ammissibilità - Verifica sull'identità dei fatti contestati - Apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito.

In tema di procedimento disciplinare privatistico, qualora il datore di lavoro abbia esercitato il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti, non può farlo una seconda volta, in relazione agli stessi fatti, nemmeno ove provveda ad una diversa valutazione o configurazione giuridica della fattispecie, e, avendo ormai consumato il potere disciplinare, gli è consentito solo di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva; la verifica in ordine alla identità o diversità dei fatti contestati, implica apprezzamenti di merito, concernenti l'interpretazione degli atti del procedimento disciplinare e la valutazione degli accadimenti in essi riportati, non suscettibili di riesame in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4 lett. PR.7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26815 del 2018 Rv. 651238 - 01

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: SPENA FRANCESCA. Relatore: SPENA FRANCESCA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

P. (PAGLIARO EMANUELE) contro I. (CIRIELLO CHERUBINA) Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/06/2020

103127 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE Svolgimento in fatto di mansioni superiori - Diligenza - Inferiore a quella ordinaria - Esclusione - Diligenza esigibile - Parametri.

Lo svolgimento di fatto di mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento non giustifica, di per sé, una diligenza inferiore a quella ordinaria, poiché il giudizio sulla diligenza esigibile deve tener conto dell'insieme di circostanze del fatto concreto, tra cui la complessiva esperienza maturata dal lavoratore, la formazione ricevuta ed i motivi che hanno determinato l'assegnazione delle mansioni superiori.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, DPR 16/04/2013 num. 62, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 663 del 2018 Rv. 647389 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 12106 del 13/04/2022 (Rv. 664470 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: