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sezione tributaria e sesta tributaria

NAPOLITANO LUCIO

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (SCAFARELLI FEDERICA) Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 05/11/2014

178488 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI Rimanenze finali di magazzino - Valore - Valutazione - Criteri.

In materia di determinazione del reddito di impresa, ai fini dell'individuazione della base imponibile, in applicazione del principio di derivazione desumibile dal combinato disposto degli artt. 2426, comma 1, n. 9) c.c. e 92, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, è corretta la valutazione del valore delle rimanenze di magazzino al costo medio di produzione, laddove non sia desumibile un minor valore di realizzazione in relazione all'andamento del mercato, e la conseguente deduzione dello stesso quale componente negativa del reddito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2426 com. 1 lett. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17983 del 2013 Rv. 628987 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 10711 del 04/04/2022 (Rv. 664283 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: CASTORINA ROSARIA MARIA. Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE.

(Conf.)

A. (ZINGARELLI LUIGI) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 25/05/2015

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Obbligo di tracciamento dei pagamenti in favore di enti appartenenti al terzo settore - Sussistenza - Condizioni.

L'obbligo di effettuare i versamenti ed i pagamenti con modalità tracciabili si applica esclusivamente agli enti appartenenti al terzo settore che aderiscono al regime di fiscalità agevolata di cui alla l. n. 398 del 1991, dovendosi escludere una estensione generalizzata a tutte le associazioni senza fine di lucro ed alle associazioni "pro loco".

Riferimenti normativi: Legge 13/05/1999 num. 133 art. 25, Legge 16/12/1991 num. 398 art.

1, Legge 16/12/1991 num. 398 art. 2, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 90 com. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2003 num. 350 art. 2 com. 31 CORTE COST.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10679 del 04/04/2022 (Rv. 664336 - 01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

R. (IASONNA STEFANIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/04/2015

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE Accertamento di costi fittizi - Conseguenze - Presunzione di maggior reddito - Operatività - Condizioni - Prova dell'avvenuta distribuzione di utili - Necessità - Esclusione - Prova contraria - Ammissibilità.

L'accertata dichiarazione o esposizione in bilancio di costi fittizi, da parte di una società di capitali a ristretta base partecipativa, è di per sé sufficiente a far presumere l'esistenza di un maggior reddito imponibile in misura pari ai costi fittiziamente dichiarati, senza alcuna necessità per l'amministrazione finanziaria di dimostrare che dal maggior reddito siano derivati maggiori utili distribuibili ai soci, e ferma restando la possibilità, per il contribuente, di fornire la prova contraria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 3 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 1906 del 2008 Rv. 601873 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10578 del 01/04/2022 (Rv. 664280 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: NAPOLITANO LUCIO. Relatore:

NAPOLITANO LUCIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CODEMO ANDREA) Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 07/01/2015

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Accertamento con metodo sintetico - Rettifica dell'IRPEF - Art. 38 del d.P.R. n.

600 del 1973 - Abrogazione del riferimento al reddito complessivo netto - Decorrenza.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi con metodo sintetico, l'eliminazione del riferimento al reddito complessivo netto, quale parametro di riferimento per calcolare l'imposta IRPEF dovuta, avvenuto come conseguenza della novellazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, opera, per effetto della disciplina transitoria contenuta nella citata norma, solo a partire dagli accertamenti riferiti all'anno di imposta 2009.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 22 com. 1, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE Massime precedenti Vedi: N. 8984 del 2007 Rv. 598186 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10651 del 01/04/2022 (Rv. 664282 - 01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

P. (COPPOLA PAOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/05/2014

177216 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie relative al rapporto fiscale proprio di una società - Responsabilità diretta del suo amministratore di fatto - Configurabilità - Condizioni.

In tema di applicazione di sanzioni amministrative tributarie, il principio secondo cui l'amministratore di fatto di una società, alla quale sia riferibile il rapporto fiscale, ne risponde direttamente solo qualora le violazioni siano contestate, o le sanzioni irrogate, antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, incontra un limite nelle ipotesi in cui, come conseguenza dell'artificiosa costituzione ai fini illeciti della società, la persona fisica che ha agito per conto di essa diviene al contempo trasgressore e contribuente, potendo, in tal caso, irrogarsi le sanzioni senza alcun limite nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni tributarie contestate.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 32594 del 2019 Rv. 656032 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10648 del 01/04/2022 (Rv. 664281 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: TRISCARI GIANCARLO. Relatore:

TRISCARI GIANCARLO.

I. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/12/2014

279394 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE Cessione di azienda - Cancellazione della società cedente dal registro delle imprese - Successiva iscrizione a ruolo a nome della società cedente di tributi da essa non versati - Legittimità - Applicazione della disciplina della successione dei soci alla società estinta - Esclusione - Ragioni.

In tema di responsabilità solidale del cessionario di azienda, l'iscrizione a ruolo del debito tributario della società cedente deve essere eseguita nei confronti di quest'ultima, in quanto soggetto passivo del tributo, anche se cancellata dal registro delle imprese e conseguentemente estinta, non trovando applicazione la disciplina della successione dei soci alla società estinta con riferimento alla formazione del ruolo, che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, va operata al nome del contribuente indipendentemente dalla sua esistenza al momento dell'iscrizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 7545 del 2021 Rv. 660850 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12253 del 14/04/2022 (Rv. 664463 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.

R. (GRECO GIANCARLO) contro R. (REINA ANTONINO) Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 25/05/2020

Massime precedenti Conformi: N. 9527 del 2018 Rv. 648089 - 02

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10562 del 01/04/2022 (Rv. 664233 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (RODANO GIANFRANCO) Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 23/01/2020

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" - Alienazione dell'immobile nel quinquennio - Mantenimento del beneficio - Acquisto entro l'anno di altro immobile da adibirsi ad abitazione principale - Necessità - Preliminare di vendita - Sufficienza - Esclusione.

In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, il contribuente che abbia venduto l'immobile entro cinque anni dall'acquisto, per evitare la decadenza dal beneficio, è tenuto a comprare, entro un anno dall'alienazione, altro immobile da adibire a propria abitazione principale, non potendosi considerare sufficiente la stipula di un contratto preliminare, che ha effetti solo obbligatori, atteso che per "acquisto", ai sensi dell'art. 1, nota II bis, comma 4, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, si deve intendere l'acquisizione del diritto di proprietà e non la mera insorgenza del diritto di concludere un contratto di compravendita.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17151 del 2014 Rv. 632443 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 15264 del 2015 Rv. 636116 - 01

questioni processuali e