• Non ci sono risultati.

sezione seconda e sesta seconda

MASSAFRA ANNACHIARA

T. (PORRU DANIELE ANDREA) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 20/09/2016

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Art. 83, comma 3, c.p.c. - Modifica ex l. n. 69 del 2009 - Applicabilità ai giudizi instaurati in primo grado dopo l’entrata in vigore dell’art. 45 della predetta legge - Disciplina per i giudizi instaurati anteriormente - Conferimento con atto pubblico o scrittura privata autenticata - Necessità.

L'art. 83, comma 3, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine o in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo l'entrata in vigore dell'art. 45 della predetta legge (ossia il 4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata in calce o a margine del ricorso o del controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 83, comma 2, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24472 del 2020 Rv. 660025 - 01, N. 20692 del 2018 Rv. 650007 -

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12196 del 14/04/2022 (Rv. 664390 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore:

FORTUNATO GIUSEPPE.

I. (RIDOLA MARIO GIUSEPPE) contro R. (PERFETTI FRANCO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/07/2017

136147 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Nuova costruzione realizzata in sostituzione di precedente - Aumento di volumetria del nuovo manufatto - Conseguenze in tema di distanze legali - Applicabilità all’intero manufatto della normativa sulle “nuove costruzioni” - Condizioni - Espressa previsione contenuta nello “jus superveniens” - Mancanza di tale previsione - Applicazione alle sole parti del manufatto non corrispondenti al vecchio edificio - Sussistenza.

Nell'ambito delle opere edilizie, in caso di demolizione di un edificio preesistente e successiva ricostruzione, comportante un aumento di volumetria, il manufatto nel suo complesso è sottoposto alla disciplina in tema di distanze, vigente al tempo della sua edificazione, solo ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa, con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni; in mancanza di tale previsione, il manufatto va considerato come nuova costruzione solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario e la demolizione va disposta non integralmente, ma esclusivamente per i volumi eccedenti, da accertare in concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31 com. 1 lett. D, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 28612 del 2020 Rv. 659841 - 01, N. 15041 del 2018 Rv. 649068 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21578 del 2011 Rv. 619608 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12202 del 14/04/2022 (Rv. 664421 - 02)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

T. (PUNZI ANGELO MARIA) contro G. (SANTORO NICOLA LUIGI) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 05/04/2017

046185 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO Art. 1127 c.c. - Sopraelevazione - Nozione - Trasformazione di locali preesistenti sul lastrico solare e aumenti di volumetria – Sussistenza - Fondamento.

La sopraelevazione di cui all'art. 1127 c.c. si configura non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma altresì nei casi in cui il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale trasformi locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie, indipendentemente dall'altezza del fabbricato, atteso che l'indennità prevista dalla norma trae fondamento dall'aumento proporzionale del diritto di comproprietà sulle parti comuni conseguente all'incremento della porzione di proprietà esclusiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127

Massime precedenti Vedi: N. 2865 del 2008 Rv. 601822 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12202 del 14/04/2022 (Rv. 664421 - 01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

T. (PUNZI ANGELO MARIA) contro G. (SANTORO NICOLA LUIGI) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 05/04/2017

046185 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO Colonna d’aria sovrastante al lastrico solare - Oggetto di diritti autonomi rispetto al lastrico solare - Esclusione - Obbligo di corresponsione dell’indennizzo a fronte delle sopraelevazioni sul lastrico - Sussistenza.

046187 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - PROPRIETA' DELLA COLONNA D'ARIA In genere.

In tema di condominio, la proprietà della colonna d'aria (cioè lo spazio sovrastante il lastrico solare), non costituendo oggetto di diritti e quindi di proprietà autonoma rispetto a quella del lastrico solare, va intesa come il diritto del proprietario di quest'ultimo di utilizzare tale spazio mediante sopraelevazione; ciò peraltro non comporta l'esonero dall'obbligo di corrispondere agli altri condòmini l'indennità prevista dall'art. 1127 c.c., salvo che non vi sia rinunzia a quest'ultima da parte di tutti i proprietari dei piani sottostanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127

Massime precedenti Conformi: N. 22032 del 2004 Rv. 578589 - 01 Massime precedenti Difformi: N. 5556 del 1988 Rv. 460118 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12208 del 14/04/2022 (Rv. 664392 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore:

DONGIACOMO GIUSEPPE.

C. (GUALTIERI STEFANIA) contro V. (LAI MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/06/2019

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Formulari rifiuti – Sottoscrizione del produttore, del trasportatore e del destinatario – Possibilità di delegare altri alla sottoscrizione – Esclusione – Fondamento.

I formulari di identificazione rifiuti, contenuti nel d.m. 10 aprile 1998, n. 145, devono essere distintamente sottoscritti sia dal produttore/detentore, che dal trasportatore che, infine, dal destinatario; ne deriva che l'omessa sottoscrizione nel formulario di identificazione dei rifiuti del produttore dei rifiuti stessi elude il rigore formale della normativa, la quale non consente la sua sostituzione con un delegato, trattandosi di una norma che ha la funzione di garantire non solo una completa tracciabilità oggettiva e soggettiva di tale attività, ma anche di assicurare la piena responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 258 com. 5, Decreto Legisl.

03/04/2006 num. 152 art. 193, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 178, Decr. Minist.

Ambiente 01/04/1998 num. 145 art. 1

Sez. 2 - , Sentenza n. 12206 del 14/04/2022 (Rv. 664391 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: MASSAFRA ANNACHIARA.

Relatore: MASSAFRA ANNACHIARA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) C. (MILONE MARIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/02/2016

077001 ENFITEUSI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - Enfiteusi - Miglioramenti ed addizioni apportate dall'enfiteuta dopo la cessazione dell'enfiteusi - Diritto all'indennizzo a norma dell'art. 975 c. c. - Esclusione - Fondamento.

077061 ENFITEUSI - ESTINZIONE - MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI In genere.

La disposizione dell'art. 975,comma 1, c.c., secondo cui l'enfiteuta, quando cessa l'enfiteusi, ha diritto al rimborso dei miglioramenti apportati, nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali risultino accertati al momento della riconsegna, trova applicazione solo ai miglioramenti che si collocano nell'ambito del rapporto di enfiteusi e che, essendo ancora esistenti alla data della riconsegna, si traducono in un valore economico direttamente o indirettamente riconducibile alla legittima attività dell'enfiteuta (o dei suoi danti causa), e non anche ai miglioramenti realizzati dopo la cessazione del rapporto nel tempo in cui l'enfiteuta abbia conservato di fatto il possesso materiale del bene, per i quali, invece, risultano applicabili i criteri generali previsti dall'art. 1150 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 975, Cod. Civ. art. 1150 Massime precedenti Conformi: N. 25428 del 2013 Rv. 628742 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12058 del 13/04/2022 (Rv. 664389 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: