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sezione seconda e sesta seconda

TEDESCO GIUSEPPE

N. (VERSACE RAFFAELE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/07/2016

106010 MEDIAZIONE - PROVVIGIONE Mediatore - Provvigione - Determinazione in assenza di specifica previsione - Fonti di integrazione - Usi normativi e in subordine equità - Fondamento.

In tema di mediazione, la misura della provvigione dovuta al mediatore è determinata dal giudice solo in assenza di specifica previsione delle parti, secondo le fonti di integrazione previste in ordine successivo dall'art. 1755, comma 2, c.c.; di conseguenza, la mancata prova degli usi normativi non comporta, per ciò solo, il rigetto della domanda, dovendosi ricorrere al criterio subordinato dell'equità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 8216 del 2004 Rv. 572447 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11127 del 06/04/2022 (Rv. 664381 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore:

TEDESCO GIUSEPPE.

N. (VERSACE RAFFAELE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/07/2016

106010 MEDIAZIONE - PROVVIGIONE Diritto del mediatore alla provvigione - Condizione - Conclusione dell’affare - Nozione - Identità dell’affare proposto con quello concluso - Sostituzione parziale delle parti originarie - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

Il diritto del mediatore alla provvigione consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755 Massime precedenti Conformi: N. 8676 del 2009 Rv. 607844 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11127 del 06/04/2022 (Rv. 664381 - 02)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore:

TEDESCO GIUSEPPE.

N. (VERSACE RAFFAELE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/07/2016

086017 FONTI DEL DIRITTO - CONSUETUDINE - USI NORMATIVI , Usi normativi - Regime processuale - Onere della prova della loro esistenza - Soggezione al principio “iura novit curia” - Limiti.

Il giudice, non essendo obbligato a conoscere gli usi normativi, è tenuto ad applicarli solo quando siano a lui noti; pertanto, l'onere di provare la loro esistenza grava sulla parte che ne richieda l'applicazione e la relativa prova non può essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 1, Preleggi art. 8, Preleggi art. 9, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15014 del 2000 Rv. 541952 - 01, N. 4853 del 2007 Rv. 595180 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 11048 del 05/04/2022 (Rv. 664379 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore:

CARRATO ALDO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.) F. (SAVITO TOMMASO) contro E. (RICCI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 07/04/2016

136287 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - POSIZIONI SOGGETTIVE DEL PRIVATO Regolamenti comunali – Vincoli di altezza in base al distacco tra prospetti – Criteri di misurazione dell’altezza.

Al fine di verificare se siano rispettati i vincoli di altezza fissati dai regolamenti edilizi quando l'entità del distacco tra fabbricati sia stabilita in rapporto all'altezza delle costruzioni che si fronteggiano, l'altezza da prendere in considerazione è quella dei prospetti che delimitano il

prospetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 106 del 2016 Rv. 638729 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 11032 del 05/04/2022 (Rv. 664376 - 02)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore:

VARRONE LUCA. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

B. (DI GIOVANNI FRANCESCO) contro P. (MERLINI MASSIMO) Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/01/2017

009010 ANTICHITA' E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETA' PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - IN GENERE Beni di interesse storico artistico appartenenti ad enti pubblici o istituti riconosciuti – Vendita senza autorizzazione ministeriale ai sensi della legge n. 1089 del 1939 – Nullità dell’atto e divieto di “traditio” – Usucapione – Esclusione.

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE In genere.

La disposizione dell'art. 1153 c.c. - sull'acquisto della proprietà in forza di possesso di buona fede di beni mobili, conseguito in esecuzione di atto astrattamente idoneo all'effetto traslativo - non opera con riguardo a cose di interesse artistico e storico appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti diversi dallo Stato o da altri enti o istituti pubblici e soggette a norma del combinato disposto degli artt. 26 e 28 della l. n. 1089 del 1939 al regime dell' inalienabilità senza previa autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione e della prelazione statale nell'acquisto di esse, in quanto si tratta di beni per i quali è espressamente vietata (art. 32) all'alienante la "traditio" in pendenza del termine per i detti adempimenti, mentre la consegna della cosa, per potere produrre gli effetti di cui al citato art. 1153, deve essere non vietata dalla legge per motivi d'interesse generale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1153, Cod. Civ. art. 1161

Sez. 2 - , Sentenza n. 11048 del 05/04/2022 (Rv. 664379 - 02)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore:

CARRATO ALDO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.) F. (SAVITO TOMMASO) contro E. (RICCI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 07/04/2016

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Distanze tra fabbricati – Art.

9 del d.m. n. 1444 del 1968 – Interpretazione.

In materia di distanze tra fabbricati, l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 va interpretato nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso in cui una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell'edificio preesistente, essendo sufficiente, per l'applicazione di detta distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, benché solo una

parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta, con la conseguenza che il rispetto della distanza minima è dovuto pure per i tratti di parete parzialmente privi di finestre.

Riferimenti normativi: DM Lavori pubblici 02/04/1968 art. 9 Massime precedenti Vedi: N. 24471 del 2019 Rv. 655256 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11069 del 05/04/2022 (Rv. 664380 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: