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questioni processuali e comuni alle sezioni

SCRIMA ANTONIETTA

9. VICENDE ANOMALE

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11458 del 08/04/2022 (Rv. 664348 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: DORONZO ADRIANA. Relatore:

DORONZO ADRIANA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) G. (BENVENGA GIUSEPPE) contro S.

Regola sospensione

DI MERITO Controversia promossa per far valere un credito nei confronti dell'erede del debitore - Questioni attinenti alla qualità di erede - Accertamento meramente incidentale - Configurabilità - Pendenza di controversia ereditaria proposta da altri successibili - Sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. - Esclusione.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 226 SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

Nella controversia promossa per far valere un credito (nella specie, di lavoro), nei confronti di chi si assuma erede del debitore, le questioni attinenti alla sussistenza o meno di tale qualità di erede, in capo al convenuto, rientrano nell'ambito degli accertamenti meramente incidentali, e, ove venga eccepita la pendenza di una causa ereditaria, proposta da altri successibili, deve escludersi la ricorrenza dei presupposti per la sospensione necessaria del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34, Cod. Proc. Civ. art. 295

Massime precedenti Vedi: N. 12999 del 2019 Rv. 653913 - 01, N. 12996 del 2018 Rv.

648748 - 01, N. 3288 del 1987 Rv. 452348 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11212 del 06/04/2022 (Rv. 664836 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore:

CRICENTI GIUSEPPE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) C. (CELESIA GASPARE) contro D.

Regola sospensione

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 226 SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Opposizione all’esecuzione per obblighi di fare e opposizione all’ingiunzione ex art. 614 c.p.c. - Pendenza avanti allo stesso ufficiale giudiziario - Sospensione per pregiudizialità logica - Esclusione - Illegittimità - Rimessione al capo dell’ufficio per la riunione - Necessità.

Nel caso in cui pendano avanti allo stesso ufficio giudiziario sia l'opposizione avente ad oggetto l'accertamento degli specifici lavori da eseguire coattivamente ex art. 612 c.p.c., sia l'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. relativo alle spese anticipate dal creditore per i lavori già effettuati, è illegittima l'ordinanza che dispone la sospensione del secondo giudizio per pregiudizialità logica del primo, non essendo configurabile un'ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e dovendo il giudice del procedimento

"pregiudicato" rimettere gli atti al presidente del tribunale per la valutazione circa la riunione delle cause per ragioni di connessione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612, Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ.

art. 295, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 274 Massime precedenti Vedi: N. 12441 del 2017 Rv. 644294 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11506 del 08/04/2022 (Rv. 664439 - 01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

K. (BADO' FABRIZIO) contro D. (DITTA NICOLA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/03/2021 133 PROCEDIMENTO CIVILE - 079 CITAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - IN GENERE Citazione in giudizio notificata al convenuto dopo la morte dell’attore in senso sostanziale - Nullità del giudizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo - Principio della scissione degli effetti della notificazione - Inapplicabilità - Fondamento.

La morte dell'attore in senso sostanziale, intervenuta prima della notificazione dell'atto di citazione, determina la nullità della "vocatio in ius", che presuppone la attuale esistenza delle parti, e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, non potendo trovare applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario, che, avendo come scopo quello di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività sottratte al suo controllo, presuppone comunque la valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ.

art. 159, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 299

Massime precedenti Vedi: N. 27530 del 2017 Rv. 646776 - 01, N. 14360 del 2013 Rv.

626463 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11506 del 08/04/2022 (Rv. 664439 - 02)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

K. (BADO' FABRIZIO) contro D. (DITTA NICOLA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/03/2021 133 PROCEDIMENTO CIVILE - 079 CITAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - IN GENERE Citazione in giudizio notificata al convenuto dopo la morte dell’attore in senso sostanziale - Nullità del giudizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo - Costituzione in giudizio dell’erede universale dell’attore che fa proprie le conclusioni dell’attore - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

La morte dell'attore, intervenuta prima della notificazione dell'atto di citazione, determina la nullità della "vocatio in ius", che presuppone la attuale esistenza delle parti, e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, risultando irrilevante la volontaria costituzione in giudizio dei successori della parte deceduta che intendano proseguire il processo, perché, in assenza della valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti, non può trovare applicazione né l'istituto della successione nel diritto controverso, né quello della interruzione del processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio, ai sensi dell'art.

382, comma 3, c.p.c., la sentenza d'appello impugnata, in quanto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado era stato notificato dopo la morte dell'attore in senso sostanziale, con conseguente nullità sia di tale giudizio, sia di quello di secondo grado).

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11918 del 13/04/2022 (Rv. 664387 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (COSI SAVERIO) Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/03/2017 133 PROCEDIMENTO CIVILE - 152 PROSECUZIONE DEL PROCESSO

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO Sospensione del procuratore ex art. 301 c.p.c. – Interruzione automatica del processo – Termine perentorio per la prosecuzione – Dalla cessazione della sospensione - Fondamento.

In caso di interruzione del processo a causa della sospensione disciplinare dell'avvocato di una parte, la temporaneità della sanzione, diversifica i riflessi che la stessa produce sul processo interrotto nel senso che, una volta cessata, non è necessaria una nuova procura alle liti ed il procuratore, del tutto consapevole ed informato dell'evento interruttivo e della sua durata, pur in assenza della conoscenza legale, deve riprendere automaticamente a ad esercitare il mandato alla scadenza anche in relazione agli adempimenti ex art. 305 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 301, Cod. Civ. art. 302, Cod. Civ. art. 305 Massime precedenti Vedi: N. 29144 del 2019 Rv. 656241 - 01

10. APPELLO

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11222 del 06/04/2022 (Rv. 664462 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore:

CRICENTI GIUSEPPE.

F. (MENNITI PIETRO) contro C. (DE SIENA ANNARITA) Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/05/2020 100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 016 SOTTOSCRIZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - SOTTOSCRIZIONE Atto d'appello in formato analogico - Riproduzione in formato digitale ai fini della notifica telematica - Sottoscrizione dell’atto con firma digitale - Necessità - Esclusione - Formato

"pdf" invece che "p7m" - Irrilevanza.

L'atto d'appello in formato analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notificazione telematica, munito dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti "ratione temporis", non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 342, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 23951 del 2020 Rv. 659394 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 10930 del 05/04/2022 (Rv. 664374 - 02)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore:

GIUSTI ALBERTO. P.M. D'OVIDIO PAOLA. (Conf.) S. (FIERRO FRANCESCO) contro S. (LIMONE ANIELLO) Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/07/2016 100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 015 SPECIFICITA'

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Specificità dei motivi di appello - Difetto - Conseguenze - Impossibilità per la parte di provvedere ad una specificazione dei motivi di appello nella comparsa conclusionale - Possibilità per il giudice di appello di rilevare d’ufficio una nullità - Esclusione - Fattispecie.

L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 c.p.c., determina l'inammissibilità dell'impugnazione e costituisce un limite alla possibilità stessa per il giudice di appello di rilevare d'ufficio questioni attinenti al merito della regiudicanda, che non può essere rimossa da una specificazione dei motivi che avvenga, in corso di causa, con la comparsa conclusionale, neanche se con essa si prospetti una questione che sarebbe rilevabile d'ufficio dal giudice. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, pur avendo rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi, aveva esaminato la questione della nullità della sentenza di primo grado per la mancata preventiva acquisizione del certificato di destinazione urbanistica del terreno promesso in vendita, oggetto della domanda di esecuzione in forma specifica del relativo contratto preliminare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1 lett. A, Legge 07/08/2012 num. 134 art. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16 del 2000 Rv. 533632 - 01, N. 27199 del 2017 Rv. 645991 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 12453 del 19/04/2022 (Rv. 664601 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore:

CAVALLARO LUIGI. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) B. (TARABINI GIUSEPPE) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/03/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 073 PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE Proposizione di querela di falso - Pronunzia di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. - Esclusione - Eccezione.

In caso di proposizione di querela di falso, non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., in quanto, trattandosi di causa in cui è obbligatorio l'intervento del P.M., tale declaratoria è preclusa dalla lettera dell'art.

348-bis c.p.c.; tale esclusione, che vale anche nelle ipotesi in cui il giudice dichiari la querela inammissibile, ritenendo integrata un'ipotesi di riempimento del foglio non

caso l'obbligo di intervento del P.M.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ.

art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 12920 del 2020 Rv. 658178 - 01

12. GIUDICATO

Sez. L - , Ordinanza n. 12754 del 21/04/2022 (Rv. 664480 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore:

CALAFIORE DANIELA.

P. (ALBERICI FABIO) contro I. (SCIPLINO ESTER ADA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/02/2016 062 COSA GIUDICATA CIVILE - 003 ECCEZIONE DI GIUDICATO

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Sussistenza - Presupposti - Formazione in epoca anteriore alla sentenza impugnata - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art.

327, Massime precedenti Vedi: N. 21170 del 2016 Rv. 641470 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13916 del 2006 Rv. 589695 - 01