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giurisprudenza civile della Corte di cassazione

FALABELLA MASSIMO

D. (VACCARELLA ROMANO) contro V. (TRAVERSA LEANDRO) Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/11/2018

013045 ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE Morte della parte nel corso del

Fattispecie.

In caso di morte della parte nel corso di giudizio arbitrale, l'art. 816 sexies c.p.c. assegna agli arbitri il compito di individuare ed assumere le misure più idonee a garantire il contraddittorio con i soggetti legittimati a proseguire il giudizio arbitrale, quali successori della parte originaria;

pertanto, l'omessa adozione, da parte degli arbitri, di tali misure, determina senz'altro la nullità del lodo per omessa instaurazione del contraddittorio cosicché, ove lo stesso venga impugnato, al giudice del gravame sarà precluso di decidere la causa nel merito ed il giudizio si arresterà alla sola fase rescindente (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale che, pur avendo acclarato la nullità della pronuncia arbitrale emanata senza l'adozione di misure idonee a garantire l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei successori della parte deceduta, aveva nondimeno esaminato il merito della controversia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 830 com. 2

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10989 del 05/04/2022 (Rv. 664546 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO.

Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

V. (PACIFICO RAFFAELE) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA , 27/01/2021

002038 ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - PROCEDIMENTO Minore convivente con un genitore e il coniuge di quest’ultimo - Adozione ex art. 44, comma 1, lett. b) l. n. 184 del 1983 - Interesse del minore - Valutazione - Persistenza di rapporti con l’altro genitore - Elemento ostativo - Esclusione - Creazione di legami parentali anche con la famiglia del genitore adottivo - Rilevanza alla luce di Corte cost. n. 70 del 2022.

In tema di adozione in casi particolari, non costituisce ostacolo all'adozione del minore da parte del coniuge di uno dei genitori con lui convivente, ex art. 44, comma 1, lett. b) della l. n. 184 del 1983, la circostanza che il minore mantenga rapporti con l'altro genitore, impossibilitato a far fronte al mantenimento, poiché in questi casi l'adozione realizza appieno il preminente interesse del fanciullo alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, in conformità alle ragioni di cui alla sentenza della Corte cost. n. 79 del 2022, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 55 della l. n. 184 del 1983, nella parte in cui escludeva, nell'adozione in casi particolari, ogni rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 55 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art.

57, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3 Massime precedenti Vedi: N. 6633 del 2002 Rv. 554795 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 11000 del 05/04/2022 (Rv. 664735 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore:

NAZZICONE LOREDANA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) G. (CIGLIANO FRANCESCO) contro F. (MARZOLA PATRIZIA)

Rigetta, TRIBUNALE TERNI, 07/06/2019

081267 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE Domande c.d. ultratardive - Prova del ritardo non imputabile – Contenuto.

In tema di ammissione dei crediti al passivo fallimentare, il disposto dell'ultimo comma dell'art.

101 l. fall., relativo alle domande c.d. "ultratardive", va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell'atto, dovendo escludersi che, venuto meno l'impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo necessaria l'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 com. 4 Massime precedenti Conformi: N. 23975 del 2015 Rv. 637731 - 01, N. 27590 del 2020 Rv.

660041 - 01, N. 19679 del 2015 Rv. 636718 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 28799 del 2019 Rv. 656090 - 01, N. 3872 del 2020 Rv. 657058 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12336 del 2021 Rv. 661430 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10987 del 05/04/2022 (Rv. 664734 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO.

Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

C. (MELLARO MASSIMO) contro I. (MARTELLA DARIO) Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 22/05/2018

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Obbligo di astensione del magistrato - Art. 51, comma 1, n. 3), c.p.c. - Contratti bancari - Esclusione - Condizioni.

Nei giudizi che coinvolgono istituti di credito, non sussiste l'obbligo di astensione ex art. 51, comma 1, n. 3), c.p.c. del magistrato che abbia in corso rapporti contrattuali (nella specie, conto corrente e mutuo) con banche di rilevanti dimensioni e patrimonializzazione, instaurati mediante il ricorso a moduli contrattuali standardizzati, salvo che non risultino pattuite clausole a lui inequivocabilmente più favorevoli.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 lett. 3, Decreto Legisl. 23/02/2006 num.

109 art. 2 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5701 del 2012 Rv. 622048 - 01

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

C. (CAMMAROTO NUNZIO) contro N. (ALESSI FILIPPO) Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 17/02/2016

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Conclusione del procedimento espropriativo - Successiva revoca del decreto di esproprio - Ammissibilità - Esclusione – Retrocessione - Possibilità - Effetti.

In tema di espropriazione per pubblico interesse, una volta concluso il procedimento ablativo, la legge non consente lo "ius poenitendi" dell'espropriante, mediante la revoca del decreto di esproprio per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico e la restituzione del bene acquisito, potendo quest'ultima intervenire solo previo esercizio, da parte del soggetto espropriato, del diritto alla retrocessione, che non dà luogo alla caducazione del decreto di esproprio, ma attua un nuovo trasferimento a titolo derivativo con effetto "ex nunc".

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 46, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 48, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 47

Massime precedenti Conformi: N. 21825 del 2005 Rv. 584313 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 25825 del 2021 Rv. 662486 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10845 del 04/04/2022 (Rv. 664733 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: SCALIA LAURA. Relatore: SCALIA LAURA.

I. (RUSCONI GIUSEPPE) contro S. (SCOTTI CAMUZZI SERGIO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/10/2016

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Appalto di opere pubbliche non statali - Clausola compromissoria – Previsione di un collegio arbitrale composto di cinque arbitri mediante rinvio all’art. 43 d.P.R. n. 1063 del 1962 – Successiva previsione “ex lege” di un collegio arbitrale composto di tre membri – Accordo delle parti per la nomina di tre arbitri secondo la nuova disciplina – Conseguenze.

114004 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE In genere.

In tema di appalto di opere pubbliche non statali, in presenza di una clausola compromissoria che preveda un collegio arbitrale composto da cinque membri mediante rinvio all'art. 43 d.P.R.

n. 1063 del 1962, la successiva abrogazione di tale norma, sostituita dall'art. 32 d.P.R. n. 109 del 1994, che regolamenta un collegio arbitrale composto da tre membri, spiega influenza sul rapporto solo se le parti manifestino, anche indirettamente, la concorde volontà di nominare tre arbitri, come accade nel caso in cui procedano alla loro scelta secondo la nuova disciplina, precludendosi la facoltà di denunciare l'invalidità del lodo per irregolare composizione del collegio (rispetto a quanto stabilito in contratto) e rendendo tale invalidità insuscettibile di rilievo officioso in conseguenza del silenzio serbato nel corso del procedimento arbitrale.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 43, Legge 11/02/1994 num. 109 art.

32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19025 del 2014 Rv. 632089 - 01, N. 10000 del 2014 Rv. 631080 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 10637 del 01/04/2022 (Rv. 664544 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FRAULINI PAOLO. Relatore: FRAULINI PAOLO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

P. (LEO ENRICO) contro I. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/12/2018

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Diritto al frazionamento dell’ipoteca - Provvedimento di nomina del notaio ex art. 39 d.lgs. n. 385 del 1993 - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. – Sussistenza – Fondamento.

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE In genere.

In tema di frazionamento dell'ipoteca, il provvedimento che accoglie o respinge la richiesta di nomina del notaio ai sensi dell'art. 39, comma 6 ter, d.lgs. n. 385 del 1993, è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto idoneo ad incidere in via definitiva sul diritto dell'istante al frazionamento, decidendo sulla fondatezza della domanda nel contraddittorio delle parti e con attitudine alla stabilità "pro iudicato".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 39 com. 6, Costituzione art.

111 com. 7

Massime precedenti Difformi: N. 17632 del 2021 Rv. 661613 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 15685 del 2013 Rv. 627231 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13367 del 28/04/2022 (Rv. 664779 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

R. (MIGLIACCIO BENEDETTO) contro F. (DE NOTARISTEFANI DI VASTOGIRARDI ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/03/2019

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Apertura del concordato preventivo - Successivo fallimento - Crediti liquidi ed esigibili ex art. 67, comma 3, lett. g), l.fall. pagati dopo la scadenza - Esenzione da revocatoria - Sussistenza - Fondamento.

In tema di procedure concorsuali, ove vi sia stata ammissione al concordato preventivo seguita da revoca e dichiarazione di fallimento, rientrano nell'esenzione dalla revocatoria di cui all'art.

67, comma 3, lett. g), l.fall. anche i pagamenti di crediti liquidi ed esigibili eseguiti "dopo la scadenza" per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alla procedura concordataria, poiché l'espressione "alla scadenza", contenuta nella norma, deve intendersi come un semplice rafforzativo del presupposto della liquidità ed esigibilità di tali crediti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. G, Legge Falliment. art. 111 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 4340 del 2020 Rv. 657077 - 01, N. 12017 del 2018 Rv. 649109 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13176 del 27/04/2022 (Rv. 664778 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: BISOGNI GIACINTO. Relatore: