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c Le tribú territoriali, residenza e cittadinanza

Nel documento Civis Romanus sum (pagine 38-41)

Questa politica volta ad accogliere ed integrare gli stranieri per in- crementare il numero dei cittadini, si concilia perfettamente con un’al-

tra, significativa riforma attribuita dalla tradizione 126 a Servio, vale a

dire la fondazione delle tribù territoriali.

La presenza di stranieri a Roma sembra certa fin dall’epoca più anti-

ca 127. La possibilità di essere inseriti nel corpo della civitas doveva tut-

tavia fare i conti con il carattere “genetico” delle antiche tribù, che pre- supponeva un’appartenenza fondata sulla parentela. È possibile dunque che, in costanza del sistema curiato, a parte i provvedimenti di estensio- ne della civitas a intere comunità disposti direttamente dai monarchi e

123 Cfr. van Berchem, Trois cas d’asylie archaïque, in Museum Helveticum, 17 (1960), 21 ss.; Valditara, in SDHI, 52 (1986), cit., 431.

124 Cfr. De Francisci, Primordia civitatis, cit., 667.

125 V. anche Mastrocinque, Romolo: la fondazione di Roma tra storia e leg-

genda, 1993, 104 ss.; 109 ss., che ritiene un’anticipazione l’attribuzione a Ro-

molo della introduzione dell’istituto dell’asilo. 126 Cfr. Liv. 1.43.13; Dion. 4.14;15.

ben testimoniati nelle fonti, l’inserimento di immigrati nella cittadinan- za passasse esclusivamente dai rapporti di clientela, che potevano legare lo straniero direttamente ad una gens distribuita “unitariamente fra le

singole curie” 128. La verosimiglianza di siffatta conclusione è confer-

mata dal potere attribuito al pater, con un atto di sua autonomia, di crea- re i presupposti per l’inserimento nella cittadinanza degli schiavi ma- nomessi.

La riforma delle tribù attutata da Servio Tullio è chiaramente da collegarsi con la creazione dell’esercito centuriato. Il rapporto fra re- sidenza nelle tribù territoriali e costituzione delle centurie, intese qui peraltro come unità di voto del più tardo comizio, è testimoniato in modo chiarissimo da Dionigi 4.14.2: “Servio stabilì che la leva milita- re e la determinazione delle imposte sul patrimonio, dovute per soste- nere le spese militari, così come gli altri servizi che ciascuno doveva prestare per la comunità, non venissero più espletati come prima al- l’interno delle tribù genetiche di appartenenza, ma secondo questa

quadripartizione territoriale 129 da lui operata, nominando per ciascuna

di queste suddivisioni territoriali dei capi, simili ai nostri filarchi o co-

marchi, ai quali impose di conoscere la residenza di ogni cittadino” 130.

Nella riforma serviana è di tutta evidenza il tentativo di sganciare la costituzione dell’esercito dal condizionamento delle relazioni parentali, vale a dire dal sistema gentilizio e dai rapporti di clientela, condiziona- mento ben rappresentato dalle più antiche tribù genetiche come luoghi di leva. Si intendeva così passare da una milizia fondata su gruppi auto- nomi ad una milizia di una comunità centralizzata e parallelamente da una cittadinanza fondata sui legami interni ai gruppi parentali, ad una cittadinanza fondata sulle preminenti valutazioni del potere pubblico.

128 Sul rapporto fra gentes e curiae v., esemplarmente, Capogrossi Colognesi,

Storia delle istituzioni, cit., 121 ss.; sull’acquisizione della civitas da parte dei

clienti mediante l’inserimento “nel clan gentilizio del patrono”, v., recentemen- te, Mastrocinque, Sulle forme di acquisizione della civitas Romana, in Diritto@-

Storia, 2 (2003), parr. 3; 5.

129 Dionigi si sta occupando delle tribù urbane.

130 Il rapporto fra residenza in una tribù e appartenenza ad una centuria è in qualche modo presupposto anche da Livio 1.43.12 con riguardo alla riforma del 241 a.C.

Istituti giuridici arcaici e forme di integrazione 31

L’introduzione del criterio di residenza per appartenere all’esercito centuriato dovette poi consentire di reclutare anche quei numerosi stranieri benestanti, artigiani e commercianti, la cui presenza nella Ro-

ma serviana è testimoniata dai reperti archeologici 131. Questi immi-

grati “ricchi” erano particolarmente necessari per la costituzione del- l’esercito oplitico, che presupponeva un nucleo di cittadini benestanti – dal momento che il soldato doveva comprarsi a sue spese l’arma-

tura 132 – e che tuttavia richiedeva anche una schiera particolarmente

numerosa 133. Alla finalità di incrementare il più possibile l’esercito,

andava certamente pure la probabile istituzionalizzazione dell’asilo che ben si conciliava con la introduzione di tribù fondate sulla resi- denza e non più sulla parentela.

Se la iscrizione in una tribù territoriale era finalizzata all’inseri- mento nell’esercito centuriato è verosimile che essa consentisse innan-

zitutto di far parte della civitas 134.

Questa conclusione è implicitamente confermata da Dionigi laddo-

ve 135 ricorda come la creazione dell’istituto della manumissione rese

necessario distribuire i liberti – a cui si voleva attribuire la cittadinan- za – nelle neo costituite quattro tribù urbane. Era dunque probabil-

mente proprio questa iscrizione, disposta discrezionalmente dal rex 136,

131 V. Ampolo, La città riformata e l’organizzazione centuriata. Lo spazio, il

tempo, il sacro nella nuova realtà urbana, in Storia di Roma, I, 1988, 218 ss.

132 Cfr. Valditara, Studi sul magister populi, cit., 251 ss. 133 V., esemplarmente, Dion. 3.52.1.

134 V. anche Mercogliano, op. cit., 4 che afferma: “il criterio delle tribù d’ap- partenenza sembrerebbe rivelarsi, sotto l’aspetto giuridico, determinante per l’in- serimento nella cittadinanza”; v. inoltre Moatti, Reconnaissance et identification

des personnes dans la Rome antique, in Noiriel (a cura di), L’identification. Ge- nése d’un travail d’Etat, 2007, 36 ss.secondo cui la tribù “reste l’élément terri- torial de base par lequel se fait l’identification du citoyen, et même le trait prin- cipal de son état civil”. Nota ancora Moatti come “les citoyens de seconde zone, les cives sine suffragio, sont dépouillés de tribus et donc peut-être enregistrés à part”. Del resto gli schiavi manomessi acquistavano la cittadinanza con la iscri- zione nelle tribù urbane (cfr. Dion. 4.22.4).

135 V. Dion. 4.22.4. 136 Così Dion. 4.22.4.

che, quanto meno in epoca etrusca 137, sanciva la loro immissione nel

corpo civico.

Nel documento Civis Romanus sum (pagine 38-41)