• Non ci sono risultati.

Il caleidoscopio delle conseguenze di una giustizia inefficiente

Nonostante la scarsa tutela normativa, il principio del giusto processo e della ragionevole durata ha sempre accompagnato il nostro codice di rito, quale pungolo per le continue riforme80. Quello dell’efficienza e

80

Per quanto riguarda l’evoluzione del diritto processuale civile: CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Napoli, 1933, p.92 e ss. ed in genere tutta l’opera di Chiovenda a cominciare dai Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1982; CALAMANDREI, Gli studi di diritto processuale in Italia nell’ultimo trentennio, in Studi sul processo civile, V, Padova, 1947, p.114; Sulla storia del processo civile non può non rimandarsi a TARUFFO, La giustizia civile in Italia dal ‘700 ad oggi, Bologna, 1980, e CIPRIANI, Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d’Italia (1866-1936), Milano, 1991; rilevante anche il contributo di TESORIERE, Appunti per una storia del processo civile in Italia dalla unificazione ad oggi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, p.1318; p. 1576. Più di recente FAZZALARI, Storia, processo, teoria del diritto: la lezione di R.

66

della tempestività della giustizia è un tema di fondamentale importanza per tutta la società, in quanto capace di toccare innumerevoli aspetti del vivere comune. Il ritardo si insinua nelle faglie e nelle crepe della società per sclerotizzarne i gangli e marcirne gli ingranaggi. Così, un ritardo nel sistema della giustizia si riverbera in guisa perniciosa su tutto il tessuto sociale, con forti esternalità negative.

Nel presente capitolo analizzo anzitutto la natura del diritto al giusto processo, quindi le conseguenze di tale particolare natura. Prendo infine ad esame i riflessi dell’inefficienza della giustizia sul principio della certezza del diritto e sulle dinamiche sociali correlate ad una giustizia patologicamente in ritardo.

ORESTANO, in Riv.dir.proc., 1999, p.1: VERDE, La giustizia italiana nel 2000, in Foro it., 2000, V, p. 47; CIPRIANI, Giuseppe Chiovenda tra Salvatore Satta e Virgilio Andrioli, in Foro it., 2002, V, p. 129; PROTO PISANI, La tutela giurisdizionale dei diritti nel sistema di Giuseppe Chiovenda, in Foro it., 2002, V, p. 125; Un profilo storico (e comparatistico) è delineato nei primi capitoli da DENTI, La giustizia civile, Bologna, 2004. ID., La dottrina italiana del processo civile tra Costituzione e riforme, in Foro it., 1998, V, p. 169; Merita inoltre menzione sull’argomento la voce Diritto processuale civile, in Enciclopedia del diritto, Vol. XII, Giuffrè, Milano, p.1100 e ss., di SATTA.

Significativi contributi fanno capo anche a cultori di altre discipline, interessati al processo, quali filosofi del diritto, v., CAPOGRASSI, Giudizio, processo, scienza, verità, in Opere, V, Milano, 1959, p.131; Id. Il problema della scienza del diritto, Milano, 1962; e TARELLO, Dottrine del processo civile, Bologna, 1989; e studiosi di diritto romano, primo fra tutti ORESTANO, Azione, in Enc.dir., Milano, 1959, p.785.

67

Il diritto al giusto processo81, non è propriamente un diritto comparabile con altri diritti, quali ad es. il diritto di proprietà su beni, il diritto di libero movimento o il diritto all’iniziativa economica. Il diritto al giusto processo, declinato pure nella sua dimensione temporale, non si pone sullo stesso piano di tutti gli altri diritti personali, ma al contempo li riguarda tutti in quanto il diritto al giusto processo è un meta-diritto, ossia il diritto ad avere diritti e a vederseli concretamente riconosciuti da parte della società. Se i diritti della persona, pur previsti e perfettamente dettagliati nell’impianto normativo, riconosciuti in astratto dalla legge ai rispettivi titolari non fossero poi assegnati agli stessi nel concreto del giudizio, con tutte le dovute garanzie atte ad accertare la verità storica, potremmo forse dire che tali diritti esistono? Esisterebbero nella finzione delle norme, ma non nella realtà dei fatti. Si comprende dunque la vitale importanza di assicurare effettività si principi del giusto processo, da cui dipende invero la stessa qualifica di stato di diritto, poiché, inevitabilmente, ove venisse intaccato anche in minima parte il diritto ad accedere ad

81

Invero il diritto al giusto processo non andrebbe scomodato con la frequenza con cui lo si invoca ultimamente, eppure lo si consenta in questa sede, per una giusta causa. Sul tema si veda, in particolare Luigi Paolo COMOGLIO, che ne ha fatto un vero e proprio ”cavallo di battaglia”: COMOGLIO, Requiem per il processo «giusto», Nuova giur. civ., 2013, II, 47-66; ID. La grande illusione (la ricerca «incompiuta» di un processo «giusto»), in Jus, 2012, 3, 453-459; ID. Le garanzie fondamentali del «giusto processo», in Jus, 2000, n. 3, 335-381 e in Nuova giur. civ., 2001, II, 1-33 ; ID., Etica e tecnica del «giusto processo», Giappichelli, Torino, 2004, X-429; cfr. Anche MANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, Torino, 2009, 28; CHIARLONI, Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della decisione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, 142; Bove Art. 111 cost. e ‹‹ giusto processo civile ››, cit., 505.

68

una giustizia celere, imparziale ed affidabile, verrebbero di conseguenza intaccati in sol fendente tutti i diritti che quell’ordinamento si prefigge di proteggere.

Da ciò discende la particolare correlazione che lega l’efficienza del processo alla cultura della legalità di una certa società e qui si impone l’esigenza di affrontare una breve analisi economica e sociologica del fenomeno. La risposta non sociale all’ingiustizia è la violenza privata, la retribuzione che il singolo è in grado di comminare, da solo, o con l’aiuto del proprio clan al reo. La sensibilità moderna, fortunosamente, repelle questa soluzione della giustizia fai da te, più o meno conscia di come un sistema di giustizia privata danzi sul ciglio della degenerazione, potendo facilmente accelerare verso la frammentazione della società in gruppi e fazione e così sfociare in guerra civile82.

82 L’aver maturato questa sensibilità non è poi una conquista così scontata, come

dimostra il fatto che la pratica del duello d’onore, quale strumento per la risoluzione delle controversie, fosse invalsa fino a poco più di un secolo fa. Cfr: CASTILLO, Tractatus de duello, Torino 1525; A. ALCIATI, De singulari certamine, Venezia 1541; G. MUZIO, Duello, Venzia 1550; J. Savaron, Traité contre les duels, Parigi 1610; l’editto His Majesties Edict and severe censure against private combats, Londra 1618; F. BIRAGO, Consigli cavallereschi, Milano 1623; id., Cavalleresche decisioni, Milano 1638; L. Muratori, Introduzione alle paci private, Modena 1708; S. MAFFEI, Della scienza chiamata cavalleresca, Roma 1710; Fourgeraux de Champigneul, Histoire des duels anciens et modernes, Parigi 1835; Châteauvillard, Essai sur le duel, Parigi 1836; T. A. MENDEZ, Essai sur le duel, Parigi 1854; A. de Saillet, Histoire des duels célèbres, Parigi 1857; F. CARRARA, Duello e rissa, Lucca 1865; C. FAZY, Le duel, Ginevra 1871; DU VERGER-SAINT-THOMAS, Nouveau Code du duel, Parigi 1879; A. ANGELINI, Codice cavalleresco italiano, Firenze 1883 (varie altre ediz.); G. B. VITI, Codice del duello, commentato ad uso

69

La società pone un freno alla libertà individuale, alla possibilità di farsi giustizia da soli, anche nei confronti di colui il quale ha subito un’ingiustizia. Dunque la giustizia statale, almeno nei confronti della parte che ha correttamente esercitato i propri diritti pone fisiologicamente un freno alla giustizia sostanziale, impedendogli di far valere le proprie ragioni in prima persona. Tale ritardo però non può certo esser percepito con favore dal singolo e così più è inefficiente l’amministrazione della giustizia in un certo ordinamento più ci si potrà aspettare una società anaffettiva al rispetto delle regole.

dei duellanti, padrini, legali e magistrati, Genova 1884; J. GELLI, Codice cavalleresco italiano, Milano 1886 (varie altre ediz.); ID., Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana, Firenze 1886; ID., Duelli e duellanti del Seicento, Milano 1892; id., I duelli mortali del secolo XIX, Milano 1899; id., I duelli celebri (nuova ed.), Milano 1928; Hergsell, Duellcodex, Vienna 1891; G. Letainturier-Fradin, Le duel à travers les âges, Parigi 1892; ID., L'honneur et le duel, Parigi 1897; A. CROABBON, La science du point d'honneur, Parigi 1894; F. D'AMICO-FRANZ, Nuovo codice sul diritto e procedura cavalleresca, Catania 1894; E. SALAFIA-MAGGIO, Codice cavalleresco nazionale e sua procedura, Palermo 1895; Société du contre de quarte, Code du duel, Parigi 1897; De Cabriñana, Lances entre Caballeros, Madrid 1900; G. E. LEVI e J. Gelli, Bibliografia del duello, Milano 1903; A. de BORBON y Austria-Este, Resumen de la historia y de la creación y desarrollo de las ligas contra el duelo y para la protección del honor en las diferentes paises de Europa, Barcellona 1910; E ancora si chiama duello “d’onore”, una pratica barbara e incivile che nulla avrebbe a che spartire con l’onore dell’individuo se il contesto sociale di riferimento fosse veramente conscio delle esternalità che questa comporta.

70