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Da Liebman a Berruti, passando per Tarzia e Vaccarella

Nel documento Analisi Economica della Giustizia in Italia (pagine 161-167)

Posti gli atavici e ricorrenti problemi del processo civile italiano, nel corso del tempo, si sono avvicendate numerose proposte di modifica del codice di rito, di cui segue una sintetica rassegna.

La Commissione presieduta dal prof. Enrico Tullio Liebman, negli anni 70’, elaborò una proposta di modifica del processo civile di cognizione175. Nel 1977 tale commissione proponeva all’attuale ministro della giustizia numerose modifiche, tra cui:

(i) l’istituzione di un giudice unico di prima istanza con l’adozione della forma del ricorso per introdurre la domanda sulla scorta di quanto previsto nel processo del lavoro;

(ii) l’introduzione di un’udienza preliminare, con funzione preparatoria rispetto all’udienza principale di istruzione e dibattimento, nella quale il giudice avrebbe dovuto controllare la regolarità del contraddittorio e rendere eventuali decisioni sulle questioni processuali, nonché sulle richieste di assunzioni probatorie ovvero decidere da subito la controversia laddove non vi fosse la necessità di assumere mezzi di prova, nonché esperire l’interrogatorio delle parti ed un tentativo di conciliazione e trattare la causa;

(iv) abolizione del regolamento di competenza e trasformazione del regolamento di giurisdizione in mezzo di impugnazione; ed

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Per maggior dettaglio si rimanda alla relazione stessa: Proposte per una riforma del processo civile di cognizione, in Riv. dir. proc. 1977, II, 452-499

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(v) eliminazione della previsione di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. tra i motivi di ricorso per Cassazione.

Si succedeva quindi la Commissione presieduta dal Prof. Giuseppe Tarzia, insediata su incarico del Ministro della Giustizia, che nel 1996 produceva un “Testo del disegno di legge delega”176, per una riforma del codice di procedura civile in cinquantadue proposte. Tra le più rilevanti segnaliamo le seguenti, alcune delle quali, sebbene concepite all’interno di un disegno di sistema, sono poi state effettivamente riprese dal legislatore per alcuni interventi spot:

(i) la soppressione del regolamento facoltativo di competenza e di quello d’ufficio;

(ii) la limitazione della compensazione delle spese ai casi di soccombenza reciproca, di complessità o novità della controversia; (iii) pronuncia del dispositivo della sentenza in pubblica udienza; (iv) esclusione dell’onere della parte istante in procedimento ex art. 700 c. p. c., di promuovere la causa di merito;

(v) la previsione dei cd. astreintes, ossia del potere del giudice di condannare il debitore al pagamento di una somma, oltre al risarcimento del danno, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di un obbligo di fare o di non fare o di un obbligo di consegna o rilascio;

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Cfr. “Testo di legge delega”, in uno alla Relazione, in Riv. dir.proc. ,1996, II, 945-1029 ed in G.TARZIA (a cura di), Il progetto di riforma organica del processo civile, Giuffrè ed., Milano, 1998

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(vi) forti poteri di indagine del Giudice dell’Esecuzione per la ricerca di beni da pignorare;

(vii) estensione del procedimento di ingiunzione a tutela dei diritti al rilascio di beni immobili e a prestazioni fungibili di facere;

(viii) previsione della cessazione della materia del contendere;

(ix) distinzione tra procedimenti unilaterali e procedimenti bilaterali o plurilaterali in ordine ai procedimenti di volontaria giurisdizione. Quindi, in data 19 dicembre 2003, i Ministri Castelli e Tremonti presentavano alla Camera un modello organico di riforma del codice di procedura civile, frutto del lavoro della Commissione Ministeriale presieduta dal Prof. Romano Vaccarella.

Si ricorda poi, oltre ai lavori parlamentari, alcuni lavori della dottrina altrettanto meritevoli di considerazione, come l’opera di Proto Pisani “Per un nuovo codice di procedura civile”177, che propone, tra l’altro, (i) la sostituzione della citazione con il ricorso, (ii) la chiusura del processo in prima udienza, in via semplificata, nel caso di contumacia o non contestazione o riconoscimento del diritto vantato dall’attore da parte del convenuto, (iii) una pre-qualificazione da parte del giudice della controversia quale semplice o complessa, a valle della prima udienza, con la previsione quindi di fasi differenziate per repliche, controrepliche e indicazione delle prove a seconda di tale pre-qualificazione.

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PROTO PISANI, Per un nuovo codice di procedura civile, Foro It. 2009,V,cc.1-104

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Ma tutte queste proposte di riforma organica per lo più non hanno avuto seguito178.

Infine il decreto del Ministro della Giustizia del 27 maggio 2014 costituiva un ulteriore commissione, stavolta presieduta dal presidente di sezione della Corte di Cassazione Giuseppe Berruti, la quale, l’11 maggio 2015, dava luce al d.d.l. n. 2953 presentato presso la Camera dei Deputati, la cui relazione introduttiva denuncia proprio come il codice di procedura civile abbia ormai perduto i connotati essenziali della “sistematicità” e dell’“organicità” proprio a causa degli innumerevoli interventi legislativi.

A seguito del vaglio delle diverse commissioni, dell’approvazione di vari emendamenti e dell’assorbimento della p.d.l. n. 2921 avanzata dalla minoranza, il testo della riforma è stato finalmente approvato dalla Camera in data 10 marzo 2016. Quindi è stato trasmesso al Senato (d.d.l. 2284), dove giace “insabbiato” sino alla data di redazione del presente lavoro. Anche ipotizzando un possibile ritorno in auge della riforma, questa non sembra in ogni caso prossima. Di fatti, non solo non si è ancora concluso l’iter parlamentare, ma si dovrà poi attendere l’effettivo esercizio della delega, per la quale il Governo avrà a disposizione fino a diciotto mesi.

Queste, ad ogni caso, le principali proposte di modifica:

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Cfr. CIPRIANI, voce “Codice di procedura civile”, in Il diritto. Enciclopedia giuridica, Corriere della sera, Il sole 24Ore, Milano,2007, vol. III, p. 240 auspica “che sia varato un c. p. c. in linea con i valori della nostra Costituzione”.

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(i) All’interno di un ordinamento sempre più complesso e caleidoscopico la riforma scommette sulle economie di specializzazione. In tale ottica, è previsto l’ampliamento della competenza (e.g. con l’aggiunta delle azioni di classe) delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa. Parimenti si prevede la creazione di “sezioni specializzate per la persona, la famiglia e i minori”, con contestuale soppressione del tribunale per i minorenni. (ii) ulteriore valorizzazione degli istituti del tentativo di conciliazione e della proposta di conciliazione del giudice di cui agli artt. 185 e 185-bis del codice, con la previsione che il contegno personale delle parti o il rifiuto della proposta del giudice, senza giustificato motivo, costituiscano comportamento valutabile ai fini del giudizio (similmente a quanto dettato all’art. 116 c.p.c.);

(iii) Obbligo di ricorso al procedimento sommario di cognizione, che verrebbe ad essere rinominato come “rito semplificato di cognizione di primo grado” e ricollocare nel Libro II del c.p.c. per tutte le controversie devolute al giudice monocratico e parallela limitazione delle ipotesi di composizione collegiale del tribunale con esclusivo riferimento a controversie di oggettiva complessità giuridica o di particolare rilevanza economico-sociale;

(iv) Rafforzamento del ruolo direttivo del giudice, assegnandogli il potere di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione di domande, eccezioni e conclusioni e per l’indicazione dei mezzi di prova e il potere di rimettere la causa al collegio già all’udienza fissata per la prima comparizione delle parti, pur privandolo del potere di disporre il passaggio dal rito semplificato al rito ordinario e viceversa;

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(v) Previsione di una motivazione quale concisa esposizione in fatto e in diritto per le sentenze che definiscono cause istruite secondo il rito semplificato;

(vi) sostanziale riforma dei termini di impugnazione con la fissazione del dies a quo a partire dalla comunicazione del provvedimento (anziché dalla pubblicazione) e riduzione del termine attuale di sei mesi per impugnare a massimo novanta giorni;

(vii) estensione del c.d. filtro in appello di cui all’art. 348-bis p.c. altresì agli appelli proposti avverso le ordinanze pronunciate in sede di rito semplificato, che, come anticipato costituirà la regola, con l’ulteriore limitazione all’ingresso di nuovi mezzi di prova, da ammettersi solo quando la parte dimostri di non averli potuti produrre in primo grado per causa a sé non imputabile;

(viii) ammissibilità di sentenze di Cassazione motivate unicamente mediante il rinvio a precedenti e maggiore diffusione del procedimento camerale;

(ix) Obbligatorietà della vendita di beni immobili con modalità telematiche e ampliamento dell’ambito di applicabilità delle misure coercitive indirette di cui all’art. 614-bis c.p.c.;

(x) modifica degli artt. 634 e 648 c.p.c., al fine di annoverare tra le prove scritte idonee a richiedere l’emissione di decreto ingiuntivo anche le fatture corredate di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’annotazione nelle scritture contabili del creditore e ampliamento del campo d’applicazione della provvisoria esecuzione

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anche alle opposizioni proposte per vizi procedurali ritenuti dal giudice manifestamente infondati;

(xi) introduzione nel codice di rito il principio di sinteticità, già elaborato dalla giurisprudenza, da applicarsi tanto agli atti di parte quanto agli atti del giudice;

(xii) Generale riduzione e semplificazione dei riti speciali, con (tuttavia) previsione di un rito ad hoc da adottarsi al cospetto delle nuove sezioni specializzate179.

Nel documento Analisi Economica della Giustizia in Italia (pagine 161-167)