Altra fonte degna di nota è il World Justice Project che ha sviluppato il cd. Rule of Law Index. Tale indice rappresenta oggi un punto di riferimento internazionale per qualsiasi valutazione comparata sull’effettività dello stato di diritto e dunque del principio della certezza del diritto in ogni paese. L’indice è estrapolato elaborando i dati raccolti attraverso oltre 110.000 questionari e 2.700 verifiche con esperti di settore, su 113 diverse giurisdizioni113. Nella definizione stessa dei quattro punti cardine su cui s’impernia la rule of law il
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vd. http://www.prosperity.com/about/prosperity-gap
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In Italia sono stati raccolti 1000 questionari, sulle città di Roma, Milano e Napoli, per opera della società Survey Sampling International
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report include la seguente precondizione: “Justice is delivered timely
by competent, ethical, and independent representatives and neutrals who are of sufficient number, have adequate resources and reflect the makeup of the communities they serve”114.
Nel dettaglio, l’indice si fonda su otto diversi “Fattori” di analisi, quattro dei quali risultano di particolare interesse ai fini del presente lavoro: (i) “Fundamental Rights”; (ii) “Regulatory Enforcement”; (iii) “Civil Justice”; e (iv) “Criminal Justice”.
L’indice del World Justice Project parte dall’assunto che, per avere uno stato di diritto, è necessario che l’ordinamento rispetti i diritti fondamentali dell’uomo come enunciati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, che in più occasioni fa riferimento al diritto di accesso alla giustizia e ad un rimedio effettivo e tempestivo115. In ciò risiede la differenza tra “rule of law” e “rule by
law”. Ciò posto il pillar n. 7, quello sulla giustizia civile, coglie
appieno tutte le determinanti di una giustizia efficiente. In particolare, sotto questa voce, l’indice misura “se i comuni cittadini possono
risolvere le proprie controversie pacificamente ed efficacemente, attraverso la giustizia ordinaria. Ciò richiede a sua volta che la giustizia sia accessibile a prezzi contenuti (7.1), non discriminatoria (7.2), estranea a logiche corruttive (7.3), impermeabile alle ingerenze
114Cfr. il report 2016 del Wordl Justice Project, pag. 11
115 In particolare alll’articolo 8 è previsto che “Everyone has the right to an effective
remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law”, mentre all’articolo 10 è previsto che “Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an ndependent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him”
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di pubblici ufficiali (7.4). L’efficienza della giustizia inoltre richiede che i processi procedano celermente, senza ingiustificati ritardi e siano efficacemente portati ad esecuzione (7.5 e 7.6). Quindi, riconoscendo il valore delle tecniche alternative per la risoluzione delle controversie (ADR), il settimo Fattore misura altresì l’accessibilità, l’imparzialità e l’efficacia dei processi di mediazione ed arbitrato nell’ordinamento di riferimento (7.7)”116
Sulle 113 giurisdizioni prese ad esame, considerando l’aggregazione di tutti gli otto factors, l’Italia si piazza al 35 posto, con un punteggio di 0.64. Il risultato assoluto non pare dunque scoraggiante, ma la fotografia non è altrettanto favorevole se posta in relazione ai gruppi economici internazionale ove il bel paese aspira a figurare. Così l’Italia è la quartultima tra le 24 nazioni oggetto d’indagine che fanno parte del gruppo regionale di appartenenza, identificato quale Europa/EFTA/Nord America117, mentre arriva 31° tra le 36 nazioni ad alto reddito indagate118. La situazione peggiora considerevolmente
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traduzione dell’autore dal report 2016 del World Justice Project, pag. 12,
disponibile all’indirizzo:
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/RoLI_Final-Digital_0.pdf
117 Le nazioni prese a riferimento sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Republica Ceca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Inghilterra, Stati Uniti
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In questo caso il report si riferisce a: Antigua e Barbuda, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Belgio, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Croazia, Danimarca, Estonia, Emirati Arabi, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, SAR, Ungaria, Italia, Giappone, Olanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Portogallo,
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ove si isoli la classifica stilata sul solo settimo Fattore della giustizia civile. In particolare l’Italia scende al 46° posto assoluto, e penultima tanto sul gruppo Europa/EFTA/Nord America, quanto su quello dei paesi ad alto reddito119. Rispetto ai punteggi mediani di riferimento per gruppo regionale e di reddito, l’Italia si trova particolarmente indietro sui sub-indici 7.5 e 7.6, rispettivamente “assenza di ritardi irragionevoli” e “effettività della fase esecutiva”, ove arriva a 0,35 e 0,42120. Tra i paesi che godono un sistema giustizia civile migliore dell’Italia figura il Ghana, il Botswana, la Giordania, la Romania ed altri, tra cui persino la Grecia, nonostante tale nazione registri tempi medi dei processi più lunghi di quelli italiani.
Ad ogni modo il dato che fa maggiormente riflettere è un altro. C’è un altro Fattore, tra quelli determinanti per la misurazione della Rule of
Law, rispetto al quale il bel paese riesce a performare ancor peggio
che rispetto al Fattore Giustizia Civile, questo è definito dal World
Justice Project come Order & Security ove l’Italia slitta addirittura
nella seconda metà della classifica mondiale, piazzandosi al posto n. 58 su 113. Il risultato è alquanto singolare. La culla del rinascimento e della civiltà, giudicata insufficiente in quanto a ordine e sicurezza su base mondiale, cioè dopo nazioni come, tra le tante, Vietnam, Bielorussia, Malesia, Emirati Arabi, Kazakistan, Cina, Albania, Nepal, Myanmar. Ma l’espressione “Order & Security” è ampia e vaga. Solo
Republica Ceca, Repubblica della Corea, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Svezia, St. Kitts e Nevis, Inghilterra, Stati Uniti, Trinidad e Tobago, Uruguay
119 Cfr.
estratto del report per l’Italia, disponibile on-line all’indirizzo: https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/ROLIndex_2016_Italy_ eng%20%281%29.pdf
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un’indagine più accurata delle sue sottovoci porta ad una riflessione interessante. Il Fattore “Order & Security” si compone di tre sottovoci:
1) assenza di criminalità; 2) assenza di conflitti civili; e
3) ricorso alla violenza per ottenere giustizia privata.
Ora, per quanto riguarda il sotto-fattore n. 1), assenza di criminalità, l’Italia ottiene un dignitoso punteggio di 0.76. L’Italia storicamente non spicca per ottemperanza alle regole, tuttavia il tasso di criminalità non è paragonabile a quello di molti altri paesi. Si pensi solo al tasso di omicidi per centomila abitanti, che rappresenta uno degli indici più importanti per determinare il tasso di criminalità di una nazione. L’Italia riportava nel 2015 0,78 omicidi per centomila abitanti, classificandosi al posto 192 su 219 sulla classifica della UNODC (United Nation Office for Drugs and Crime), quale 27° paese più sicuro su tale classifica delle nazioni unite. Si pensi che El Salvador, paese dilaniato da lotte interne di mafie rivali, nel 2015 si registravano 108,64 omicidi ogni centomila abitanti. Per quanto riguarda il sotto-fattore n. 2) invece, sul conflitto civile, l’Italia è promossa a pieni voti ottenendo addirittura il massimo punteggio di 1 su 1. Del resto, non risultano (ancora) sommovimenti civili in corso. Il demerito sul fattore
Security & Order allora deriva in larga parte dal sotto-fattore n. 3, sul
tasso di ricorso a forme di giustizia privata, ove l’Italia si attesta fortemente al di sotto della media di riferimento, con punteggio di 0.40. Nello specifico questo sub-factor valuta sino a che punto la
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società di riferimento arriva a considerare “violence as a socially
acceptable means to redress personal grievances”.
Questa circostanza porta ad ipotizzare l’esistenza di una correlazione positiva tra inefficienza del sistema giudiziario e ricorso alla giustizia privata da parte dei singoli. Del resto, è ragionevole assumere che il singolo sia portato a risolvere da se quanto non venga efficacemente risolto da parte dell’amministrazione pubblica.
Sempre speculando sui dati del report e mantenendo ferma l’inferenza appena esposta, sembrerebbe che sia proprio l’inefficienza della sola giustizia civile e non quella penale a trovare sfogo sociale in forme di retribuzione violenta e privata. Difatti, assumendo che appunto il singolo abbia interesse a ricorrere alla violenza privata solamente ove lo stesso risultato non sia efficacemente perseguibile attraverso l’amministrazione giudiziaria pubblica, il Fattore Giustizia Civile risulta ben più carente rispetto al Fattore Giustizia Penale. Per quanto riguarda la classifica della Giustizia Penale, l’Italia si dimostra particolarmente al di sopra della sua performance media complessiva su tutti i Fattori, conseguendo un 29° posto assoluto, 18° sulla classifica a base regionale e 27° sulla classifica a base reddito121.
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