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IL CAPITOLO 386 DI ROTARI E ALTRE TESTIMONIANZE DELLO SVILUPPO DELL’ASSEMBLEA NELLA PENISOLA

Capitolo Terzo

3.2 IL GAIRENTHIX E LE ASSEMBLEE LONGOBARDE

3.2.1 IL CAPITOLO 386 DI ROTARI E ALTRE TESTIMONIANZE DELLO SVILUPPO DELL’ASSEMBLEA NELLA PENISOLA

ITALIANA

«386. Il presente editto delle nostre disposizioni, che abbiamo composto con il favore di Dio, con il massimo zelo e con le massime veglie concesseci dalla benevolenza celeste, ricercando e ricordando le antiche leggi dei nostri padri che non erano scritte, e che abbiamo istituito, ampliandolo, con pari consiglio e consenso con i principali giudici e con tutto il nostro felicissimo esercito, quanto giova al comune interesse di tutta la nostra stirpe, abbiamo ordinato che sia scritto su questa pergamena, esaminandolo attentamente e tuttavia riservandoci questa [sola] condizione di dover aggiungere a questo editto quanto ancora saremo in grado di ricordare, consentendolo la divina clemenza, con un’accurata ricerca delle antiche

«”assemblea degli armati, atto giuridico compiuto davanti all’assemblea” […] Il

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primo elemento gaire-, voce arcaica presente solo in composizione forse in questa formazione non ha più il senso originale di lancia, ma conferisce valore rafforzativo a

thinx; cioè una grande assemblea solenne “assemblea legale di uomini liberi”» N.

Francovich Onesti, Vestigia longobarde in Italia (568-774) Lessico e antroponimia, Artemide Edizioni, Roma 1999, pp. 89-90

leggi longobarde, sia da noi stessi sia grazie a uomini anziani; e inoltre anche confermandolo con il gairethinx, secondo l’uso della nostra stirpe, in modo tale che questa legge sia stabile e sicura, perché nei nostri felicissimi tempi e in quelli futuri sia conservata in modo stabile ed inviolabile da tutti i nostri sudditi.»165

Questo è il capitolo 386 dell’Editto di Rotari, nel quale si affermava, come già accennato in precedenza, l’importanza della codificazione del patrimonio normativo della stirpe dei longobardi, attraverso il consiglio degli anziani e dell’esercito . Il fondamento e la legittimità della legge per 166

la cultura longobarda risiedevano nella sola tradizione della stirpe, e il monarca doveva limitarsi a rievocare un diritto preesistente insieme agli altri due poli tradizionali dell’assetto istituzionale longobardo, l’assemblea

Edictum Rothari, cap. 386, trad. in C. Azzara, S. Gasparri (eds.), Le leggi dei Longobardi:

165

storia, memoria e diritto di un popolo germanico, Roma 2005, pp. 111-113; il testo latino è il

seguente: «Praesentem vero dispositionis nostrae edictum, quem deo propitio cum summo

studio et summis vigilis a celestem faborem praestitis inquirentes et rememorantes antiquas legis patrum nostrorum, quae scriptae non erant, condedimus, et quod pro commune omnium gentis nostrae utilitatibus expediunt, pari consilio parique consensum cum primatos iudices cunctosque felicissimus exercitum nostrum augentes constituimus, in hoc membranum scribere iussimus; pertractantes et sub hoc tamen capitulo reservantes, ut, quod adhuc annuentem divinam clementiam per subtilem inquisitionem de antiquas legis langobardorum, tam per nosmetipsos quam per antiquos homines, memorare potuerimus, in hoc edictum subiungere debeamus; addentes, quin etiam et per gairethinx secundum ritus gentis nostrae confirmantes, ut sit haec lex firma et stabelis, quatinus nostris felicissimis et futuris temporibus firmiter et inviolabiliter ab omnibus nostris subiectis costodiatur »

P. Delogu, Le origini del Medioevo. Studi sul settimo secolo, Jouvence, Roma 2010, p. 188

(thinx) degli arimanni/esercitali, cioè il popolo-esercito, e i principali ufficiali regi, chiamati iudices . 167

In questo capitolo si intravede lo svolgimento di un’assemblea militare, e attraverso la testimonianza che abbiamo per il secolo VIII fornitaci da Paolo Diacono, possiamo pensare che al re venisse consegnata la lancia, simbolo della regalità derivante dall’evidente influenza dei Reitervölker, i popoli nomadi cavalieri del centro e nord europa, mentre i guerrieri battevano sugli scudi in segno d’approvazione.

Sarebbe questa l’assemblea denominata appunto gairethinx, nell’antico termine longobardo, una parola traducibile come abbiamo visto con “assemblea delle lance” . 168

Si trattava di una riunione che vedeva schierato il popolo-esercito dei Longobardi (nella realtà, una sua qualificata rappresentanza) per fatti decisivi quali l’approvazione di leggi, la partenza per una spedizione militare, l’elezione di un re. Questo rituale elettivo fu praticato almeno fino alla metà circa del secolo VIII, quando Paolo Diacono ci racconta che Ildeprando, nipote del re Liutprando, mentre questi era malato e dato ormai per spacciato, fu eletto fuori delle mura di Pavia proprio mediante la

C. Azzara, La produzione normativa, prima e dopo il 774, in S. Gasparri (a cura di), 774

167

ipotesi su una transizione, Atti del seminario di Poggibonsi, 16-18 febbraio 2006, Brepols

Publishers, Turnhout 2008, pp. 353-364 Cfr. nota 164

consegna di un contus, una lancia, “sicut moris est” . Uno dei compiti 169

dell’assemblea, come già citato in precedenza, era appunto quello di eleggere il sovrano: come racconta Paolo Diacono, sia l’elezione di Clefi, che quella di Autari (rispettivamente nel 572 d.C. e nel 584 d.C.) venne accompagnata da un largo consenso da parte dell’esercito riunitosi per l’elezione, e anche lo stesso Agilulfo, sposando Teodolinda rimasta vedova di Autari, ottenne la regalità ma potè insediarsi sul trono solo dopo che l’assemblea era stata riunita . Per il figlio Adaloaldo, invece, viene 170

esplicitamente menzionata il circo di Milano come sede della proclamazione e dell’assemblea, richiamando in questo modo le assemblee bizantine che si svolgevano all’interno dell’ippodromo .171

Queste tipologie di assemblee, che riguardassero l’elezione di un re oppure il processo di ribelli contro la corona, erano eventi eccezionali, che si verificavano solamente quando accadeva qualcosa di eccezionale . 172

P. Diacono, Historia Langobardorum cit, VI, 55, in P. Diacono, Storia dei Longobardi, a

169

cura di E. Bartolini, Tea, Milano, 1988, pp. 308-311

P. Diacono, Historia Langobardorum, II, 31 (Clefi); III, 16.(Autari); III,35 (Agilulfo); in

170

P. Diacono, Storia dei Longobardi, a cura di E. Bartolini, Tea, Milano 1988, pp. 92-93, 116-117, 142-14

P. Diacono, Historia Langobardorum, IV, 30; in P. Diacono, Storia dei Longobardi, a cura

171

di E. Bartolini, Tea, Milano 1988, pp. 172-173; per il confronto con i costumi bizantini, P. S. Barnwell, King, Nobles, and Assemblies in the Barbarian Kingdoms, in P. S.  Barnwell, M. Mostert (eds.), Political Assemblies in the Earlier Middle Ages, Turnhout 2003, pag .15

P. S. Barnwell, King, Nobles, and Assemblies in the Barbarian Kingdoms, in P.

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Vi erano anche altri tipi di assemblee, convocate in maniera regolare e frequente, nelle quali la promulgazione delle leggi era l’attività principale svolta . Per il fatto che erano tenute regolarmente, questa tipologia di 173

assemblee ha lasciato meno tracce nelle fonti, suscitando ovviamente meno interesse da parte di chi doveva annotare questi incontri. Partendo dal già citato capitolo 386 di Rotari, ritroviamo in altri capitoli la menzione della convocazione dell’assemblea per promulgare le leggi, o la presenza dell’esercito, come nel caso di Grimoaldo (668 d.C.), nel quale si ha anche una prima indicazione temporale sul periodo di svolgimento di queste assemblee .174

Durante il regno di Liutprando sono sopravvissute invece quindici testimonianze di assemblee tenutesi il primo di Marzo, nelle quali venivano promulgate o aggiunte nuove leggi nell’ordinamento del regno . In questi 175

P. S. Barnwell, King, Nobles, and Assemblies in the Barbarian Kingdoms, in P.

173

S. Barnwell, M. Mostert (eds.), Political Assemblies, Turnhout 2003, pag. 24

«mense iulio indictione undecima, per suggestione iudicum omniumque consensu»,

174

Grimoaldi Leges, prologo, in trad. in C. Azzara, S. Gasparri (eds.), Le leggi dei Longobardi: storia, memoria e diritto di un popolo germanico, Roma 2005, pp. 130-131

«[…] pridiae kalendarum martiarum, indictione undecima, una cum omnibus iudicibus tam

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de austriae et neustriae partibus, necnon et de tusciae finibus, vel cum reliquis fedelibus meis langobardis et cuncto populo adsistente, haec nobis commune consilio […]» Liutprandi Leges,

Incipit I anno di regno, trad. in C. Azzara,  S. Gasparri (eds.),  Le leggi dei Longobardi:

storia, memoria e diritto di un popolo germanico, Roma 2005, pp. 138-139; «[…] diae calendarum martiarum, anno regni nostri deo propitio quinto, indictione quinta decima, simili modo cum omnibus iudicibus nostris de partibus austriae et neustriae necnon et de tusciae finibus seu ceteris nostris langobardis adhuc previdemus adaugere illa […]» Liutprandi Leges,

Incipit V anno di regno, trad. in C. Azzara,  S. Gasparri (eds.),  Le leggi dei Longobardi:

storia, memoria e diritto di un popolo germanico, Roma 2005, pp. 142-143, per citare i primi due esempi.

incipit viene dichiarato come il sovrano, grazie all’aiuto della misericordia divina (la morale cristiana nel regno di Liutprando avrà sempre un ruolo maggiore, come già affermato in precedenza), promulgherà le leggi che andranno aggiunte a quelle dei suoi predecessori. In questi incipit vengono menzionati anche alcune figure (iudices, fideles, optimates) che stanno a dimostrare come la cerchia intorno al re si stesse sempre più fidelizzando nel corso dei secoli, oltre che al «cuncto populo adsistente» . 176

Tutte queste formule lasciano intendere che il re seguisse il consiglio dei suoi giudici nella formulazione delle leggi, e che per la promulgazione dovesse avvenire davanti al maggior numero di persone . Difficile è 177

sostenere che i contadini, o comunque tutto il popolo dei Longobardi potesse ogni anno spostarsi nella capitale Pavia per poter assistere e prendere parte a queste assemblee, mentre è più facile ritenere che un ristretto gruppo “professionale” accompagnasse il re in queste decisioni,

P. S. Barnwell, King, Nobles, and Assemblies in the Barbarian Kingdoms, in P.

176

S.  Barnwell, M.  Mostert  (eds.),  Political Assemblies, Turnhout 2003, pag. 24; C. Wickham,  Consensus and Assemblies in the Romano-Germanic Kingdoms: a

Comparative Approach, in Epp V., Meyer C. (eds.), Recht und Konsens im frühen Mittelalter,

Ostfildern 2017, p. 402

« […]l’intervento dei primati iudices chiamati ad esprimere consilium e consensus

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segna una cooperazione consueta presso i barbari, che si può intendere altrettanto bene come il ricordo simbolico dell’antica assemblea germanica plenaria […]» E. Cortese,

Thinx, garethinx, thingatio, thingare in gaida et gisil, in Rivista di storia del diritto italiano,

con l’aristocrazia presente . La presenza di un auditorio più vasto era 178

comunque registrata nelle leggi e nelle fonti pervenute perché era importante sottolineare come queste assemblee si svolgessero in presenza di numerose persone, e che queste accettassero ciò che era stato deliberato, in modo da aumentare considerevolmente il potere del sovrano . 179

Le formule utilizzate dai vari re, come l’exercitus di Rotari, il populus di Liutprando e, a livello locali, l’exercitus Senensium civitatis citate dal gastaldo di Siena Warnefred nel 730 d.C., servivano a mostrare la sfera pubblica in cui queste assemblee si celebravano . 180

Anche se queste assemblee erano indette con cadenza regolare, molte caratteristiche peculiari riguardanti lo svolgimento, l’effettiva partecipazione dei presenti e i dibattiti che si potevano svolgere rimangono tuttora oscure .181

La stessa convocazione dell’assemblea, nel corso dei secoli, ha subito dei mutamenti: per quanto riguarda le assemblee indette da Rotari, da

C. Wickham,  Consensus and Assemblies in the Romano-Germanic Kingdoms: a

178

Comparative Approach, in Epp V., Meyer C. (eds.), Recht und Konsens im frühen Mittelalter,

Ostfildern 2017, pp. 401-402

C. Wickham,  Consensus and Assemblies in the Romano-Germanic Kingdoms: a

179

Comparative Approach, in Epp V., Meyer C. (eds.), Recht und Konsens im frühen Mittelalter,

Ostfildern 2017, p. 402

C. Wickham,  Consensus and Assemblies in the Romano-Germanic Kingdoms: a

180

Comparative Approach, in Epp V., Meyer C. (eds.), Recht und Konsens im frühen Mittelalter,

Ostfildern 2017, p. 402

P. S. Barnwell, King, Nobles, and Assemblies in the Barbarian Kingdoms, in P.

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Grimoaldo e dai primi re, queste erano tenute nei mesi di Luglio o di Novembre, mentre invece con Liutrpando, Ratchis e Astolfo le assemblee “ordinarie” erano convocate il primo di Marzo, probabilmente per influenza del modello franco .182

Le assemblee locali, come abbiamo visto presenti anche negli altri regni romano-barbarici, in questo contesto erano abbinate a quelle del regno (come il caso del gastaldo Warnefred), ed erano convocate soprattutto per risolvere le controversie legali. Prima della conquista franca del 773-774 d.C., queste assemblee sono attestate per lo più nella zona di Rieti e del ducato di Spoleto, intorno al 750 d.C.

Da quel momento invece iniziarono ad essere presenti in molte altre città, come Lucca e Milano, specialmente nel IX sec, data la presenza carolingia sulla penisola italiana. Comunque, sembra plausibile sostenere che casi di assemblee giudiziarie o veri e propri tribunali fossero presenti anche prima del 750 d.C., e che l’apporto carolingio sia servito solo ad amplificare una pratica già presente e radicata nel territorio . Di fatto, nello stesso Editto, 183

erano elencati casi in cui servivano i giudici e una platea considerevole per avvalorare e convalidare atti legali quali donazioni (thinx).

P. S. Barnwell, King, Nobles, and Assemblies in the Barbarian Kingdoms, in P.

182

S. Barnwell, M. Mostert (eds.), Political Assemblies, Turnhout 2003, pag. 25

C. Wickham,  Consensus and Assemblies in the Romano-Germanic Kingdoms: a

183

Comparative Approach, in Epp V., Meyer C. (eds.), Recht und Konsens im frühen Mittelalter,