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LA STRUTTURA INTERNA DELL’EDITTO E IL SUO LEGAME CON IL DIRITTO GERMANICO E LA SOCIETÀ

Capitolo Terzo

3.1 LE LEGGI: L’EDITTO DI ROTAR

3.1.2 LA STRUTTURA INTERNA DELL’EDITTO E IL SUO LEGAME CON IL DIRITTO GERMANICO E LA SOCIETÀ

La struttura interna dell’Editto fu concepita secondo uno schema che raggruppava le materie prese in esame in maniera piuttosto omogenea, anche se non mancarono alcune anomalie.

Sono individuabili alcuni blocchi: vi sono i capitoli relativi ai reati commessi contro l’autorità pubblica (circa 1-13), poi quelli contro i privati (14-145), quindi quelli contro le cose (146-152).

Al capitolo 153 inizia, marcato da un apposito titolo, la parte riguardante le successioni (153-177), al 178, quella concernente i matrimoni (178-223), successivamente sono prese in esame le manomissioni (224-226).

I capitoli dal 227 al 244 sono relativi alla proprietà, quelli dal 245 al 252 trattano specificamente di obbligazioni, mentre i reati minori e i danneggiamenti sono presi in considerazione dai capitoli 253-358. Per finire, vi sono alcuni capitoli dedicati alla procedura (359- 366) , mentre 149

quelli dal 367 al 388 hanno carattere eterogeneo (si va dai reati commessi da servi ai danneggiamenti, dalle violenze tra liberi alla legislazione sugli

L’Editto longobardo e le altre legislazioni germaniche si differenziavano dal diritto

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romano che proprio nell’ampio spazio concesso alla materia procedurale e civile nei confronti di quella penale aveva la sua peculiarità

stranieri) e danno l’impressione di essere delle aggiunte, a scopo di integrazione, chiarimento, precisazione ulteriore su singoli casi . 150

Come ultime considerazioni, prima di passare in rassegna anche le altre leggi longobarde, mi sembra doveroso soffermarmi sulla “germanicità” delle leggi raccolte nell’Editto, specialmente quelle riguardanti il diritto privato. Nella società longobarda la capacità giuridica dell’individuo era strettamente legata alla capacità di portare le armi: essa, quindi, non solo non veniva riconosciuta ai membri del vasto gruppo dei non liberi, ma neppure alle donne, le quali erano perpetuamente sottoposte alla protezione (mundio) di un uomo, sia esso il padre, il marito, un altro familiare o persino, in casi estremi, lo stesso re . 151

Tale incapacità giuridica della donna si esprimeva anche in occasione del matrimonio, nel quale figurava come res tradita, che veniva trasmessa dalla famiglia d’origine all’uomo che la prendeva in moglie, in seguito al perfezionamento di due negozi giuridici: la desponsatio (l’accordo stipulato tra il futuro marito e il padre di lei) e la traditio (la consegna materiale della donna al suo sposo) . 152

C. Azzara,  S. Gasparri (eds.),  Le leggi dei Longobardi: storia, memoria e diritto di un

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popolo germanico, Roma 2005, p. xlviii

Come già accennato nel paragrafo 2.2.2 sopra, importante per la successiva parte

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riguardante l’assemblea degli uomini liberi; per mundio, vedi N. Francovich Onesti,

Vestigia longobarde in Italia (568-774) Lessico e antroponimia, Artemide Edizioni, Roma

1999, pp. 107-108

C. Azzara,  S. Gasparri (eds.),  Le leggi dei Longobardi: storia, memoria e diritto di un

152

Il marito acquistava il mundio su di lei versando alla sua famiglia d’origine una somma (meta), la cui disponibilità rimaneva poi alla donna; il consorte successivamente alla prima notte di nozze, in segno di onore e di soddisfazione, concedeva un’altra somma il morgingab, “dono del mattino” .153

Nell’antico diritto germanico la famiglia era di tipo agnatizio, costituita cioè da un vasto gruppo di persone che si consideravano tutte discendenti da un capostipite comune, legate fra loro da comuni interessi patrimoniali. Tutta la famiglia era chiamata a rispondere del delitto eventualmente commesso da un suo singolo membro, così come tutta la famiglia aveva anche l’obbligo di partecipare alla vendetta dell’offesa subita da uno dei suo componenti. Questo era identificato come il diritto alla faida, cioè alla vendetta privata, che coinvolgeva due interi gruppi parentali in contrasto fra loro . 154

Contro questa pratica si pronunciò Rotari, che la vietò esplicitamente, sostituendola con il pagamento di una somma di indennizzo, basando tutto sul concetto che ogni uomo aveva una propria valutazione economica

C. Azzara,  S. Gasparri (eds.),  Le leggi dei Longobardi: storia, memoria e diritto di un

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popolo germanico, Roma 2005, p. li; morgingab, cfr. N. Francovich Onesti, Vestigia longobarde in Italia (568-774) Lessico e antroponimia, Artemide Edizioni, Roma 1999, pp.

105-106

faida “inimicizia, vendetta familiare” cfr. N. Francovich Onesti, Vestigia longobarde in

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(guidrigildo), variabile a seconda del livello sociale cui egli apparteneva (angargathungi; in alcuni capitoli si parla di generositas, nobilitas, qualitas) .155

Per quanto riguardava coloro che non erano liberi, il calcolo avveniva in base a criteri oggettivi: oltre al grado di servitù, venivano considerate anche l’abilità individuale nel lavoro, il tipo di mansione svolte, e altri criteri. Così come si dimostrò ostile nei confronti dellla pratica della faida, il legislatore rivelò i propri dubbi anche circa un altro istituto tipico della società longobarda, il duello giudiziale. Nel processo germanico l’onere della prova spettava all’accusato, il quale, qualora si dichiarasse innocente, a seconda della gravità dell’accusa mossa contro di lui, doveva scagionarsi con un giuramento sulle armi o sui Vangeli (spesso con il concorso di altri liberi che dovevano giurare assieme a lui), oppure veniva chiamato a sottoporsi per l’appunto ad un duello, il cui esito determinava a quale delle due parti si doveva credere .156

«In omnis istas plagas aut feritas superius scriptas, quae inter hominis liberos evenerint, ideo

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maiorem conpositionem posuimus, quam antiqui nostri, ut faida, quod est inimicitia, post accepta suprascripta conpositione postponatur et amplius non requiratur, nec dolus teneatur, sed sit sibi causa finita amicitia manentem. Et si contigerit de ipsas plagas intra anni spatium, qui plagatus est, mori, tunc ille, qui eum plagavit, conponat, qualiter in angargathungi, id est secundum qualitatem personae», Edictum Rothari, cap. 74, in C. Azzara,  S. Gasparri

(eds.), Le leggi dei Longobardi: storia, memoria e diritto di un popolo germanico, Roma 2005, pp. 31-32

Rimando alla nota 143, dove ho già richiamato la tenace lotta di Liutprando contro

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questa cawarfida, e anche gli enormi problemi che il sovrano dovette affrontare per poterla limitare.

3.1.3 I CAPITOLI AGGIUNTIVI SOTTO LIUTPRANDO E SOTTO