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La causa del contratto di rete

STRUTTURA DEL CONTRATTO DI RETE

2.5 La causa del contratto di rete

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La causa del contratto rappresenta la funzione economica-sociale dell’atto concluso, detta anche “giustificazione dell’autonomia privata”. Prendendo ad esempio quando avviene in un contratto di cessione della proprietà, perché questo sia valido e la proprietà si trasferi- sca non è sufficiente l’accordi tra le parti, è necessaria anche la causa di tale contratto, va- le a dire il motivo economico ma anche sociale della volontà delle parti. La causa a diffe- renza dell’oggetto nel contratto è unica e ogni tipologia di contratto ha la propria: nel con- tratto di vendita la causa è lo scambio tra un bene oppure una prestazione e del denaro; la causa del contratto di permuta è il trasferimento della proprietà tra due beni.

I due esempi di contratto appena citati sono contratti a titolo oneroso nei quali la giustifica- zione dell’autonomia privata è data dallo scambio tra le parti; all’opposto esistono anche contratti a titolo gratuito ,nei quali invece a fronte di una prestazione di una parte, l’altra non deve eseguire nessuna contro prestazione.

Da quanto detto sembrerebbe che i contratti a titolo oneroso avessero una causa mentre quelli a titolo gratuito no: tale affermazione non è corretta in quanto anche i contratti a tito- lo gratuito, per potersi definire contratti, hanno e devono avere una causa (nelle donazioni la causa è la libertà di donare i propri beni per arricchire qualcun’altro).

I contratti possono suddividere in due categorie: i contratti tipici e i contratti atipici.

I contratti tipici vengono così definiti perché appositamente previsti e regolati dalla legge i quali per la loro natura hanno la propria specifica causa. Tali contratti tipici sono dei mo- delli già stabiliti dal legislatore con i quali i contraenti concludono degli affare tutelando i propri interessi. In tutti i contratti tipici la traslazione dei diritti e il sorgere di determinate obbligazioni hanno la propria giustificazione economica e sociale nella legge stessa.

Nei contratti atipici invece il problema posto è quello della causa in quanto questa non è espressamente prevista dalla legge. Per tali contratti il giudice avrà il compito di valutare se gli interessi realizzati, secondo l’ordinamento giuridico, meritano di essere tutelati; deve verificare se tale contratto non regolamentato già dalla legge abbia la propria causa, in ca- so contrario il contrato è da considerarsi nullo per mancanza di un requisito.

Il controllo giudiziario sull’uso dei contratti atipici è un controllo sia in senso negativo ma anche positivo: negativo perché volto a verificare se la causa è illecita; positivo invece perché lo scopo è accertare che gli interessi che le parti vogliono realizzare siano merite- voli di tutela.

La causa è illecita quando la funzione svolta dal contratto non è meritevole di tutela se- condo l’ordinamento giuridico. La causa illecita può essere riscontrata anche in contratti il cui oggetto è lecito ma la giustificazione dell’autonomia privata nel suo insieme no.

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Dal tipo di giudizio del giudice dipende la validità o meno dell’atto, in quanto in caso nega- tivo manca il requisito della causa. Il giudizio del giudice non deve essere emesso secon- do il principio dell’equità ma secondo il diritto. Il controllo giudiziale sull’autonomia privata dei contraenti ha un fine di tutela degli interessi stessi delle parti, in modo particolare della parte più debole; la tutela invece degli interessi pubblici non spetta ai singoli giudici ma a- gli organi governativi.

Nei contratti atipici, la giurisprudenza richiede cha la causa del contratto sia esplicitata in- fatti se mancasse, questa non può essere dimostrata in base ad elementi al di fuori del contratto stesso; o è presente oppure il contratto è nullo.

Alcuni contratti atipici vengono definito a causa mista poiché sono formati dall’unione di più contratti tipici.

Si differenziano dai contratti misti i contratti collegati i quali sono più contratti autonomi co- ordinati tra di loro al fine di realizzare un’unica operazione economica. Ciò che distingue la pluralità di contratti anche collegati tra di loro e un contratto univoco non è l’aspetto forma- le dei documenti ma l’aspetto sostanziale, cioè la presenza di una o più cause. La presen- za di contratti collegati ha anche rilevanza operativa poiché i fatti che investono un deter- minato contratto potrebbe avere degli effetti sugli altri collegati.

Essendo la causa un qualcosa che deve esser presente obbligatoriamente nel contratto, non sono ammissibili i contratti atipici ma anche tipici con causa astratta, cioè contratti il cui scopo è produrre degli effetti giuridici solamente per volontà delle parti anche in man- canza della causa.

La rete di imprese ha come obiettivo quello di accrescere la capacita di innovazione e la propria posizione competitiva di ogni impresa partecipante alla rete, oltre che alla rete stessa nel suo insieme. Ciò si verifica attraverso la cooperazione tra le imprese, la quale può avvenire in modi diversi senza che ci debba essere per forza un rapporto di subordi- nazione tra le parti, come avviene in altri tipi di collaborazione.

Secondo la maggioranza della dottrina tale fine rappresenta la causa del contratto stesso mentre per una altra parte della dottrina no.

Secondo l’interpretazione maggioritaria lo scopo di collaborare, al fine di migliorare l’innovazione e di fatto anche la propria posizione di mercato, non può essere che la causa negoziale del contratto come previsto dalle norme che regolano il contratto di rete133. La misurazione in modo tangibile del raggiungimento di tale scopo rappresenta una differenza nei confronti di altri tipi di contratti di collaborazione tra imprese nelle quali potrà esserci la

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volontà di accrescere e migliorare la propria posizione competitiva ma tale scopo è secon- dario rispetto alla collaborazione, oppure non rappresenta la causa della collaborazione ma il motivo134.

Stando invece ad un altra interpretazione, minoritaria rispetto alla precedente, gli obbiettivi del contratto di rete non hanno rilievo rispetto alla causa del contratto di rete ma sono rile- vanti solamente al fine di ricevere le necessarie autorizzazioni ministeriali necessarie per essere ammessi ai benefici previsti dalla legge. La causa secondo tale interpretazione è rappresentata dal coordinamento o dalla collaborazione fra i diversi contraenti, i quali han- no l’obiettivo di svolgere servizi o compiere determinate attività ausiliari di supporto alle va- rie attività imprenditoriali svolte dai soggetti aderenti alla rete135.

Per concludere, la causa del contratto di rete è rappresentata dal miglioramento della ca- pacità di innovazione e della posizione competitiva di mercato della imprese partecipanti, ciò è realizzabile mediante diverse forme di cooperazione.

Il legislatore si serve dei termini competitività e innovazione per descrivere la causa del contratto di rete, i quali oltre ad essere termini molto indeterminati e vaghi, rappresentano più che termini giuridici dei concetti economici, i quali si avvicinano alle finalità economiche della rete stessa più che alla funzione economico-sociale del contratto136.

Con il termine innovazione il legislatore si riferisce ai vari cambiamenti che possono inter- venire nella gestione delle imprese, oltre che allo scambio e alla condivisione delle cono- scenze sia tecniche che inerenti al mercato o alla gestione aziendale. Riguardo al concetto di competitività, esso può essere interpretato o usato in diverse sfaccettature le quali però hanno come essenza la forza di una impresa nei confronti dei propri concorrenti. Degli e- sempi di miglioramento della competitività sono associati allo sviluppo di nuove attività d’impresa, lo sviluppo e il rafforzamento del brand oppure creare un marchio certificato di rete.

La rete può essere costituita per perseguire l’obiettivo strategico di collaborare in determi- nati ambiti o forme riguardanti le imprese contraenti, oppure lo scambio di informazioni o servizi di varia natura, oppure svolgere determinate attività o funzioni aziendali proprie del- la singole imprese assieme alle altre per cui in comune (tale aspetto verrà trattato nel pa- ragrafo successivo). La realizzazione di una strategia che si basa su uno o più modelli ap- pena descritti consentirà all’impresa un aumento dell’ efficienza e delle performance a- ziendali.

134 A. GENTILINI; Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010; I contratti; 2011. 135 C. SCOGNAMIGLIO, Il contratto di rete: il problema della causa; i Contratti, 2009. 136 M. ESPOSITO, www.altalexpedia.it.

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I primi due modelli si pongono come obbiettivo il miglioramento della capacità di innova- zione grazie alla collaborazione interna tra le varie parti, il terzo modello si basa sulla competitività in quanto le funzioni svolte hanno anche rilevanza esterna.

I due obbiettivi non devono essere considerati alternativi uno all’altro, in quanto la rete de- ve essere in grado di sviluppare strategie comune che permettano di realizzarli entrambi; le imprese che ne fanno parte devono diventare innovative e per cui maggiormente com- petitive non più solamente sul mercato nazionale ma anche sul mercato europeo oppure mondiale137.