• Non ci sono risultati.

La forma del contratto di rete

STRUTTURA DEL CONTRATTO DI RETE

2.2 La forma del contratto di rete

Il sistema generale dei contatti prevede che essi non abbiano una forma obbligatoria, per cui questa è libera.

Stando alla regola generale sui contratti, i contratti sono conclusi nel momento in cui viene a formarsi l’accordo tra le parti. I contratti possono essere conclusi in modo tacito oppure espresso. Nel primo caso il volere delle parti viene manifestato attraverso un atto scritto oppure oralmente; nella seconda ipotesi invece le parti non dichiarano la propria volontà ma questa è espressa dal comportamento assunto. Perché il contratto abbia validità e produca gli effetti giuridici sulle parti è necessario che si manifesti il volere delle parti in qualsiasi forma o modo.

Tale regola generale però ha delle eccezioni, una su tutte i contratti immobiliari: in presen- za di contratti grazie ai quali si vengono a costituire, modificare oppure estinguere dei diritti reali, oppure viene trasferita la proprietà, essi devono essere obbligatoriamente stipulati per iscritto; la mancanza della forma scritta comporta la nullità dell’atto in quanto manca

34

uno degli requisito del contratto. Oltre ai contratti immobiliari, anche per altri contratti oppu- re atti unilaterali è necessaria la forma scritta pena la nullità; tali fattispecie devono co- munque essere previste dalla legge.

La categoria dei contratti scritti presenta due sottocategorie: le scritture private e gli atti pubblici. L’atto pubblico deve essere obbligatoriamente redatto da un notaio, oppure da un pubblico ufficiale il cui compito è quello di attestare quanto le parti hanno dichiarato in sua presenza. Venendo alle scritture private, queste non sono altro che un semplice atto scrit- to e sottoscritto dalle parti del contratto, senza dover ricorrere alla figura del notaio.

Una forma intermedia tra quelle appena esposte è la scrittura privata autenticata, vale a dire un atto sottoscritto dalle parti ma autenticato da un notaio oppure da un pubblico uffi- ciale; in tale circostanza il notaio non ha la funzione di redigere l’atto ma quella di attestare la sottoscrizione delle parti cioè, come dice il nome stesso, rendere autentiche le firme. Normalmente la scrittura privata semplice è sufficiente per soddisfare il requisito della for- ma del contratto, come avviene per il trasferimento della proprietà di un qualsiasi immobi- le.

In tali ipotesi l’eventuale stipulazione del contratto attraverso un atto pubblico oppure una scrittura privata autenticata non ha nessun effetto aggiuntivo rispetto alla validità dell’atto, questi però rappresentano dei mezzi di prova. L’atto pubblico è valido fino a quando non si dimostra la querela del falso; la scrittura privata autenticata invece ha lo scopo di preveni- re la fattispecie in cui una delle due parti intenda disconoscere la propria firma.

In determinate circostanze eccezionali, perché il contatto non sia nullo, esso deve essere obbligatoriamente redatto da un notaio; in tale ipotesi la forma si definisce solenne come avviene per il contratto di donazione.

La libertà della forma degli atti ha il fine di favorire la circolazione dei beni mobili sul mer- cato mentre la forma scritta rappresenta ne un ostacolo. La forma scritta però rappresenta una forma di tutela per i contraenti, in quanto essa dimostra che era questa la volontà del- le parti nel momento della sottoscrizione del contratto; la forma solenne invece è necessa- ria solamente per alcuni casi eccezionali, nei quali è necessario non solo la volontà delle parti ma che questa sia attesta da un notaio.

Nei contratti le parti possono inoltre stabilire una forma convenzionale, cioè si impegnano ad effettuare le modifiche di contratti esistenti o futuri solamente attraverso la forma scritta, anche se la natura del contratto non lo richiede per la propria validità.

La forma scritta oltre a essere requisito del contratto essa rappresenta anche una prova del contratto e per certi contratti tale prova è richiesta dalla legge. In tali ipotesi il contratto

35

è valido anche se manca la forma scritta ,ma qualora servisse una prova questa sarebbe molto difficile da fornire non essendo valide le presunzioni ma neppure le eventuali testi- monianze; l’unico mezzo è la confessione in presenza di un giudice da parte dell’altro con- traente.

La forma prevista dalla legge per stipulare un contratto di rete non è sempre la medesima, occorre distinguere se la rete ha acquisito o meno la soggettività giuridica.

Nelle “reti-contratto” non è prevista nessuna forma specifica ai fine della validità del con- tratto123, ragion per cui l’accordo tra le parti potrà essere anche concluso attraverso una semplice scrittura privata oppure oralmente. In tal caso va precisato che non potranno es- sere conferiti dei beni, per i quali la legge richiede forme speciali in base al tipo di bene conferito.

Per le “reti-soggetto”, il contratto di rete è un contratto a forma vincolata, in quanto può es- sere stipulato solamente attraverso apposite forme stabilite dalla legge:

atto pubblico,

scrittura privata autenticata,

atto firmato digitalmente124 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti.

Tali forme sono necessarie per realizzare gli adempimenti pubblicitari obbligatori al fine di acquisire la soggettività giuridica, l’iscrizione nel Registro delle imprese ha efficacia costi- tutiva. Nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di rete attraverso una forma diversa delle precedenti, il contratto si ritiene concluso ed efficace tra le parti, le quali po- tranno successivamente replicare il contenuto in una delle forme stabilite dalla legge al fi- ne di rendere autentica la propria volontà.

Successivamente alla costituzione e alla sottoscrizione il contratto di rete deve essere tra- smesso agli uffici competenti mediante l’apposito modello “Standard”125.

Le successive modificazioni del contratto di rete, di qualunque entità o natura esse siano, devono rispettare le forme precedentemente descritte in quanto anche esse saranno sog- gette ad iscrizione nel Registro delle imprese. Per tali fatti la pubblicità non si intende co- stitutiva in quanto gli effetti sono efficaci all’interno della rete ma non sono opponibili ai ter- zi126. Alcune possibili modificazioni del contratto di rete possono essere l’ingresso o

123Art. 2251 c.c..

124D. Leg. 82 del 2005, art. 25.

125Decreto Ministeriale n. 112 del 2014.

36

l’uscita di alcuni contraenti oppure la variazione della sede della rete o la sostituzione dell’organo comune.