STRUTTURA DEL CONTRATTO DI RETE
2.12 Lo scioglimento del contratto di rete limitatamente ad un membro
Nel contratto di rete devono essere indicate le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio di tale diritto; ad esse vanno comunque aggiunte le regole generali in materia di scioglimento dei contratti plurilaterali di comune scopo.
Tali regole generali non considerano nello specifico la fattispecie della rete, la quale in caso di scioglimento dovrà anche provvedere alla liquidazione del fondo comune creatosi nel tempo.
La normativa delle rete richiede che siano presenti le cause facoltative del recesso, lasciando intendere che non ci sia un recesso libero in tale tipo di rapporto contrattuale. Tale tipo di organizzazione imprenditoriale richiede tempo per il suo realizzo e il suo sviluppo, la presenza di tali cause non gioverebbe affatto minando la stabilità dell'intera rete.
Per l'esercizio del recesso le parti hanno a loro disposizione una notevole autonomia, potendo determinare modalità e oneri come un eventuale corrispettivo da pagare per il recesso184. L’individuazione e la descrizione dettagliata delle cause di recesso è importante al fine di rendere il tutto più semplice ed efficace, soprattutto è necessario individuare il soggetto a cui la parte recedente dovrà presentare tale domanda; si ritiene comunque che tale soggetto sia l’organo comune. Tale forma di recesso viene comunemente definita “recesso vincolato”, il quale si distingue dal “recesso per giusta causa” nel quale si verifica un evento non previsto nel contratto di rete come possibile
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causa ma valutabile attraverso idonei parametri prestabiliti. La giusta causa è legata al venir meno di alcuni requisiti ritenuti imprescindibili, oppure al non poter più rispettare gli adempimenti previsti per la realizzazione del programma comune di rete.
Il recesso potrebbe inoltre essere valido ed ammissibile per comportamenti che non riguardano il recedente ma altre parti del contratto nel caso in cui tali comportamenti modifichino le condizioni sulla base delle quali si fonda il contratto di rete. L’inadempimento causa del recesso dovrà essere considerato grave, non si configura recesso quando l’inadempimento in oggetto è lieve185; le parti al fine di escludere il soggetto inadempiente, devono agire tempestivamente.
Qualora il recesso fosse posto in essere da una impresa che ha la gestione della rete per mezzo di un mandato comune, tale mandato viene meno nei confronti delle parti della rete nel momento dell'esercizio dello stesso186.
Tali cause di recesso devono comunque rispettare i principi di correttezza e buona fede contrattuale, in quanto in mancanza di ciò non si parlerebbe di recesso ma di una fattispecie di abuso del diritto187.
Alla pari del recesso anche per l'esclusione dovranno essere stabilite nel contratto di rete iniziale o nelle successive modificazioni le modalità e le cause, conferendo all'organo comune oppure alla totalità delle parti il potere decisorio.
La disciplina dell'esclusione sembra al quanto necessaria soprattutto nel caso di inadempimento delle parti per tutelare l'interesse delle parti non inadempienti, al fine di favorire la stabilità della rete stessa.
Altre possibili cause di scioglimento, riferito ad una parte, sono la morte oppure l'estinzione o la cessazione dell'attività di una delle parti oppure la successione nella titolarità dell'azienda. La qualità di membro della rete non sembra automaticamente trasferibile essendo personale la natura del contratto; non è però da escludere che il contratto preveda la trasmissione del rapporto potendo anche prevedere che il consenso alla cessione sia manifestato anticipatamente dai contraenti188.
Altra situazione particolare è nel caso di fallimento di una delle imprese contraenti: nel silenzio della legge si fa riferimento a quanto stabilito dalla legge fallimentare189, la quale prevede che la dichiarazione di fallimento di una delle imprese parte della rete determina la sospensione del contratto fino al momento della decisione del curatore, il quale con il
185Art. 1455 c.c. interpretato non come contratto bilaterale ma come contratto collettivo. 186 Fattispecie analoga a quanto avviene per I consorzi con attività sterna, art. 2609 c.c., co. 2. 187 Linee Guida per i contratti di rete, Marzo 2012.
188Art. 1407 c.c.. 189L. fall., art. 72.
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consenso del comitato dei creditori, potrà decidere se scogliere o proseguire il contratto. Qualora il fallimento comporti la cessazione dell'attività dell'impresa fallita, ciò potrebbe anche causare lo scioglimento dell'intera rete.
L’annullamento190, la risoluzione191 e l’impossibilità sopravvenuta192 di una delle parti di un contratto plurilaterale stabilisce che ciò non determina l’automatico scioglimento dell’intero contratto, tranne nel caso in cui tale parte del contratto debba ritenersi essenziale. Sarà necessario entrare nel merito dell’essenzialità dell’impresa all’interno della rete, stabilendo se la rete potrà comunque raggiungere gli obbiettivi prefissati facendo a meno dell’apporto dell’impresa uscente. Oltre ai casi regolamentati dal Codice civile è necessario chiedersi nelle altre possibili fattispecie cosa comporta il venir meno di una parte. La risposta a ciò è che ci sarà lo scioglimento della rete sono nel caso in cui questa sia assolutamente impossibilitata a raggiungere lo scopo del contratto, diversamente il contratto di rete continuerà ad essere efficace nei confronti delle restanti parti193.
Gli effetti patrimoniale, in seguito allo scioglimento del contratto riferito ad una sola parte, sono diversi se la rete ha o meno la propria soggettività giuridica.
Nella prima ipotesi, essendoci l’estensione della normativa prevista per i consorzi194, il fondo comune è indivisibile195; conseguentemente chi recede non ha diritto alla restituzione del patrimonio precedentemente apportato.
Nella seconda ipotesi, i beni del soggetto uscente non rimarranno nel fondo comune della rete, ma torneranno a far parte del patrimonio della parte uscente.
L’indivisibilità del fondo comune è prevista esclusivamente per le reti-soggetto, appartenendo il patrimonio alla rete non ai singoli membri; lo stesso invece non accade nelle reti prive di soggettività ,in quanto i beni comuni rimangono di proprietà delle singole imprese.