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QUARTO CAPITOLO

4.1 Prime considerazion

Rispetto all’introduzione della rete, non c’era nessuna possibilità che le reti acquisissero la soggettività giuridica, in quanto non c’era nessuna traccia di tale aspetto nella relativa normativa. La mancata previsione di attribuzione di una nome alla rete che andava a costi- tuirsi e di un luogo dove la rete aveva la propria sede, l’obbligatorietà di iscrizione della re- te nei vari registri delle imprese contraenti e la mancanza di particolari forme pubblicitarie che riguardassero la composizione del patrimonio della rete, rappresentano elementi per dichiarare che la rete non poteva essere un ente autonomo. La mancata attribuzione ob- bligatoria di un nome per la rete ha creato delle difficoltà operative, soprattutto per coloro che volevano recuperare delle informazioni presso il registro delle imprese. Le reti erano soggette sia alla “sovra-rappresentazione” ma anche alla “sotto-rappresentazione”: nel primo caso si fa riferimento al fatto che la rete è iscritta nei registri delle imprese di tutte le parti aderenti; nel secondo caso invece si fa riferimento alla mancata registrazione della rete in quanto tale. Per cercare di risolvere l’inconveniente creato alcuni Registri delle im-

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prese hanno assegnato alle varie reti un codice di identificazione per permettere più facil- mente l’identificazione della rete ai terzi.

L’intenzione del legislatore era di dare la possibilità alle PMI di crescere di competitività, facendo diventare le imprese grandi anche se piccolissime per via della loro aggregazio- ne308, un aggregazione di tipo contrattuale che non fa venire meno però la propria indi- pendenza sia giuridica che operativa.

La previsione però dell’obbligatorietà del fondo comune faceva propendere che le reti po- tessero diventare centri autonomi di imputazione di interessi.

La facoltà di attribuire alla rete la soggettività giuridica è stata auspicata da più parti tra cui in modo particolare dalle associazioni di categoria, con lo scopo,di migliorare nei confronti dei terzi la conoscenza delle reti costituite, ma anche per porre fine ad alcune perplessità operative. Il mancato riconoscimento della soggettività rappresenta un qualcosa che osta- cola o comunque rallenta la crescita e l’espansione del fenomeno della rete, in quanto permangono delle difficoltà operative non di poco conto soprattutto se le parti sono tutte imprese di piccola o media dimensione (PMI)309.

Prima di rendere obbligatoria l’istituzione del fondo patrimoniale comune si riteneva che qualora questo fosse stato costituito, la rete di imprese diventava un autonomo centro di imputazione di interessi e il fondo creatosi rappresenta le risorse dei contraenti necessarie per realizzare l’attività prevista del programma di rete. Esclusivamente le reti nelle quali venissero apportati dei beni potrebbe configurarsi la rete come ente, non essendo credibi- le l’ipotesi di un soggetto senza la propria dotazione patrimoniale310.

La finalità del contratto è l’opportunità di costituire una nuova modalità di cooperazione che permetta alle varie parti di perseguire un fine comune attraverso la creazione di uno specifico patrimonio, senza che le varie parti debbano integrarsi orizzontalmente o verti- calmente perdendo la propria autonomia. Stando ai dati reali dei primi contratti di rete co- stituiti, si nota che l’esigenza primaria è la creazione di una diversa modalità imprenditoria- le che permetta la cooperazione, non tanto la creazione di un ente giuridico per realizzare scopi comuni311.

308 M. GRANIERI. Il contratto di rete: una soluzione in cerca di un problema? In Reti di impresa e contratto di

rete: spunti per un dibattito, un i Contratti, 2009.

309 R. VIGLIANI, Resoconto stenografico della audizione del Ministro dello sviluppo economico e delle infra-

strutture e dei trasporti, sulle misure adottate per la crescita del paese, www.camera.it, 2012.

310 G. D. MOSCO, Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete, in Giur. Comm, 2010. 311 F. CAFAGGI, il nuovo contrato di rete: “Learning by doing”?, in I contratti, 2010.

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4.1.1 Tesi favorevoli e contrarie alla soggettività

Nella prima versione del contratto di rete312, esso veniva configurato come un contratto tra più imprese le quali si vincolavano nella realizzazione di una attività in comune, al fine di migliorare la posizione sul mercato delle varie parti coinvolte. La rete poteva istituire un fondo patrimoniale comune e attribuire la gestione ad un organo comune, il quale doveva rappresentare le parti nei rapporti con i terzi; il contratto di rete doveva inoltre essere iscrit- to nei vari registri delle imprese partecipanti. Nell’ipotesi molto frequente che le varie parti fossero iscritte in registri differenti, il contratto per cui doveva essere iscritto in tutti i vari registri con problemi applicativi non di poco conto. Il legislatore, non avendo esplicitato il tipo di contratto di che si andrà a creare, ha fatto sorgere molti problemi interpretativi in quanto non era chiara quale fosse la natura stessa dell’accordo, inoltre non era del tutto chiaro il motivo della mancata possibilità di creare un nuovo soggetto autonomo rispetto alle parti che lo compongono.

La possibilità di attribuire la soggettività giuridica a una rete non è un aspetto di poco conto non tanto dal punto di vista strettamente giuridico ma principalmente, da un punto di vista pratico. Una prima situazione problematica potrebbe crearsi in quanto senza la soggettivi- tà la rete non potrà essere intestataria di nessun bene, in quanto i beni facente parte del fondo patrimoniale comune rimangono nella proprietà delle varie parti inoltre la rete non sarà soggetta al fallimento o ad altre procedure concorsuali.

Il legislatore ha introdotto un modello “ibrido”313 il quale si può collocare tra la fattispecie contrattuale e quella organizzativa, per cui ad esso si possono applicare sia le norme che regolano i contratti associativi, sia quanto previsto per i contratti di comune scopo.

Inizialmente si è rilevato che quanto distingue le reti da altre forme di aggregazione è l’organo comune il quale ha il compito di gestire il fondo patrimoniale comune o comunque la rete nel suo insieme a prescindere dalla presenza o meno del fondo; ciò fa propendere per una assimilazione tra le rete e i consorzi con attività esterna come già detto nei capitoli precedenti. A sostegno di tale tesi, si è rilevato che ci sono molte similitudini sia nell’aspetto organizzativo ma anche disciplinari, con l’unica differenza che lo scopo del contratto di rete è leggermente diverso rispetto allo scopo mutualistico dei consorzi, anche se da più parti è stato sostenuto che la differenza, soprattutto inizialmente è semplicemen-

312 L. 33 del 2009.

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te di formulazione della norma più che di sostanza. Altra analogia tra contratti di rete e consorzi è la necessita di iscrizione nel registro delle imprese nelle quali le parti hanno la propria sede. In base alle argomentazioni appena presentate, sembrerebbe che il legisla- tore già nella formulazione iniziale volesse consentire alle reti di imprese la possibilità o l’obbligo di costituire un nuovo soggetto economico ma anche giuridico, diverso dalle parti che lo compongono.

Secondo un’altra parte della dottrina invece, gli scopi dei contratti di rete sono invece di- versi rispetto agli scopi di un consorzio anche se con attività esterna: il consorzio tra le parti ha una funzione di non competizione tra le parti consorziate a differenza di quanto accade per le reti, nelle quali lo scopo è quello di incentivare la competizione tra le impre- se al fine di migliorare le proprie performance.

Tra consorzi e reti c’e anche una differenza rispetto all’oggetto sociale infatti, anche se sembrerebbero simili e testi di legge, i consorzi hanno come oggetto il coordinamento di singole fase dell’attività da svolgere al fine di realizzare lo scopo mutualistico; nelle reti in- vece l’oggetto è l’esercizio una attività economica tra più parti il cui fine è quello di realiz- zare prodotti oppure servizi da vendere sul mercato per realizzare utili.

Rispetto invece all’iscrizione del contratto nel registro delle imprese dove hanno sede le parti contraenti, tale aspetto non può ritenersi decisivo per l’acquisizione della soggettività, in quanto anche la normativa prevedeva che non fosse necessario indicare la denomina- zione e la sede legale della rete facendo propendere per la non soggettività.

Rispetto a quanto sostenuto fino a questo punto, parte della dottrina non concorda con quanto detto in quanto sostiene che le reti sono semplicemente organizzate attraverso un contratto e per tale motivo, anche se coordinate assieme non formano nulla di nuovo ri- spetto alle imprese che ne fanno parte.

Stando a tale scuola di pensiero, la rete non è altro che una forma particolare di associa- zione che si colloca tra i contratti di collaborazione e le società314; strutturalmente è intesa come un contratto tra più parti con funzioni prevalentemente interne più che esterne, il che fa propendere per la non costituzione di un nuovo soggetto a cui attribuire diritti e oneri315. Coloro che sostengono tale ipotesi interpretativa, oltre ad essere “supportati” da un testo di legge che non fa alcun riferimento alla soggettività della rete, fanno notare che non c’è nessuna disciplina che possa far intendere che ci possa essere una entificazione della re- te così come istituita; anche la costituzione del fondo patrimoniale comune va intesa come

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M. SCIUTTO, www.associazionepreite.it.

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la volontà delle varie parti di destinare dei propri patrimoni o dei propri beni al fine di rea- lizzare uno scopo comune con altri soggetti economici, senza che ciò facci sorgere nulla di nuovo rispetto alla posizione giuridica dei vari soggetti coinvolti. Oltre a tali aspetti pretta- mente giuridici, anche affrontando il tema in modo più generale, è stato sostenuto che il contratto di rete è stato istituito al fine di rendere formale determinate forme di collabora- zione già esistenti tra varie imprese, il che è del tutto differente dalla creazione di un nuovo soggetto giuridico.

Tre le due posizioni delineate ne esistono anche alcune di intermedie le quali sostengono che la creazione di un ente dotato di soggettività non deve valere per tutte la rete, ma va- ria in base al tipo di rete che è venuta a costituirsi.

Aspetto fondamentale in tale analisi è la dotazione patrimoniale della rete, in quanto sarà rilevante la tipologia di fondo costituito essendo differente la fattispecie nel quale è presen- te un fondo patrimoniale rispetto al caso in cui sia costituito un patrimonio separato. Nel caso di patrimonio separato la rete non dovrebbe essere dotata di soggettività, in quanto c’è una separazione sia contabile che reale ma solo per quanto riguarda la realizzazione di uno specifico affare; nell’ipotesi invece di un fondo patrimoniale comune in tal caso si potrebbe prevedere l’acquisizione della soggettività della rete, in quanto in tali ipotesi i be- ni che sono stati apportati dalle varie parti o acquisiti dalla rete possono a questa essere direttamente collegati, non alle parti che la compongono. Tale ipotesi interpretativa ha fatto sorgere dei dubbi in quanto la possibilità di costituzione di un patrimonio separato era con- sentita solo alle Spa, le quali non sono sicuramente le imprese per cui il legislatore ha de- ciso di introdurre il contratto di rete nell’ordinamento. Sembra riduttivo assumere come cri- terio di attribuzione della soggettività un qualcosa che si rileva in modo marginale rispetto alla normalità dei contratti di rete stipulati.