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IL REGIME DI RESPONSABILITA’

3.1 Regime di responsabilità nei rapporti intern

3.1.1 Il risarcimento del danno

Il risarcimento del danno ha il fine di rimborsare la parte danneggiata, tale rimborso avvie- ne attraverso una somma di denaro quantificata in base alla perdita patrimoniale subita211. Tale rimedio è di carattere prettamente sostitutivo rappresentato da un incremento patri- moniale, garantendo alla parte adempiente del contratto di essere nella stessa condizione economica nel caso in cui l’adempimento fosse stato corretto.

Nel contratto di rete però la soluzione risarcitoria è la meno auspicabile in quanto nelle or- ganizzazioni di imprese, la cosa migliore è trovare una metodologia per far si che

209 F. CAFAGGI – F. VELLA, Finanziamento delle PMI: crescere innovando, Cedam, 2008. 210 Art. 1218 c.c..

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l’adempimento, anche se in ritardo, venga eseguito con la finalità di consentire alla rete di continuare la propria attività, soprattutto per le reti con attività esterna. Se gli adempimenti all’interno di una rete venissero meno in modo non occasionale, la rete può correre il ri- schio di paralizzarsi e di non poter continuare a svolgere il programma di rete con efficien- za. Va comunque considerato che la mancata possibilità di adempimento, oppure il venir meno dell’utilità di un adempimento tardivo sia parziale che totale, avrebbe come unica al- ternativa il risarcimento del danno.

Nelle reti, qualora le parti non intendano introdurre dei sistemi volti a incentivare l’esatto adempimento, tra le forme di risarcimento appare migliore quello in forma specifica in quanto è più funzionale al corretto svolgimento dell’attività di rete rispetto al risarcimento per equivalente212, il quale dovrà essere applicato come ultima soluzione per regolare il mancato adempimento di uno dei contraenti.

Il risarcimento in forma specifica non è altro che l’adempimento stesso del contratto, solo che l’origine di tale adempimento è diversa: prima dell’inadempimento l’origine era il con- tratto, nel secondo caso l’origine è il risarcimento di un mancato adempimento213.

Tale soluzione risarcitoria non comporta nessun tipo di ricchezza aggiuntiva per colui che ha subito il danno, comporta però una ricchezza diversa cioè una somma di denaro valuta- ta con criteri differenti, al fine di ripristinare la situazione nel caso in cui l’adempimento fos- se stato correttamente eseguito.

Il risarcimento in forma specifica si differenzia rispetto a quelle per equivalente non tanto per la modalità di risarcimento il quale molte volte è in denaro, ma sulla valutazione e sui criteri utilizzati per quantificarlo.

Nelle reti, il risarcimento in forma specifica nei confronti della rete o di uno dei contraenti, non deve essere valutato in base al valore di mercato della prestazione oggetto del accor- do non onorato, dovrebbe invece essere valutato il mancato guadagno o comunque lo sforzo effettuato dalla rete per trovare sul mercato un soggetto idonea a compiere una prestazione equivalente.

Nei casi di prestazioni non fungibili o comunque a stretto carattere personale da parte del soggetto inadempiente, non sarà possibile trovare una sostituzione sul mercato, oppure se tale sostituzione è troppo onerosa non sarà nemmeno possibile ottenere il risarcimento in forma specifica.

212 Cass., 2 luglio 2010, n 1726, in Resp. Civ., 2011.

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I contraenti potranno avere l’esecuzione corretta del contratto solo nel caso di risarcimento in forma specifica, qualora tale risarcimento in forma specifica fosse troppo oneroso si do- vrà provvedere al risarcimento per equivalente214.

Un problema particolare delle reti che complica ulteriormente la quantificazione del risar- cimento e quando le imprese hanno sostenuto degli investimenti specifici, i quali sono scarsamente convertibili in altre attività al di fuori di un contesto reticolare. In tal caso le varie parti della rete hanno la tendenza, soprattutto nella fase iniziale del contratto, a ritar- dare il più possibile gli investimenti in quanto essi rappresentano un rischio non di poco conto; infatti c’e il rischio che si creano comportamenti opportunistici da parte delle altre parti.

Una soluzione potrebbe essere quella di concordare una politica di investimenti di rete progressiva, in base al grado di collaborazione che si creerà e in base alla fiducia delle parti creatasi così facendo, il rischio di comportamenti opportunistici diminuisce sin dall’inizio.

In caso di inadempimento però, sulle parti gravano notevoli costi per dimostrare in sede giudiziale, l’ammontare degli investimenti realizzati inoltre, esistono anche delle difficoltà per il loro risarcimento anche se questi venissero dimostrati. Il risarcimento di tale tipo di danno, per alcuni dovrebbero essere compreso all’interno dell’interesse negativo mentre a parere di qualcun altro dovrebbero essere quantificati come interesse di tipo positivo, il quale da diritto a una valutazione del danno in via equitativa215. Parte della dottrina sostie- ne che il risarcimento dell’interesse negativo può essere ricondotto alle norme che regola- no la responsabilità precontrattuale216, mentre per quanto riguarda l’interesse positivo oc- corre far riferimento a quanto previsto per la risoluzione del contratto per mancato adem- pimento217. Sul punto però alcuni autori, ma anche la Corte di Cassazione, non sono del tutto concordi con quanto appena detto in quanto l’investimento effettuato rappresenta una spesa effettuata per l’esecuzione del contratto. Le spese sostenute non possono essere considerate dei danni, in quanto sono state sostenute non a causa del mancato adempi- mento ma al fine di eseguire correttamente il contratto218.