• Non ci sono risultati.

L’ oggetto del contratto di rete

STRUTTURA DEL CONTRATTO DI RETE

2.6 L’ oggetto del contratto di rete

L’oggetto del contratto rappresenta la prestazione che una parte deve eseguire a favore dell’altra oppure il diritto che viene trasferito da un contraente all’altro. L’oggetto si diffe- renzia dal contenuto del contratto in quanto quest’ultimo è l’espressione delle regole con- trattuali che si sono date le parti potendo prevedere delle apposite clausole.

Il contratto normalmente non ha un oggetto unico ma ne ha diversi: nel caso di trasferi- mento di proprietà di un bene l’oggetto è sia il bene stesso ma anche il prezzo per il trasfe- rimento. I contratti con un unico oggetto possono essere quelli dove in cambio del trasfe- rimento non è previsto alcun prezzo oppure negli atti o nelle obbligazioni unilaterali.

Stando a quanto previsto dal codice, “l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito,

determinato o determinabile”. Rispetto alla possibilità ci si riferisce a quella materiale, non

essendo possibili stipulare un contratto con oggetto un bene che non c’è più ,oppure la re- alizzazione di una prestazione che per la sua natura è irrealizzabile. Occorre fare atten- zione però alla differenza tra l’oggetto che non esiste più da quello che attualmente non esiste, in quanto nella seconda ipotesi il contratto è valido se l’oggetto potrà nel futuro es- serci: si fa riferimento alla vendita delle cose future. Gli esempi sono molteplici come la vendita dei prodotti di un terreno o di un albero, oppure di una casa che verrà costruita. Nel momento in cui il bene verrà all’esistenza la proprietà passerà dal venditore al com- pratore attuali. Oltre alla possibilità strettamente materiale si fa riferimento anche a quella giuridica: se un determinato bene non è considerato un bene giuridico, il contratto se lo ha

137 P. ZANELLI; Rete di impresa: dall’economia al diritto, dall’istituzione al contratto, Contratto e impresa,

44

come oggetto è considerato nullo anche se tale oggetto è possibile materialmente, come le parti del corpo umano.

Oltre ai beni considerati non giuridici, non possono essere oggetto del contratto anche i beni fuori commercio: un contratto non potrà mai avere come effetto il passaggio di pro- prietà di un bene demaniale essendo questo di proprietà del stato, anche se tale bene può essere oggetto di contratti di utilizzazione.

Dopo aver verificato la possibilità sia materiale che giuridica di una prestazione o di un be- ne è necessario che questo sia lecito. Perché l’oggetto sia lecito non deve essere contra- rio a norme imperative, al buon costume e all’ordine pubblico oppure quanto la prestazio- ne del contratto, per la sua natura, è una attività vietata.

Per ordine pubblico vanno intese le norme che hanno lo scopo di preservare i valori fon- damentali di una società ma che a differenza delle norme imperative, non sono espressi in delle leggi ma derivano dai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico.

Per buon costume invece si intendono quei comportamenti che comportano la violazione dei principi di moralità e onesta che ogni individuo dovrebbe tenere.

Infine, per determinato si intende un oggetto che può essere facilmente distinguibile o co- munque identificato senza alcun dubbio; qualora questo non fosse possibile il contratto sa- rebbe anche in tale ipotesi nullo. L’oggetto però può anche essere solamente determinabi- le in base a dei criteri stabiliti nel contratto stesso dalle parti, oppure comunque intuibili o rintracciabili.

Caso particolare è quando l’oggetto non è determinato ma la sua determinazione non è stabilita nel contratto ma è affidata ad un terzo. Il terzo in tale fattispecie ha un ruolo arbi- trale e viene chiamato arbitratore; normalmente è un soggetto competente nella valutazio- ne dell’affare che si sta concludendo. Nello svolgimento del proprio compito il terzo deve determinare l’oggetto con equo apprezzamento; tale sua valutazione potrà comunque es- sere contestata in sede giudiziale da una delle parti contraenti se ritiene che questa non sia equa. Per scongiurare tale ipotesi, in sede di stipulazione del contratto, le parti posso- no prevedere che la valutazione spetta solamente all’arbitrio del terzo, potendo impugnare la valutazione effettuata solamente in presenza di presunta mala fede. Una ulteriore diffe- renza tra le ipotesi appena esposte è il fatto che nel primo caso l’eventuale azione giudi- ziale consegnerà al giudice la valutazione e la determinazione dell’oggetto del contratto, la quale dovrà avvenire secondo equità; nel secondo caso invece il contratto stipulato è nullo tranne nel caso in cui le parti decidano di sostituire l’arbitratore inizialmente designato un altro soggetto terzo.

45

Nel contratto di rete l’oggetto subisce una tripartizione:

Collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio in comune di una

o più attività rientranti nell’oggetto delle proprie imprese;

Scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o

tecnologica;

Esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impre-

sa138.

Il legislatore ha voluto porre l’attenzione sulla questione della collaborazione tra le parti, nonostante queste ultime rimangano autonome e indipendenti sia economicamente che giuridicamente. Va tenuto conto che il “collaborare” non ha un significato giuridico specifi- co, per cui si dovrà assumere il significato comune del termine, cioè il fare un qualcosa tra più parti attraverso un rapporto continuativo nel tempo, per cui non occasionalmente139. Le varie attività, precedentemente indicate, sono sufficienti singolarmente perché si possa parlare di oggetto del contratto, anche se la situazione più auspicabile è che all’interno del- la rete vengano svolte anche contemporaneamente più attività se non tutte, in quanto una attività non preclude le altre140.

Per quanto riguarda il primo punto cioè la collaborazione tra imprese, essa può constatarsi in svariate forme quali l’attività di coordinamento, le attività strumentali e le attività com- plementari. Nel primo caso il fine è ottenere rapporti con i terzi più vantaggiosi nel com- plesso rispetto alla somma dei singolo vantaggi che le aziende otterrebbero singolarmen- te; la seconda fattispecie riguarda invece il raggiungimento di risultati gestionali migliori all’interno della rete; la terza infine si riferisce allo svolgimento delle attività che le singole partecipanti non potrebbero realizzare se agissero singolarmente.

La collaborazione tra imprese creatasi grazie alla rete è un efficace strumento per incenti- vare gli investimenti delle varie imprese, in quanto tali investimenti non saranno finalizzati solamente al perseguimento degli obiettivi strategici dell’impresa stessa ma anche a quelli dell’intera rete.

Rispetto invece allo scambio di informazioni oppure di prestazioni, ci si aspetta che tale re- te abbia come fine quello di sviluppare la propria capacità di innovazione attraverso la condivisione di informazioni di vario tipo tra cui quelle commerciali, quelle produttive ma anche riguardo gli aspetti inerenti la ricerca e lo sviluppo. Può accadere che più imprese

138 D. L. 5 del 2009 e successive modificazioni, art. 4-ter. 139 M. ESPOSITO, www.altalexpedia.it.

46

accentrino l’attività di ricerca e sviluppo in una impresa interna alla rete oppure ad un’impresa o ente esterno; oppure imprese appartenenti allo stesso settore produttivo o a settori affini decidono di condividere informazioni di mercato per favorire le rispettive posi- zioni competitive; inoltre qualora ci siano imprese che producono prodotti tra loro comple- mentari c’e la possibilità che scambiandosi informazioni sui clienti per favorirne l’acquisto congiunto di entrambi i prodotti141. Nel caso ancora più particolare di scambio di prestazio- ni potrà crearsi una situazione di coordinamento tra tutti i partecipanti, la quale è notevol- mente più efficace rispetto agli accordi bilaterali che si potevano creare tra singole impre- se, inoltre permetterà di collegare nello stesso contratto imprese che si occupano di diversi aspetti dell’attività d’impresa.

Venendo ora all’ultima fattispecie, cioè l’esercizio di determinate attività in comune, essa si differenzia dallo scambio di prestazioni, in quanto le attività svolte in comune devono rien- trare nell’oggetto delle varia imprese.

C’e una differenza tra il contratto di rete e l’assetto di un gruppo societario, in quanto no- nostante in entrambi i casi c’e l’esercizio di una attività economica tra più imprese, la rete si differenzia per la sua indipendenza giuridica rispetto alle parti e per il fatto che la struttu- ra e molto più flessibile ed elastica142.