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L’ organo comune della rete

STRUTTURA DEL CONTRATTO DI RETE

2.9 L’ organo comune della rete

Alle reti di imprese è data la facoltà di istituire un fondo comune e nominare un organo comune, il quale avrà il compito di gestire tale fondo creatosi oppure gestire una o più fasi del contratto di rete.

Nelle reti che hanno optato per la nomina dell’organo comune nel momento della loro costituzione, oppure in un momento successivo, devono indicare nel contratto di rete oppure modificando quello originario, “il nome, la ditta, la ragione sociale o la

denominazione sociale”167.

Le reti dotate di un fondo comune e di un organo comune vengono definite reti “strutturate” le quali si distinguono dalle reti “non strutturate” nelle quali o sono assenti entrambi gli elementi, oppure ne è presente solamente uno.

Partendo dalle reti non strutturate, qualora sia presente l'organo comune ad esso sarà affidata la gestione della rete, la quale può essere esclusiva oppure congiunta con altre imprese della rete stessa. Nel caso di assenza dell'organo comune, la gestione sarà invece affidata alle parti della rete e le decisioni vengono assunte ogni qualvolta si presenta le necessità secondo le regole previste nel contratto stesso, le quali possono prevedere la maggioranza oppure l’unanimità come avviene per le società semplici168. Se l’organo comune è presente, nel contratto di rete devono essere stabiliti i compiti ad esso assegnati, inoltre devono anche essere previste le regole e le modalità di decisione all'interno della rete nelle materia che non sono di competenza di tale organo169.

166 Art. 2217 c.c..

167 D. L. 5 del 2009 e successive modificazioni, art. 4-ter, lett. e. 168Art. 2257 c.c..

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Sulle modalità di espressione della propria volontà, i contraenti hanno una notevole autonomia potendo imporre per alcune decisione chiavi che sia necessaria l'unanimità delle parti, mentre per altre può essere sufficiente la maggioranza la quale potrà essere semplice oppure assoluta.

La gestione potrà essere affidata ad alcune imprese contraenti oppure la rete potrà decidere di avvalersi di un soggetto terzo, esterno alla rete, garantendo maggiore imparzialità rispetto al caso in cui sia un soggetto interno. Al soggetto designato verrà conferito un mandato collettivo il quale potrà essere con rappresentanza170 o senza rappresentanza171: nel primo caso l'organo comune potrà agire solamente in proprio nome, nel secondo caso potrà agire anche a nome delle singole parti della rete. Questione di estrema importanza è a chi verrà attribuita la responsabilità delle obbligazioni contratte dal mandatario: nel primo caso gli effetti ricadranno in capi alle parti della rete che hanno agito come mandanti, nel secondo caso invece gli effetti saranno a capo del mandatario. Il mandato è parte integrante del contratto stesso di rete il quale potrà configurarsi molto probabilmente come mandato collettivo essendo i soggetti mandanti più di uno, i quali con un singolo atto assegnano un compito il cui interesse è comune172. Altra situazione ipotizzabile è che l’organo comune non abbia un unico mandato, in quanto una singola parte della rete oppure più parti ma non tutte potrebbero affidare ulteriori incarichi all’organo comune.

Nelle reti “strutturate” invece la gestione è diversa per la diversa struttura, indipendentemente dall'acquisizione della soggettività giuridica della rete.

Le parti possono affidare con il contratto di rete la gestione dell'intera rete, oppure solamente alcune delle fasi al fine di attuare il programma comune, oppure la gestione potrà essere affidata solamente per un determinato periodo di tempo.

Nel caso di “rete-soggetto”, l'organo comune agirà nei confronti dei terzi in nome della rete sia rappresentando le parti della rete; qualora invece la rete non abbia la soggettività giuridica, l'organo agirà come rappresentante dei singoli imprenditori cha partecipano alla rete.

Come si può capire, la funzione dell'organo comune è agire nei confronti dei terzi nelle operazioni necessarie per perseguire sia l'interesse della rete sia, l'interesse delle singole parti. L'organo comune può rappresentare sia la rete che i contraenti nei rapporti con le Pubbliche amministrazioni, con gli istituti di credito oppure nei processi di

170 Art. 1704 c.c.. 171 Art. 1705 c.c.. 172 Art. 1726 c.c..

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internazionalizzazione173.

Qualora esista un organo che abbia solamente funzioni interne alla rete, esso non potrà esse considerato un organo comune, facendo rientrare tale rete non nelle reti “strutturate” ma nelle reti “non strutturate”.

Il contratto di rete oltre ad attribuire il potere all'organo comune, può anche limitarli; tali limitazioni potranno essere di tipo oggettivo, cioè non potrà compiere tutte le attività ma solamente alcune di esse, oppure limitazioni soggettive infatti all'interno della rete è possibile che abbia la rappresentanza solamente di alcune imprese ma non di tutte. Inoltre può essere previsto che per determinate operazioni l'organo debba avere il consenso delle parti coinvolte in tale operazione, oppure dell'intera rete.

Il potere di rappresentanza non si limita alla attività stabilite nel contratto, in quanto l'organo comune potrà agire anche nell'interesse esclusivo di una singola impresa parte della rete, oppure nell'interessa della totalità della rete.

Il potere di gestione della rete invece potrà essere stabilito dalle parti attraverso il contratto di rete, il quale richiede che vengano precisate le regole e le modalità di decisione per le funzioni che non sono di competenza dell'organo comune.

Le imprese contraenti inoltre possono prevedere, nonostante la presenza dell'organo comune, di non assegnare ad esso alcune fasi operative della propria attività oppure prevedere che l'organo prima di agire richieda una apposita autorizzazione nello svolgimento di determinate azioni. Va precisato però che all'organo comune non può essere sottratto di tutto il potere gestorio, altrimenti verrebbe meno una delle sue funzioni per il quale è stato istituito, snaturandolo. La normativa vigente non entra nello specifico, lasciando alle parti la libertà nel stabilirne la struttura e le modalità d'azione.

L'organo potrà essere monocratico, ciò composto da un solo soggetto, oppure collegiale, cioè formato da più soggetti. All’interno del contratto sarebbe bene stabilire determinate questioni come la composizione di tale organo; il numero dei soggetti che dovrà comporre tale organo o comunque un numero massimo o un numero minimo; la durata dell’incarico; le modalità e un “quorum” necessario per decidere la nomina o la sostituzione dell’intero organo o di alcune delle sue parti. Nel caso di organo non monocratico l'amministrazione sarà di tipo disgiunto tranne nel caso in cui nel contratto di rete non sia stabilita l'amministrazione congiunta.

Anche la composizione dell'organo comune è libera potendo partecipare ad esso sia persone fisiche sia persone giuridiche, richiedendo la norma l'iscrizione o del nome oppure

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della ditta o ragione sociale o denominazione174. La rete inoltre può creare un'apposita impresa partecipata dalle parti ,alla quale affidare il ruolo di organo comune175.

I componenti dell’organo comune dovranno agire secondo la diligenza del buon padre di famiglia oppure, se la rete si accorda diversamente, con la diligenza necessaria per svolgere il proprio ruolo in base alle capacità e alle competenze dei soggetti incaricati176. Altro aspetto che potrebbe prevenire successivi problemi nei rapporti tra rete ed organo comune, è la regolamentazione dell’ obbligo di rendiconto a cui o soggetto l’organo comune agendo come mandatario, come i tipi di comunicazioni da effettuare e la tempistica.

Oltre ai compiti principale per il quale è stato istituito, vale a dire la gestione e la rappresentanza, possono essergli anche affidati poteri regolamentari che possono riguardare sia il suo operare, sia il controllo interno della rete. L'organo comune potrà anche svolgere un ruolo di “arbitro o giudice” nei conflitti che si potrebbero creare tra i contraenti stessi, nel rispetto dei propri poteri e di quanto stabilito nel contratto di rete. Anche l'organo comune potrà essere revocato per giusta causa, come nell'ipotesi di aver agito in conflitto d'interessi con la rete; le modalità e le regole vigenti in tale ipotesi sono stabilite dalle parti nel momento dell'istituzione dello stesso177.