IL REGIME DI RESPONSABILITA’
3.2 Regime di responsabilità verso i terz
3.2.1 Reti senza fondo patrimoniale comune
Nelle reti che non si sono dotate di soggettività giuridica, il regime di responsabilità verso i terzi è rappresentata dalla volontà degli aderenti, salva la possibilità di applicare determi- nate regole specifiche qualora ci fosse un appalto pubblico.
La normativa specifica della rete prevede che qualora sia stato costituito un fondo comune i terzi potranno soddisfarsi solamente su questo, mentre qualora il fondo comune non sia presente, alle parti è data la possibilità di scegliere il regime di responsabilità nei confronti dei terzi come meglio credono.
Un modo per rassicurare i terzi sulla solvibilità della rete è la previsione di un regime di re- sponsabilità sia solidale che illimitato per le obbligazioni contratte; tale sistema va sicura-
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mente a vantaggio dei terzi esponendo le singole parti contraenti a dover rispondere illimi- tatamente per l’insolvenza altrui; qualora all’interno della rete c’e stata una suddivisioni dei ruoli tale valenza è meramente interna alla mentre non ha nessuna valenza esterna.
Una soluzione alternativa alla responsabilità solidale e illimitata è la previsione di apposite clausole che regolano la ripartizione degli obblighi e per cui, la ripartizione delle relative responsabilità che si verranno a creare in base al reale ruolo svolto e al tipo di partecipa- zione di ogni impresa aderente.
Qualora venga adottato il regime di responsabilità esterna appena descritto, i soggetti terzi dovrebbero essere a conoscenza delle modalità di ripartizione della responsabilità interna alla rete prima di stipularne un contratto.
La presenza di apposite clausole è quanto mai necessaria nelle reti i cui componenti sono soggetti eterogenei tra di loro, cioè formate da soggetti che operano in settori produttivi di- versi e con competenze diverse non idonei per niente ad adempiere per con di altri con- traenti.
Una possibile soluzione del problema potrebbe essere quella di garantire al terzo il risar- cimento del danno causato dall’eventuale mancato adempimento, tale risarcimento dovrà essere però corrisposto dal soggetto che per la mancata esecuzione della propria presta- zione ha reso la rete inadempiente234. Tale tipo di soluzione adottata avrebbe un duplice scopo: da un lato la tutela del terzo dall’altro una forma di sanzione di valenza anche in- terna alla rete per colui che non ha onorato a dovere il proprio compito, lasciando indenne la rete da responsabilità. Le parti della rete per via di tali clausole saranno più attente alla corretta esecuzione del proprio adempimento, in caso contrario dovranno risarcire non so- lo il proprio di inadempimento ma anche quello della rete nel suo complesso.
Indipendentemente dal sistema di gestione del rischio interno alla rete, il terzo ha un rap- porto giuridico unico con la rete, per cui non c’e in alcun modo la creazione di diversi rap- porti giuridici infatti il terzo contrae con la rete per avere una prestazione univoca, anche se composta da più attività e svolta da diversi soggetti economici. Si verrà a creare per cui un rapporto nel quale ci saranno più soggetti che sono vincolati dall’esecuzione di una prestazione non divisibile ma in modo congiunto.
Se in base al contratto stipulato con i terzi tramite l’organo comune dovessero sorgere del- le obbligazioni indivisibili235 per la loro tipologia di esecuzione, per natura oppure per come vengono considerate all’interno della rete, è necessario fare riferimento anche alle norme
234 G. GUZZARDI, Cooperazione imprenditoriale e contratto di rete, Wolters Kluwer, 2014. 235 Art. 1317 c.c. e seguenti.
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che regolano le obbligazioni solidali236 essendo le imprese coobbligate in solido nell’esecuzione delle prestazioni. Ciò vale però semplicemente nei casi in cui tale regime è applicabile, in quanto in determinate ipotesi questo non è possibile come nel caso delle obbligazioni nei confronti degli eredi del debitore237. Il soggetto terzo avrà il diritto di pre- tendere il corretto adempimento indifferentemente da un qualsiasi soggetto parte della re- te, oltre che all’eventuale risarcimento del danno se la prestazione non è stata eseguita correttamente oppure eseguita solo parzialmente.
Il regime della solidarietà prevede inoltre che la singola parte, qualora abbia eseguito la prestazione nella sua totalità liberando anche le altre parti dalla propria parte, ha la possi- bilità di agire in regresso238 presso le altre parti per recuperare le prestazioni da lui esegui- te ma che non erano a suo carico; le quote se non previsto diversamente si presumono uguali tra le parti. Nel caso in cui invece le prestazioni oggetto del contratto tra organo comune e soggetto terzo siano per natura divisibili, al fine di evitare il regime di responsa- bilità tra contraenti della rete, l’organo comune dovrà stipulare nel contratto con i terzi oltre alle singole prestazioni da eseguire anche chi dovrà singolarmente eseguirle. Cosi facen- do ogni parte della rete è responsabile solamente delle prestazioni a lui assegnate e in ca- so di insolvenza di una delle prestazioni a risponderne sarà solo l’impresa inadempiente. Nella rete però è dubbia l’ipotesi di applicare il regime della solidarietà, in quanto la pre- stazione oggetto dell’obbligazione indivisibile viene eseguita in modo congiunto il che non è compatibile con la nozione di solidarietà, la quale prevede che una parte esegua la pre- stazione nella sua totalità liberando le altre da tale onere.
Di per sé però la suddivisione dei ruoli in base alle competenze di ogni singola parte con- traente non comporta il venir meno della solidarietà, in quanto è rilevante come è stato preso l’accordo con il cliente circa la suddivisione dell’esecuzione della prestazione239. La solidarietà e l’indivisibilità dell’obbligazione non vanno valutate congiuntamente ma sono soggette a valutazioni autonome; rispetto alla prima è necessario verificare la modalità di esecuzione del rapporto, rispetto alla seconda invece è rilevante la natura dell’obbligazione da eseguire240.
Un'altra parte della giurisprudenza invece non è concorde con quanto detto, sostiene infat- ti che quando una prestazione è indivisibile presuppone la presenza della solidarietà tra le parti, infatti ogni creditore dovrà eseguire la prestazione in ogni sua parte in base alla vo-
236 Art. 1292 c.c. e seguenti. 237 Art. 1318 c.c..
238 Art. 1299 c.c..
239 G. DI ROSA, L’associazione temporanea di imprese. I contratti di joint venture, Giuffrè, 1998. 240 F. D. BUSNELLI, L’obbligazione soggettivamente complessa. Profili sistematici, Giuffrè 1974.
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lontà del debitore241. Se il soggetto terzo che opera con la rete non è stato informato sulla modalità operative della rete oppure su come vengono divise le funzioni e per cui le pre- stazioni al suo interno, tutte le imprese dovranno adempiere una obbligazione unica, alla quale si presuma venga applicato il regime della solidarietà.
Qualora venga prevista una suddivisione della responsabilità tra le parti contraenti in base a quanto accordato con i terzi, questo non comporta una ripartizione della commessa in prestazioni autonome, rimanendo comunque una prestazione unica realizzabile esclusi- vamente con la partecipazione di tutti i componenti della rete in base alle proprie funzioni e alle proprie competenze tecniche. Una suddivisione delle attività della rete, oltre ad essere difficilmente effettuabile, avrebbe degli effetti prettamente interni volti a risolvere problemi di carattere organizzativo oppure di carattere tecnico, mentre non avrebbe alcun effetto nei confronti dei terzi operanti con la rete.
L’attribuzione della responsabilità inoltre non può neanche avvenire come avviene per le imprese che sono integrate orizzontalmente o verticalmente tra di loro, infatti nelle reti di imprese non c’è una distinzione così netta dei rapporti tra imprese ne normalmente è pre- sente una impresa capogruppo. Le parti contraenti collaborano per raggiungere un fine comune, senza che le linee guida vengono imposte da un unico soggetto ma dall’insieme delle parti; qualora un soggetto agisse come rappresentante della rete, tale funzione non è ricoperta per la propria posizione dominante ma al fine di rendere i rapporti con i terzi più snelli ed efficienti.
La presenza di un soggetto che ha una posizione dominante nei confronti delle altre sa- rebbe i contrasto con le finalità e l’oggetto sociale del contratto di rete,il quale ha lo scopo di accrescere la rete nel suo complesso, oltre che le singole parti contraenti, non di creare una aggregazione di imprese nella quale una o più parti prevalgono sulle altre.
La ripartizione della responsabilità nei rapporti con i terzi comunque non fa venire meno l’unicità del rapporto, qualora una della parti della rete fosse inadempiente nei confronti di un terzo e tale adempimento è di notevole importanza242, il terzo sarà legittimato a richie- dere la risoluzione dell’intero contratto con la rete.
Il terzo qualora decidesse di risolvere il rapporto non potrà scioglierlo sono nei confronti del soggetto inadempiente della rete, mantenendo invece valido il rapporto con le altre parti della rete, essendo questa un unico soggetto economico al di là della soggettività o
241 Cass. Sez. Un., 8 aprile 2008, n. 9148, in Giur. It., 2009. Pronunciandosi in tema di obbligazioni condomi-
niali ha stabilito che sono da considerare solidali solamente le obbligazioni che per loro natura sono indivisi- bili.
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meno anche se agisce attraverso diversi soggetti. L’eventuale richiesta di risoluzione par- ziale del rapporto tra soggetto terzo della rete non è da ritenere valido, anche perché rap- presenterebbe una intromissione nelle valutazione e nell’organizzazione interna della rete. L’esecuzione della prestazione da parte delle imprese aderenti rappresenta oltre che un obbligo nei confronti del terzo, soprattutto un obbligo nei confronti della rete la quale avrà anche il potere, in caso di inadempimento, di sostituire la parte non adempiente con una altro soggetto e qualora tale adempimento è da considerare grave potrà portare l’esclusione del soggetto dalla rete.