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Le parti del contratto di rete

STRUTTURA DEL CONTRATTO DI RETE

2.1 Le parti del contratto di rete

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gistro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante"116.

Secondo quanto stabilito dalla norma, per essere parte del contratto di rete, le parti devo- no soddisfare due requisiti.

Il primo requisito è quello sostanziale cioè essere un imprenditore mentre il secondo è quello formale, il che consiste nell’essere anche iscritto nel Registro delle Imprese.

Sulla necessità di entrambi i requisiti non c'è unanimità di pensiero, alcuni sostengono che siano necessari entrambi, per altri invece è necessario solo il requisito sostanziale non ri- tenendo fondamentale il requisito formale.

Tra le due ipotesi precedentemente citate, è preferibile la prima in quanto c'è l'obbligo di iscrizione del contratto di rete nella sezione del Registro delle Imprese in cui ha sede ogni impresa aderente, inoltre l'efficacia del contratto avviene nel momento dell'ultima iscrizione eseguita tra le imprese sottoscrittrici.

Per essere considerato imprenditore117 un soggetto deve rispettare dei requisiti: esercitare una attività economica,

tale attività deve essere svolta come professione,

deve riguardare la produzione o lo scambio di beni o servizi, tale attività economica deve essere organizzata.

L'iscrizione nel registro delle imprese assolve il dovere di pubblicità legale dell'imprendito- re per cui ,al fine della partecipazione alla rete, è necessario solamente verificare l'effettiva iscrizione la quale attesta anche la qualità di imprenditore.

L'esercitare una attività imprenditoriale è coerente sia con la causa sia con l'oggetto del contratto, essendo rispettivamente l'accrescimento della capacità di innovazione e il mi- glioramento della propria posizione di mercato attraverso la collaborazione e lo scambio di informazioni118. L’essere imprenditori è rilevante sia nel momento della stipulazione del contratto di rete, ma anche nel caso in cui un soggetto voglia subentrare in un contratto gli stipolato oppure già efficace; in altre parole vuole far parte di una rete già esistente e già operativa.

Non essendo imprenditori ,per la mancanza di requisiti, sono esclusi dalla possibilità di far parte di un contratto di rete sia coloro che svolgono l'attività di libero professionista, sia le Pubbliche Amministrazioni.

Va precisato che l'esclusione delle Pubbliche Amministrazioni è solamente inerente alle attività che si riferiscono allo svolgimento delle proprie funzioni mentre, nel caso in cui l'en-

116D. L. 5 del 2009 e successive modificazioni, art. 3. 117Art. 2082 c.c..

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te svolga anche una attività imprenditoriale, tale ente viene considerato imprenditore per cui soggetto all'iscrizione nel registro delle imprese. Essendo sia imprenditore che iscritto nell'apposito registro vengono soddisfatti entrambi i requisiti, per cui l'ente può essere par- te di un contratto di rete119.

Il non essere imprenditore comporta la nullità della partecipazione nei confronti della rete, non intaccando però la legittimità del contratto nel suo insieme; qualora però tale parteci- pazione sia ritenuta fondamentale, la nullità non si riferisce solamente al singolo imprendi- tore ma all’intero contratto120.

Per imprenditore vanno intesi sia gli imprenditori individuali, medio e grandi ma anche i piccoli imprenditori, sia la società di qualsiasi dimensione o struttura giuridica inoltre non sono da escludere i consorzi con attività esterna. Va ricordato che il consorzio è una orga- nizzazione formata da più imprenditori, il cui fine è svolgere o disciplinare alcune fasi delle varie imprese; nel caso abbia anche attività esterna è soggetto all'iscrizione nel Registro delle Imprese121.

Sono inoltre ammesse sia le società semplici sia gli imprenditori agricoli in quanto sono imprenditori sia coloro che svolgono attività commerciale, sia coloro che svolgono attività agricola; rispetto all'iscrizione, anche gli imprenditori agricoli sono iscritti nella sezione "speciale". A tal proposito occorre ricordare che ci sono stati appositi interventi legislativi esclusivamente rivolti alle reti di imprese agricole.

Potrebbero sorgere dei dubbi sulla legittimità di un contratto di rete formato esclusivamen- te da imprese controllate e collegare122 tra di loro in quanto tale situazione, in virtù dei vin- coli e del potere esercitabile da una sulle altre, potrebbe essere in discussione il principio della pluralità degli imprenditori. Il dubbio posto può essere risolto positivamente in quanto l'essere un’impresa controllata o collegata non fa venir meno la propria autonomia giuridi- ca, per cui due o più imprese collegate o controllate rimangono comunque due o più im- prenditori distinti. Quanto detto però non deve favorire comportamenti elusivi in quanto l'amministrazione finanziaria potrebbe non considerare la pluralità di soggetti, facendo ve- nir meno le agevolazioni previste per le reti.

Oltre alle imprese Italiane possono partecipare anche imprese comunitarie o extracomuni- tarie, anche se sorge il problema dell'iscrizione dell'impresa straniera nel Registro delle Imprese in quanto non è improbabile che l'impresa straniera non abbia una sede in Italia,

119Solamente per le attività imprenditoriali svolte. 120Art. 1420 c.c..

121Art. 2612 c.c.. 122 Art. 2359 c.c.

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la quale sia iscritta. In tal caso l'impresa potrà comunque essere parte della rete, ma dovrà aderirvi in un momento successivo alla sottoscrizione del contratto, essendo l'efficacia del contratto subordinata all'iscrizione delle imprese originarie.

Quadro sinottico

Possibilità di partecipare ad una Rete Imprese individuali commerciali SI

Imprese individuali agricole SI

Società commerciali SI

Società semplici SI

Consorzi con attività esterna SI

Consorzi senza attività esterna NO (possono però farvi parte le single imprese consorziate)

Imprese straniere SI (con le dovute cautele)

Professionisti NO

Pubbliche amministrazioni NO (tranne nel caso in cui l’ente svolga un attività imprenditoriale)

Fonte: Linee Guida per i contratti di rete