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CAUSALITA’ E MEDICINA LEGALE

Nel documento UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO (pagine 84-93)

I PRINCIPALI NODI TEORICI

DALLE CERTEZZE ALLA CRISI

5. CAUSALITA’ E MEDICINA LEGALE

Molto spesso nei confronti della medicina legale sono state mosse alcune critiche da parte della dottrina penalistica.

E’ stato sostenuto come i periti abbiano sostanzialmente ripudiato la teoria condizionalistica applicata nel nostro ordinamento per l’individuazione del nesso di causalità, e come troppo spesso si siano affidati all’utilizzo disinvolto e “a scatola chiusa” di criteri per l’accertamento del nesso di condizionamento – la cd. criteriologia – trascurando di accompagnare l’uso di tali criteri con un’accurata analisi scientifica.

La difesa della medicina legale si è articolata come segue.

Quanto all’applicazione della teoria condizionalistica, la dottrina medico – legale ha riconosciuto che in passato, troppo spesso ci si è allontanati da quella che – volente o nolente – si deve considerare come la teoria tutt’ora in vigore nel nostro

ordinamento per l’accertamento del nesso di causalità, aprendosi all’applicazione pratica di teorie – quali quella della causalità adeguata – non accolte dal nostro ordinamento.

Una volta accolto però questo motivo di lagnanza, gli studiosi di medicina legale hanno riaffermato, dal proprio punto di vista, l’assoluta necessità di avvalersi di un metodo per l’accertamento del nesso di causalità. “ Non si può e, (…), tanto meno si deve, rinunciare ad avvalersi di un metodo medico – legale di elaborazione scientifica dei dati al fine di esprimere un parere motivato sull’esistenza o meno di un nesso causale tra un’azione ed un omissione, ed un evento54”.

Ciò premesso, è indispensabile individuare quali sono i metodi elaborati in medicina legale per la spiegazione causale di eventi.

Essi sono essenzialmente due: il metodo individualizzante e il metodo generalizzante. Il primo si basa sull’accertamento del rapporto causale in ordine a eventi singoli e concreti, “ essendo privo di importanza il fatto che essi siano eventualmente unici e

54 ANGELO FIORI, Il nesso causale e la medicina legale: un chiarimento indifferibile., in Rivista italiana di medicina legale, Giuffrè, Milano, 2002, 253.

non riproducibili in futuro55”. Si tratta di un metodo rischioso, perché postula la spiegazione del nesso causale semplicemente sulla base del susseguirsi nel tempo di determinati fatti secondo una successione cronologica in cui al primo fatto – letto come antecedente – segue il secondo – visto come susseguente, senza bisogno di individuare scientificamente alcuna legge causale. E’

chiaro come l’applicazione giudiziale di tale metodo “pigro” non soddisfi la teoria condizionalistica integrata dalla sussunzione sotto leggi scientifiche ( che non ci si preoccupa di trovare).

Il metodo generalizzante invece “comporta il ricorso a leggi generali che individuano rapporti di successione regolare tra l’azione e l’evento, considerati non come accadimenti singoli e unici, bensì come accadimenti ripetibili56”. E’ ovvio come sia questo il metodo più soddisfacente, perché consente di non lasciare alcuno spazio di discrezionalità nella individuazione del nesso eziologico né al perito né tantomeno al giudice, affidandola viceversa a una legge scientifica verificabile e controllabile.

55 FIORI, cit. , 255.

56 FIORI, cit. , 256.

E’ al metodo generalizzante di accertamento del nesso condizionale che il medico legale deve fare riferimento nell’esercizio della sua opera, che è scandita in due momenti: uno medico – biologico , l’altro medico – forense.

Tralasciando il primo – più specificamente medico/scientifico – è necessario concentrarsi sul secondo.

E’ nel momento medico – forense che il perito deve porsi il problema di analizzare le questioni attinenti alla causalità, in quanto in esso le valutazioni scientifiche vengono incanalate sui binari dettati dalle esigenze del diritto. “ E’ evidente che [ questo momento] medico – forense (…), implica, (…), la conoscenza delle finalità giuridiche dei quesiti e quindi anche la sua consapevolezza della rilevanza probatoria delle valutazioni che egli deve esprimere con adeguate motivazioni57”.

Nella sua opera di individuazione del nesso causale il medico legale ricorre a dei criteri.

Il primo è il cd. criterio di possibilità scientifica, con cui, una volta isolato il presunto fattore causale, si verifica che esso sia potenzialmente idoneo a produrre quell’evento. Tale

57 FIORI, cit. , 258.

potenzialità viene ovviamente vagliata alla luce delle conoscenze scientifiche, il che vuol dire, tentando di individuare una legge di copertura dotata di validità scientifica che associ potenzialmente quell’antecedente a quell’evento concreto facente parte di una categoria di eventi dello stesso tipo aventi le medesime caratteristiche. Tale criterio è il primo passo del ragionamento controfattuale: “ (…) quando ci si chiede se in assenza di una determinata azione o omissione, (…), l’evento si sarebbe o meno prodotto, la risposta al quesito deve basarsi anzitutto su di una prima dirimente controdomanda: se sia o meno scientificamente possibile che l’azione od omissione ipotizzata sia in grado di produrre, (…), quel determinato evento58”.

Il criterio di possibilità scientifica è necessario, ma da solo non è sufficiente ad affermare un rapporto di causalità tra un evento e un antecedente, a meno che la legge di copertura non sia una legge universale. E’ chiaro come in questo caso si renda superflua ogni analisi ulteriore: nel momento in cui si individua – come legge che rende scientificamente possibile che ad un antecedente segua un determinato evento – una legge universale,

58 FIORI, cit. , 260.

il fattore preso in considerazione diventa la causa necessaria dell’evento.

Ma, come già osservato, le leggi universali sono quasi irrilevanti, soprattutto in ambito medico, in cui predominano nettamente le leggi statistiche a struttura probabilistica.

Ciò rende necessario l’applicazione di un secondo criterio, detto di certezza del nesso causale. La sola possibilità scientifica di un fattore di essere causa di un evento non basta, se la legge di copertura è una legge statistica: occorre anche che vi sia la certezza – sostituibile solo con una elevatissima probabilità – che A sia causa di B, certezza che quindi sopravanza la semplice possibilità.

“Il solo criterio di possibilità scientifica non può certo bastare dovendosi partire dalla risposta positiva a tale criterio, nella direzione del più difficile obiettivo costituito dalla prova positiva del nesso causale: cioè dalla dimostrazione che, in quello specifico caso, il fattore considerato è stato condizione necessaria a produrre l’evento59”.

59 FIORI, cit. , 261.

A questo punto però ritornano in gioco tutti i dubbi da cui aveva preso avvio la trattazione: come derivare con certezza – o con elevatissima probabilità – in modo da eliminare ogni dubbio un rapporto causale, in tempi in cui la crisi della razionalità scientifica porta molti a parlare addirittura di “crepuscolo delle probabilità” ( VINEIS)?

La medicina legale confessa a questo punto la propria impotenza, desumibile con chiarezza da due esempi60:

1. Si ipotizzi che in un incidente stradale un individuo subisca un trauma cranio – encefalico di media entità e, un anno dopo l’apparente guarigione, presenti un’epilessia.

Sarebbe arduo sostenere con certezza o con elevatissima probabilità che l’incidente sia causa della patologia.

“Infatti se le conoscenze mediche statistiche e casistiche danno per assodata da moltissimo tempo la natura traumatica di talune epilessie, (…), esse di per sé non sono in grado di dimostrare che in quel caso specifico

60 Entrambi tratti da FIORI, op. cit. .

il trauma è stato sicuramente la condizione necessaria dell’epilessia61”.

2. Un operaio, esposto per anni all’inalazione di sostanze capaci di azione cancerogena viene purtroppo colpito da tumore polmonare. La patologia sicuramente può essere stata causata da questa prolungata esposizione.

Ma quel tumore potrebbe essere stato prodotto da altre cause, come ad esempio il fumo di sigarette.

“ << Che fare >>, dunque, per colmare le enormi distanze che spesso sussistono tra possibilità scientifica e certezza del nesso causale come <<condizione necessaria>>?62”.

La conclusione si staglia sullo sfondo, ed è inevitabile: la medicina legale – ma il discorso potrebbe essere generalizzato a tutte le scienze empiriche – deve alzare bandiera bianca di fronte alle richieste provenienti dal mondo del diritto.

“ In un’ampia casistica della medicina legale moderna – la quale comprende soprattutto i (…) settori della responsabilità

61 FIORI, cit. , 263.

62 FIORI, cit. , 263.

medica, dei danni ambientali e da prodotto – i medici legali, (…), non sono in grado, se non in un ridotto numero di casi, di fornire pareri che obbediscano al criterio di certezza o di elevatissima probabilità vicina alla certezza nei casi di condotte commissive, e soprattutto omissive, sottoposti alla loro valutazione63”.

Il problema ritorna indietro ai giuristi, ed è un problema che solo sul terreno del diritto può trovare soluzione.

Ciò rende non più differibile l’esigenza di spostare l’analisi sul terreno esclusivo della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, in relazione alle due angolature della responsabilità medica e del danno da prodotto.

63 FIORI, cit. , 264.

CAPITOLO III

Nel documento UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO (pagine 84-93)