5. La sanzione pecuniaria
5.1. Come si applica la sanzione amministrativa pecuniaria :
a. accertamento, art. 13
Per poter adottare una sanzione amministrativa pecuniaria è necessario che prima venga accertata la violazione di una disposizione. L‟art. 13 disciplina l‟acquisizione, da parte dell‟amministrazione, delle prove necessarie ad accertare l‟avvenuta violazione. A questo scopo, gli organi preposti all‟accertamento si riconducono a due categorie di funzionari : da un lato, gli organi addetti al controllo sull‟osservanza della disposizione infranta172; dall‟altro, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. Gli organi addetti al controllo sull‟osservanza delle disposizioni, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria, hanno diversi poteri di indagine173, quali : assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica ed, infine, procedere al sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa. Emergono chiaramente dei limiti all‟attività di indagine, dal momento che l‟amministrazione non può procedere ad ispezionare le private dimore174. Per “privata dimora” si deve intendere qualunque luogo ove si svolgano atti riconducibili al lavoro, al
172 Questi organi, che hanno competenza e ambito di operatività di carattere generale,
sono i carabinieri, il corpo forestale dello Stato.
173M. SCANNIELLO, L’accertamento delle sanzioni amministrative, in
DirittoDiritti, 22 Settembre 2011.
174
L‟amministrazione può anche procedere ad accertamenti mediante analisi di campioni, art. 15.
commercio, allo studio, allo svago175. Bisogna, ancora, precisare che gli ufficiali e gli agenti di polizia possono, quando non è possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, procedere a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate176, la c.d. perquisizione amministrativa. L‟art. 13 prevede il libero esercizio della potestà accertativa della Pubblica Amministrazione senza alcun intervento diretto dell'autore dell' illecito se non nei casi, eccezionali, di partecipazione alla revisione delle analisi di campioni (ex art. 15 della stessa legge) o ad analisi irripetibili (ex art. 223 disp. coord. c.p.p.)177.
b. contestazione e notificazione, art. 14
Conclusasi l‟indagine e una volta accertato l‟illecito, viene redatto il verbale di accertamento, che deve essere contestato immediatamente tanto al trasgressore quanto all‟obbligato solidale, quando ciò è possibile. La contestazione, sostanzialmente, consiste in un atto scritto dall‟amministrazione, in cui si accerta la violazione e ne viene informato l‟agente178
. Essa è una condizione di procedibilità ed estende la sua validità a tutto il procedimento. La contestazione immediata può essere sostituita dalla notificazione degli estremi della violazione agli
175 Cass. pen. , sez. V, sent., 15 febbraio 2011, n. 10187.
176 In realtà la figura del Pretore è stata abolita, ma la norma non ha subito modifiche.
Tra gli interpreti non c‟è accordo su quale autorità giudiziaria (P.M. o il Giudice) debba ora rilasciare l‟autorizzazione.
177 Cass. civ. sez. I, 27 aprile 2001, n. 6097 178
F. BARTOLINI , Il codice delle opposizioni, La Tribuna , Piacenza, 2010, pag. 351
interessati, che deve effettuarsi entro il termine perentorio di 90 giorni, se residenti in Italia, o di 360 giorni, se residenti all‟estero. Il termine decorre dall‟accertamento della violazione179. L‟atto di notificazione deve contenere le indicazioni sufficienti ad assicurare la tempestiva difesa dell‟interessato180
. Se la notificazione non è tempestivamente effettuata, l‟obbligazione si estingue per la persona nei cui confronti è omessa la notificazione nei termini di legge, ma resta sul medesimo l‟eventuale obbligo di regresso181
.
c. pagamento in misura ridotta, art. 16
L‟obbligato ha il diritto, se lo vuole, di provvedere al pagamento della sanzione in misura ridotta, regolamentato all‟art. 16, “entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”. Questo istituto
permette di estinguere l‟obbligazione attraverso il pagamento di una somma di denaro pari al terzo del massimo edittale oppure, se più favorevole e purché sia stabilito il minimo della sanzione edittale, al doppio del minimo182. Secondo la Corte Costituzionale183, nel caso di pagamento in misura ridotta, l‟interessato manifesta la volontà di “prestare acquiescenza all’accertamento della responsabilità” per le
179 Salvo che gli organi accertatori abbiano la necessità di svolgere indagini ulteriori
per avere la conoscenza oggettiva e soggettiva del fatto. In tal caso, il termine decorrerà dal momento del completamento delle indagini.
180
F. BARTOLINI , Il codice delle opposizioni, op. cit., pag. 351
181 F. P. LUISO, Diritto processuale civile, IV volume, I processi speciali, settima
edizione, Giuffrè, Milano, 2013.
182
Art. 16, 1 comma, Legge 1981 n.689.
183
violazioni contestate, e quindi di non impugnare il verbale184. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione185, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto alle autorità indicate all‟art. 17 della legge 1981.
d. ordinanza-ingiunzione, art. 18
Ai sensi dell‟art. 18, primo comma, dalla data di contestazione decorre un termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono far pervenire all‟autorità indicata nell‟art. 17 scritti difensivi e documenti oppure chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. Soltanto se vi è stata richiesta di essere sentiti, l‟autorità convoca l‟interessato, c.d. contraddittorio eventuale186. Successivamente, una volta che l‟autorità abbia sentito gli interessati e abbia preso visione di tutto il materiale, deciderà di archiviare la pratica, se dovesse ritenere inesistente l‟illecito amministrativo187. Al contrario, emetterà un‟ordinanza con la quale verrà determinata la somma dovuta per la violazione e ne ingiungerà il pagamento, insieme alle spese, all‟autore della violazione e alle persone obbligate in solido188, laddove ritenesse fondato l‟accertamento189. L‟ordinanza-ingiunzione deve essere motivata e non è un atto
184
Nella medesima ottica la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione : Cass. sez. II, 19 marzo 2007, n. 6382; Cass. sez. II, 8 giugno 2009, n. 13104.
185 G. CALESINI, Le sanzioni amministrative pecuniarie, op. cit., cfr. 186 F. P. LUISO, Diritto processuale civile, op. cit.
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E allora l‟avvenuta archiviazione verrà comunicata all‟amministrazione che ha accertato l‟illecito, che non potrà opporsi in alcun modo, dal momento che essa non è titolare di alcuna situazione protetta.
188
Art. 18, 2 comma, legge 1981 n. 689.
189
costitutivo dell‟ obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa. Difatti, tale obbligo sorge autonomamente e immediatamente con la commissione dell‟ illecito, per cui l‟ordinanza- ingiunzione è un atto ricognitivo di un obbligo già esistente. Inoltre, questa può avere anche un contenuto eventuale, ossia prevedere l‟applicazione di sanzioni accessorie190. L‟ultimo comma dell‟art. 18 afferma che “l'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo” per quanto riguarda il pagamento della sanzione pecuniaria. Ancora, l‟ordinanza in questione deve contenere anche il termine, previsto a pena di decadenza, per proporre l‟opposizione e l‟autorità competente a decidere sulla stessa191. Una volta che l‟ordinanza viene notificata all‟interessato, quest‟ultimo ha di fronte a sé due alternative : pagare e così estinguere il procedimento amministrativo sanzionatorio; oppure opporre l‟ordinanza, entro trenta giorni dalla notificazione della stessa, e aprire una fase giurisdizionale davanti al giudice civile (giudice di pace o tribunale) per ottenere l‟annullamento parziale o totale dell‟ordinanza o la modifica della sanzione irrogata dall‟ autorità amministrativa 192.
190 Per esempio, la confisca di cose il cui uso, porto, detenzione o alienazione
costituisce violazione amministrativa (art. 20) oppure la sospensione di una licenza (art. 21).
191 A. FIORITTO – C. LENZETTI, Le sanzioni amministrative e la nuova tutela
giurisdizionale, op. cit., cfr. pag. 45 ss.
192
L‟art. 34, D. lgs. n. 150/2011 modifica l‟art. 22, L. n. 689/1981, abrogando i commi dal 2° al 7° e sostituendo il primo comma in cui si afferma che contro l‟ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l‟ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all‟autorità giudiziaria ordinaria e che l‟opposizione è regolata dall‟art. 6, D.lgs. n. 150/2011, A. FIORITTO