senatori Minio, Spagnoili e Angelo De Luca, intitolato « Modifica
ti!)) Il testo approvato è il seguente :
All’art. 151 del testo unico sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente comma . 1) gli enti che organizzano esclusivamente Fiere campionarie non aventi scopo di lucro e che svolgono unicamente attività di pubblico interesse, quando risulti dagli statuti che alla loro fondazione hanno partecipato almeno tre degli enti pubblici esenti dall’imposta di cui alla precedente lettera c) ».
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zione dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 16 settem bre 1960, n. 1013, sull’ aggio degli appaltatori per la riscossione del l ’ imposta di consumo sui materiali impiegati per la costruzione di autostrade » (si v. questa Rivista, 1961, I, pag. 213, ove è riportato il testo del progetto). Trasmesso alla Camera, il disegno di legge vi assumeva il n. 3004 e la Commissione Finanze e Tesoro veniva in caricata di esaminarlo in sede referente, udito il parere della Com missione Industria,,
19, Im poste dì fabbricazione.
a) Il 20 aprile la Commissione Industria della Camera deci deva di esprimere parere favorevole alla Commissione Finanze e Tesoro sul disegno di legge 2688, d ’iniziativa del Ministro delle Finanze, intitolato « Prestazione delle cauzioni per le sovraimposte di fabbricazione gravanti sulle merci temporaneamente importate » (si v. questa Rivista, 1961, I , pag. 244, ove fra l ’altro è riportato il testo del disegno di legge).
b) Il 18 aprile la Commissione Bilancio del Senato esprimeva parere favorevole al disegno di legge 920, d’iniziativa del Ministro delle Finanze, intitolato « Modificazioni al regime fiscale dei pro dotti petroliferi » (si v. questa Rivista, 1961, I, pag. 247). Parere favorevole esprimevano anche la Commissione Industria della Ca mera (riunitasi il 17 maggio e il 15 giugno) e la Commissione Giu stizia (riunitasi il 15 giugno), la prima però subordinatamente a ta lune modifiche.
c) Il 12 e il 13 aprile la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, in sede deliberante, discuteva e infine approvava con mo difiche il disegno di legge 1440, d ’iniziativa del Ministro delle F i nanze, intitolato « Istituzione di una imposta speciale sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono » (si v. questa Rivista, 1961, I , pag. 246, ove è riportato anche il testo ministeriale del disegno di legge). Trasmesso alla Camera, e ivi as sunto il n. 2968, il disegno di legge veniva affidato in sede referente alla Commissione Finanze e Tesoro, che il 16 giugno lo approvava senza modifiche (precedentemente, il 3 maggio, la Commissione B i lancio aveva espresso alla Commissione Finanze parere favorevole al progetto). Il disegno di legge veniva quindi discusso in assemblea
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dalla Camera, che approvava il 21 giugno i singoli articoli e il 22 giugno il disegno di legge nel suo complesso (11).
d) I l 12 aprile e il 21 giugno la Commissione Agricoltura del Senato esaminava, in sede consultiva, senza peraltro giungere an cora ad una risoluzione, il disegno di legge 180, d’iniziativa gover nativa, intitolato « Istituzione di un’imposta di fabbricazione sul l ’ olio d’ oliva rettificato B e vigilanza fiscale sulle raffinerie di olio d ’oliva, sugli stabilimenti di estrazione con solventi di olio daile sanse di oliva e sugli slabilimenti di confezionamento degli oli di oliva commestibili » (si v. questa Rimsta, 1960, I, pag. 203).
e) I l 25 maggio il disegno di legge 1168, d’iniziativa del se natore Corbellini, intitolato « Modifiche uU’art. 9 della legge 27 giugno 1957, n. 464 concernente sgravi fiscali su oli minerali distil lati da gas di petroli liquefatti », già approvato dal Senato (si v. per maggiori notizie questa Rivista, 1959, I , pag. 406) veniva esami nato dalla I I Sottocommissione della Commissione Bilancio della Camera, per esprimere un parere destinato alla Commissione F i nanze e Tesoro, incaricata di esaminare la proposta in sede legi slativa. La Sottocommissione non riusciva però ancora a giungere ad una conclusione.
f) I l 28 giugno, veniva presentato alla Camera il disegno di legge d’iniziativa del Ministro delle Finanze, intitolato « Conver sione in legge del decreto legge 24 giugno 1961, n. 510, adottato ai sensi dell’art. 77, comma secondo, della Costituzione, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli di semi » (12).
20. Im poste di registro e ipotecarie.
a) I l 14 e il 21 aprile la Commissione Finanze e Tesoro della Camera discuteva in sede legislativa il disegno di legge 2694, d’ini ziativa del Ministro delle Finanze, intitolato « Modifiche al regime tributario dei contratti d’ appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti delle imposte di registro » (si v. questa Rivista, 1961, I , pag. 239, ove è riportato il testo del disegno di legge). Nella seduta del 21 aprile la Commissione respingeva l’ art. 1. A seguito di ciò il Ministro delle Finanze Trabucchi chiedeva che la decisione 11 12
(11) Il provvedimento è ora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 19 luglio 1961 come legge 1° luglio 1961, n. 569.
(12) Il decreto legge è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 158 del 28 giugno 1961.
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sul disegno di legge venisse presa in assemblea. Il 2G maggio la Commissione Finanze si riuniva nuovamente, questa volta in sede referente, e approvava un testo modificato del disegno di legge. Il 15 giugno la Camera, riunita in assemblea, approvava tale testo, che, trasmesso al Senato, vi assumeva il n. 1612.
6) Il 3 maggio il disegno di legge 2907, d’ iniziativa del M i nistro delle Finanze, intitolato « Modificazioni alle tasse fisse m i nime di registro e ipotecarie » (si v. questa Rivista, 1961, I, pag. 251, ove è riportato il testo del disegno di legge), veniva esaminato dalla Commissione Bilancio della Camera, che decideva di espri mere parere favorevole alla Commissione Finanze e Tesoro. Questa il 7 e il 16 giugno esaminava a sua volta in sede referente il disegno di legge, approvandolo senza modifiche. Lo stesso faceva il 21 e il 22 giugno la Camera, in assemblea. Trasmesso al Senato, il disegno di legge vi assumeva il n. 1612.
21. Imposte dirette.
I l 3 e il 4 maggio la Commissione Finanze e Tesoro del Senato esaminava, in sede deliberante, il disegno di legge 1272, d’iniziati va del deputato De Micheli V itturi e di altri deputati, intitolato « Modifiche dell’art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 » (si v. per maggiori notizie questa Rivista, 1961, I, pag. 247). La Commissione approvava infine il disegno di legge con un emendamento, che il 26 maggio era approvato anche dalla Commissione Finanze e Tesoro della Camera in sede legislativa (13). A tale Commissione il 25 maggio la Commissione Bilancio aveva dato parere favorevole alle modifiche.
22. Im poste doganali.
a) La Commissione Finanze e Tesoro della Camera veniva in caricata di esaminare in sede legislativa, previo parere della Com missione Bilancio, il disegno di legge 290S, d’iniziativa del M ini stro delle Finanze, intitolato « Imposizione di un interesse supplet- tivo di inora sulle, merci immesse in consumo a scarico di bollette di temporanea importazione » (si v. questa Rivista, 1961, I, pag. 13
(13) Il provvedimento è ora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160
233, ove è riportato anche il testo del disegno di legge). Il 3 maggio la Commissione llilancio decideva di esprimere parere favorevole. Il 14 giugno la Commissione Finanze e Tesoro si riuniva a sua volta e deliberava di chiedere l ’assegnazione del disegno di legge in sede referente.
6) I l 3 maggio il disegno di legge 2646, d’iniziativa governa tiva, intitolato « Fissazione di un nuovo termine della validità della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni », già approvato dal Senato (si v. per altre notizie questa Rivista, 1961, I, pag. 232) veniva discusso dalla Commissione Finanze e Tesoro della Camera in sede legi slativa. I l seguito dell’ esame era infine rinviato ad altra seduta.
c) I l 25 maggio la Commissione Igiene della Camera, in sede legislativa, discuteva il disegno di legge 2686, d’iniziativa governa tiva, intitolato « Raccolta, conservazione, distribuzione e trasfor mazione del sangue », già approvato dal Senato, e la proposta di legge 2155, d ’iniziativa del deputato Barbieri e di altri deputati, intitolata : « Disciplina della raccolta, conservazione e trasforma zione del sangue umano e riconoscimento della funzione civica e so ciale della associazioni di donatori di sangue » (si v. questa Rivista, 1961, I , pag. 233). Dopo la approvazione di quattordici articoli la discussione veniva sospesa perchè un quinto dei membri della Com missione richiedeva, a sensi di regolamento, che sulle due proposte decidesse l ’assemblea. I l 7 giugno la Commissione si riuniva nuo vamente, questa volta in sede referente, e. incaricava il deputato Giovanni Ferrari di stendere la relazione. I l deputato Orazio Bar bieri faceva presente che avrebbe presentato una relazione di minoranza.
23. Istituti autonomi per lo case popolari.
a) I l 17 maggio il disegno di legge 841, d ’iniziativa del se natore Amigoni e di altri senatori, intitolato « Agevolazioni tribu tarie per gli istituti autonomi per le case popolari » (si v. questa Rivista, 1960, I , pag. 465, ove è riportato anche il testo del disegno di legge), veniva discusso e approvato con modifiche dalla Commis sione Finanze e Tesoro del Senato (14). Trasmesso quindi alla Ca- 14
(14) I l testo approvato dalla Com m issione è il seguente:
mera, ove assumeva il n. 3010, il disegno di legge veniva deferito alla Commissione Finanze e Tesoro per l ’esame in sede legislativa, da effettuarsi uditi i pareri delle Commissioni Bilancio e Lavori Pubblici.
6) I l 5 agosto la Commissione Finanze e Tesoro della Camera veniva incaricata di esaminare in sede referente, uditi i pareri delle Commissioni Bilancio e Lavori Pubblici, la proposta di legge 2551, d’ iniziativa del deputato Cappugi e di altri deputati, intitolata * Agevolazioni tributarie a favore degli Istituti autonomi delle case popolari » (si v. questa Rivista, 1961, I, pag. 113, ove è riportato il testo del disegno di legge).
24. Istituti di credito a medio e lungo termine.
I l 12 aprile, alla Camera, veniva presentato il disegno di legge 2952, d’iniziativa del Ministro delle Finanze, intitolato « Tratta mento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termi ne » (15). La Commissione Finanze e Tesoro veniva incaricata di * il
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Istituti autonomi per le case popolari continueranno a godere dei privilegi tri butari di cui al primo comma dell’art. 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a decorrere dal 1° luglio 1955, e fino al 31 di cembre 1967, ancorché sia trascorso il termine di dieci anni dalla loro costitu zione e sia oltrepassato il capitale di lire 200.000. Le convenzioni per il Servizio di tesoreria stipulate con le Aziende di credito dagli Istituti di cui al comma precedente sono registrate col pagamento della tassa fissa. Non sono restituibili le tasse e le imposte indirette sugli affari già percette, in misura ordinaria, al momento della entrata in vigore della presente legge ».
(15) Il testo del disegno di legge è il seguente:
Ar t. 1. — Gli istituti di credito e le sezioni di aziende e di istituti di cre dito che esercitano, in conformità alle disposizioni della legge e dei loro statuti, il credito a medio e lungo termine, sono tenuti a corrispondere per ciascun esercizio una imposta annua di abbonamento di quindici centesimi per ogni cento lire dell’ammontare dei crediti esistenti alla fine dell’esercizio per finan ziamenti a medio e lungo termine da essi effettuati. La medesima imposta è dovuta, altresì, dalle aziende di credito per le loro sezioni o gestioni non for nite di personalità giuridica che esercitano, in conformità alle disposizioni della legge e degli statuti, il credito a medio e lungo termine.
La detta imposta è sostitutiva :
o) di tutte le tasse e imposte indirette sugli affari relative ai finanzia menti a medio e lungo termine, e a tutti i provvedimenti, atti contratti e for malità relativi ai finanziamenti stessi ed alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, con esclusione soltanto delle tasse sugli atti giudiziari e degli emolumenti ai conser vatori dei registri immobiliari. Sulle cambiali emesse a favore degli istituti, sezioni, o aziende in relazione ai suddetti finanziamenti, l’imposta di bollo è do vuta nella misura di lire cento per ogni milione di lire o frazione. Nei confronti degli istituti di credito costituiti ai sensi del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, del regio decreto- legge 13 novembre 1931, n. 1298, della legge 22, giugno 1950, n. 445, dell'articolo 17
esaminarlo in sede referente, udito il parere della Commissione B i lancio. Il 22 giugno la I I Sottocommissione della Commissione B i lancio, riunitasi per discutere il disegno di legge, decideva di rin viare la decisione in attesa di ulteriori elementi di giudizio da for nirsi dal Governo.
della legge 25 luglio 1952, n. 949, della legge 13 marzo 1953, n. 208, della legge I l aprile 1953, n. 298, e della legge 31 luglio 1957, n. 742, l’imposta di abbo namento è sostitutiva anche delle tasse e delle imposte indirette sugli affari relative agli altri atti da essi compiuti in conformità delle norme legislative che li hanno costituiti e degli statuti, con esclusione delle tasse sugli atti giu diziari, degli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari e del bollo sulle cambiali, per il quale si applica quanto sopra disposto ;
6) dell'imposta di ricchezza mobile categoria A sugli interessi passivi relativi alle obbligazioni emesse nonché ai buoni fruttiferi ed ai certificati di deposito per finanziamenti a medio termine, emessi con scadenza non inferiore a quattro anni. Tali buoni e certificati sono soggetti all’imposta sulle obbli gazioni. Se i buoni e certificati vengono rimborsati prima di quattro anni dalla emissione, nell’esercizio in cui il rimborso avviene è dovuta l’imposta di ric chezza mobile categoria A su tutti gli interessi corrisposti dalla data di emis sione del buono o certificato, fermo restando il pagamento dell’imposta sulle obbligazioni ».
Art. 2. — Nella determinazione del reddito imponibile di categoria B gli istituti, le sezioni e le aziende indicate nel primo comma dell’articolo 1, possono operare per ciascun esercizio una detrazione globale per rischi e perdite fino allo 0,40 per cento dell’ammontare dei crediti esistenti alla fine dell’esercizio per finanziamenti a medio e a lungo termine da essi effettuati.
La parte della detrazione globale che eccede le perdite che nel corso del l’esercizio si sono verificate sui crediti a medio e a lungo termine, deve venire accantonata e deve essere iscritta in apposita voce del bilancio. In mancanza dell’accantonamento e dell’iscrizione in bilancio, la detrazione non è consentita.
La detrazione globale è consentita sino al limite massimo dello 0,20 per cento dell’ammontare dei crediti se l’accantonamento previsto dal comma pre cedente ha raggiunto il 5 per cento dei crediti a medio e lungo termine esistenti alla fine dell’esercizio e non è ulteriormente consentita se l’accantonamento ha raggiunto il 10 per cento dei crediti.
Se in un esercizio le perdite sui crediti a medio e a lungo termine supe rano la detrazione globale consentita per l'esercizio medesimo, la loro copertura deve avvenire con utilizzo dell'accantonamento costituito negli esercizi prece denti.
Se in un esercizio l’ammontare delle perdite eccede la detrazione globale consentita per l’esercizio e l’accantonamento costituito negli esercizi precedenti, l’eccedenza è ammessa in detrazione in aggiunta della detrazione globale.
Le somme destinate a scopi diversi da quello per il quale l'accantona mento è consentito entrano a comporre il reddito imponibile di categoria B dell’esercizio nel quale cessano di essere comprese nello speciale accantona mento.
Art. 3. — Gli istituti, le sezioni e le aziende, indicati dall'articolo 1, devono dichiarare annualmente le somme sulle quali si commisura l’imposta di ab bonamento dovuta per l’esercizio precedente.
La dichiarazione deve essere presentata entro trenta giorni dall’approva zione del bilancio e, in mancanza, entro un mese dalla scadenza del termine per l’approvazione.
La dichiarazione deve essere presentata in duplice copia, ciascuna delle quali deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, dal direttore generale e
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25. Programma por la rinascita della Sardegna.
A l Senato il disegno di legge 1408, d ’ iniziativa del Presidente del Consiglio, intitolato « Programma straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione del- l’ art. 13 della legge costituzionale 20 febbraio 1948, n. 3 » (si v. questa Rivista, 1961, I , pag. 248) veniva esaminato in sede consul tiva il 12 aprile e il 17 maggio dalla Commissione Agricoltura, il 3 * il
dalla persona preposta alla contabilità. Alla dichiarazione devono essere alle gate copia del bilancio e del conto profitti e perdite e copia del verbale della deliberazione di approvazione con dichiarazione di conformità apposta dal segretario.
La dichiarazione deve essere presentata all’ufflcio del registro nella cui
circoscrizione gli istituti, le sezioni o le aziende di credito hanno la loro sede legale e, dove esistono più uffici del registro, a quello degli atti pubblici e, per gli istituti, le aziende o le sezioni che hanno sede legale in Roma, all’Ufficio delle concessioni governative di Roma.
L’Ufficio restituisce al contribuente un esemplare della dichiarazione tra scrivendovi l’ammontare dell’imposta che risulta dovuta sulla base di essa, ed il contribuente deve provvedere al pagamento in unica soluzione entro trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione.
Per l’accertamento in rettifica degli imponibili non esattamente dichiarati, per l’accertamento d’ufficio degli imponibili omessi, per le sanzioni in caso di omessa o di infedele o incompleta dichiarazione, per la riscossione, per le con testazioni e per quanto altro riguarda l’applicazione dell’imposta annua di ab bonamento, trovano applicazione le norme valevoli in materia di imposta di registro.
Ar t. 4. — Sono abrogate le disposizioni di legge aventi per oggetto parti colari trattamenti tributari di esenzione o di abbonamento per istituti, se zioni o aziende che esercitano il credito a medio e lungo termine, e le dispo sizioni aventi per oggetto particolari trattamenti tributari per le operazioni di credito a medio e a lungo termine o per ogni altra operazione di credito speciale.
Nulla è innovato in ordine ai trattamento tributario del credito agrario, salvo che l’abbonamento previsto dall'art. 21 del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dalle successive modificazioni, comprende anche l’imposta generale sull'entrata sugli interessi derivanti dalle operazioni di credito agrario e non comprende la imposta di ric chezza mobile categoria B. L’articolo 2 della presente legge si applica, con rife rimento ai crediti derivanti dall’esercizio del credito agrario, anche nei con fronti degli istituti, sezioni e aziende indicati dal citato articolo 21 e dalle successive modificazioni.
Art. 5. —- Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano :
а) per quanto riguarda l’imposta di abbonamento e la imposta di ric
chezza mobile di categoria B, dall’esercizio sociale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
б) per quanto riguarda l’imposta di ricchezza mobile categoria A, sugli interessi passivi il cui pagamento scade dopo l’entrata in vigore della presente legge ;
c) per quanto riguarda l’imposta generale sull'entrata, sugli interessi attivi e sugli altri ricavi il cui pagamento scade dopo l’entrata in vigore della presente legge ;
d) per quanto riguarda le altre imposte indirette e le tasse, dal primo
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maggio dalla Commissione Industria, il 4 maggio dalla Commis sione Finanze e Tesoro, il 10 maggio e il 27 giugno dalla Giunta Consultiva per il Mezzogiorno, il 22 giugno dalla Commissione L a voro. Tutte le Commissioni decidevano di dare parere favorevole (con osservazioni la Commissione Finanze e Tesoro). Il 17 maggio e l ’8, il 9 e il 27 giugno il disegno di legge veniva invece esaminato in sede referente dalla Commissione Presidenza del Consiglio e Inferno, senza ancora giungere all’approvazione definitiva.
26. Proprietà contadina.
L ’i l aprile il disegno di legge d’iniziativa governativa, intito lato « Piano quinquennale per lo sviluppo dell’ agricoltura », noto come « piano verde », già approvato dalla Camera (si v. questa R i vista, 1961, I , pag. 248) veniva trasmesso al Senato, ove assumeva il n. 1513. Il 20, il 21, il 27, il 28 aprile e il 3 maggio la Commissione Agricoltura esaminava in sede referente il disegno di legge, deci dendo di suggerire a ll’Assemblea l ’approvazione senza emenda menti. Esaminavano anche il disegno di legge, in sede consultiva, la Giunta Consultiva per il Mezzogiorno (il 19 e il 28 aprile), che ap provava un parere esprimente perplessità, e la Commissione F i nanze e Tesoro (il 4 maggio), che deliberava di dare un parere favorevole con alcune osservazioni. Il disegno di legge veniva infine discusso il 17, il 18, il 19, il 22, il 23, il 24, il 25 e il 26 maggio dall’assemblea, che lo approvava senza modifiche (16).
27. Provvedimenti a favore della Città di 'Napoli.
Il 13 aprile la Commissione della Camera per l ’ esame del di