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Se queste osservazioni sono corrette, la tesi iniziale del Galbraith secondo la quale le misure monetarie e fiscali antinflazio

10. Per quanto, forse, la soluzione prospettata dal Progetto Bozzi si presenti più semplice di altre pur ipotizzabili, essa non sem

4.3.1. Se queste osservazioni sono corrette, la tesi iniziale del Galbraith secondo la quale le misure monetarie e fiscali antinflazio

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favore delle grandi imprese oligopolistiche, sembra valida non solo nell’ambito del semplice (e tuttavia efficace) schema di oligopolio a cui il Galbraith si riferisce, ma anche nell’ambito del più elaborato modello del Baumol. D ’altro canto, la tesi ulteriore del Galbraith secondo la quale le misure monetarie esercitano una discriminazione maggiore che le misure fiscali antinflazionistiche, lascia adito ad a l­ cune riserve: e ciò tanto muovendo dalla teoria dell’oligopolio for­ mulata dal Baumol quanto (sebbene forse in misura minore) muo­ vendo da quella accolta dal Galbraith.

L A P E N A P E C U N IA R IA N E L D IR IT T O T R IB U T A R IO Riflessioni

sulla etilica alla integrale applicazione dei principi di diritto penale.

So m m a r i o : I ) Pr e m e s s a. — I I ) As p e t t i g e n e r a l i. — I I I ) Lac r i t i c a a l l'a p p l i­

c a b i l i t à DELLE NORME CIVILI. --- IV) LA CRITICA ALL’APPLICABILITÀ DELLE

NORME PENALI. — V) SULLA NATURA DELLA PENA PECUNIARIA : 1) Omessa

considerazione di norme scritte ; 2) Irrilevanza della solidarietà nell’obbligo di pagare la pena pecuniaria ; 3) Carattere personale della pena pecunia­ ria e impossibilità di considerare il correlativo diritto della finanza come

diritto subiettivo sul patrimonio del trasgressore :

a)

la pena pecuniaria

non ha funzione satisfattoria ; 6) l'imputabilità del trasgressore quale re­ quisito necessario per la irrogazione della pena pecuniaria ; c) impossibilità di attribuire alla pena pecuniaria natura diversa, a seconda che la si con­ sideri durante o dopo l’irrogazione. — VI. Su l l a prescrizio ne della pena pe cu n ia ria: 1) Generalità ; 2) Gli atti interruttivi della prescrizione fino alla irrogazione; 3) La legge n. 4 non prevede due termini di prescrizione uno per l’illecito, l’altro per la pena pecuniaria ; 4) Non è configurabile un secondo termine di prescrizione suscettibile di essere interrotto indefinita­ mente neanche a seguito della interruzione prodotta dal provvedimento definitivo che irroga la pena pecuniaria ; 5) L’ingiunzione per la riscossione della pena pecuniaria non produce l’interruzione del corso della prescri­ zione ; 6) Termine massimo per la prescrizione della pena pecuniaria e la potestà della finanza di procedere alla riscossione. — VII) Su l l a natura

DELLA DECISIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE RISPETTO ALL’ILLECITO DI

INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DEL VALORE O DELL’ENTRATA : 1) Osservazioni

generali ; 2) L’art. 21 della legge n. 4 e la violazione per insufficiente dichia­ razione del valore o dell’entrata ; 3) La decisione delle commissioni rispetto aH’illeeito di insufficiente dichiarazione non può essere considerata come condizione di punibilità.

1. Premessa

Sulla natura e sulla prescrizione della pena pecuniaria nel di­ ritto tributario è apparso uno studio di S. Mu s u m e c i (1), il quale ci offre il destro di ribadire principi che già abbiamo ampiamente il­ lustrato (2), tenendo conto delle critiche che in tale studio sono state fatte, e soprattutto ci offre la occasione di constatare, ancora una

(1) S. Mu s u m e c i, Gli atti interruttivi della preterizione della pena pecu- cuniaria negli illeciti tributari, Dir. e prat. trib., 1960, 293 e 332.

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volta, la necessità di accettare la tesi da noi sostenuta — quella, cioè, dell’ applicabilità delle norme di diritto penale per tutta la di­ sciplina degli illeciti tributari puniti con la pena pecuniaria — , per­ chè è la sola ermeneutica che resta ancorata alla legge e alla volontà del legislatore del 1929, e che consente di risolvere tutte le questioni in modo armonico e senza contraddizioni (3).

Sviluppando la propria indagine, l ’Autore svolge un esame cri­ tico per l ’applicabilità delle norme penali nella disciplina della pena pecuniaria, per giungere ad una soluzione eclettica. Il suo pensiero, in sintesi, è il seguente : la pena pecuniaria è una pena e come tale deve essere irrogata — secondo, cioè, un procedimento identico a quello penale, nel quale l ’autorità proposta si deve avvalere dello stesso potere discrezionale di irrogare la pena che spetta al giudice penale, in base alla gravità della violazione e alla personalità del tra­ sgressore — ; una volta irrogata, però, la pena medesima diventa una obbligazione civile, cioè, un diritto dell’amministrazione finanziaria sul patrimonio del trasgressore « sorgente dai diritti subbiettivi v’ o lati ».

Proiettando su questa costruzione i principi della prescrizione, egli sostiene che il termine, stabilito dalla legge in cinque anni, du­ rante il procedimento per la irrogazione può essere interrotto da que­ gli atti che correlativamente nel procedimento penale interrompono la prescrizione della potestà punitiva dello Stato e dopo la irroga­ zione può essere interrotto dagli atti che interrompono il corso della prescrizione in materia civile.

Lo studio si conclude con una breve analisi della natura della decisione delle commissioni tributarie rispetto alla violazione per in ­ sufficiente dichiarazione del valore o dell’ entrata imponibile e con 1 assunto che tale decisione sia da considerarsi una condizione di pu­ nibilità.

A nostro parere — confortati, come fermamente crediamo, dalla legge —, non è possibile attribuire alla pena pecuniaria una natura anfibia (sarebbe, ad un tempo, una pena e un diritto subbiettivo

na-(3) Come era inevitabile, il Musumeci è stato indotto all’esame della

natura della sanzione in discorso dalla ricerca della disciplina della prescri­ zione della sanzione stessa, perchè è proprio sul terreno della prescrizione che l’interprete è costretto a stabilire in via pregiudiziale quale è la natura della pena pecuniaria. E, infatti, egli non tratta separatamente prima della natura della sanzione e poi della prescrizione della medesima, ma, ricercando la disci­ plina della prescrizione, risale alla natura della pena pecuniaria.

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scente dalla lesione dei diritti violati — praticamente diritto al ri­ sarcimento del danno — ) e, per tale ragione, non è neanche possibile ammettere una disciplina della prescrizione della pena pecuniaria pur essa anfibia (per un certo tempo sarebbe regolata dalle norme di diritto penale e, poi, da quelle civili).

In queste note metteremo in evidenza i motivi che non consen­ tono di accettare le soluzioni date (4).

I I . Aspetti generali

1. A chi dà uno sguardo panoramico allo studio citato, non