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Per rispondere adeguatamente ai quesiti propostici, è d’uopo passare in breve rassegna i princìpi affermati dalla giurisprudenza e

RASSEGNA DI PUBBLICAZIONI RECENTI

II. Per rispondere adeguatamente ai quesiti propostici, è d’uopo passare in breve rassegna i princìpi affermati dalla giurisprudenza e

dalla dottrina in tema di interpretazione, e vigente l’art. 43 del T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401. Tali princìpi sono egregiamente delineati dal Giannini (1).

In sostanza la norma, com’era formulata nell’art. 43 del T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401, deriva la propria giustificazione dalla originaria concezione della imposta fondiaria intesa come onere reale connatu­ rato al fondo, cosicché il relativo diritto impositivo dello Stato « è stato configurato da alcuni e continua ad essere considerato dalla comune giurisprudenza, non come un semplice diritto di credito, ma come un diritto reale, o più specificatamente, come un diritto di cre­ dito commisto ad un elemento di carattere reale... Nel tributo fondiario, 1

(1) À. D. Gia n n in i, Istituzioni di diritto tributario, Giuffrè, Milano,

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qualunque m o d o risulti passata la proprietà a persona diversa da quella iscritta a ruolo.

Al riguardo, la scrivente osserva che, attesa la sua generica formula-percio, il rapporto fra lo Stato ed il contribuente assumerebbe una nguia intermedia fra Vobbligatio propter rem e l’onere reale...»

Cosicché potè essere affermato dalla Suprema Corte che « il tri­ buto fondiario colpisce la cosa come un prelevamento sul prodotto onde il fondo è considerato obnoxio al tributo, e la persona lo deve m quanto ha la proprietà e il godimento del fondo stesso, proprietà e godimento che la legge presume, come una presunzione assoluta per la intestazione nei ruoli » (2). E più recentemente che «tra il credito erariale e l’immobile gravato da imposta fondiaria si stabilisce un nesso reale che consente di perseguirlo, anche se sia passato in pro­ prietà di persona diversa dall’originario debitore di imposta rimasto intestatario del ruolo catastale » (3). In dottrina, sino alla emanazione del T.U. 29 gennaio 19o8, n. 645, si può notare un orientamento pre­ valentemente concorde con l’indirizzo della giurisprudenza (4).

In particolare lo Scandale (5) sembra riaffermare i princìpi con­ nessi con l ’asserito carattere reale dell’imposta fondiaria, anche in sede di applicazione dell’art. 232 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645.

Per altro il Giannini (6) aveva già posto in evidenza come « nel-I ordine giuridico l ’imposta sui terreni (e quindi anche sui fabbricati) colpisce questa speciale fonte di reddito allo stesso titolo che ogni altra inquadrandosi nel sistema generale di imposizione di ogni spe- cie di reddito, e dando vita, come ogni altra imposta, ad un rapporto giuridico di credito tra lo Stato ed il contribuente ».

*} P1'incìpi Statuiti nell’art- del T.U. 17 ottobre

, ’ n' 1401’ ne derivano, secondo l’Autore, le seguenti conseguenze: la norma aveva un duplice contenuto, sostanziale e processuale. Sotto II ? I-° Ì Ì ’,® ostanziale essa implicava la sussistenza di una garanzia reale dell obbligazione tributaria, simile all’ipoteca ed al pegno

Sotto il secondo profilo, essa implicava invece un criterio di legit­ timazione passiva del processo esecutivo esattoriale nei confronti cioè del solo debitore iscritto a ruolo anche se la proprietà od il possesso dell immobile fossero passati a persona diversa (soggetto quindi del- ,esproprio, il contribuente iscritto a ruolo; oggetto dell’esproprio, 1 immobile anche se passato in proprietà del terzo), e ciò indipendente­ mente dai soggetti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, cioè,

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zione, la n orm a del t.u. 1958 ha in teso a b b ra ccia re tutti i ca s i di trasm is­ sione della proprietà im m obiliare, non esclusa quin di quella che trae origin e da un giu d izio di espropriazione.

come precisa l’Allorio (7), dai so g g etti della lite clxe, dal lato passivo, sono gli obbligati lim itati e cioè gli attuali proprietari o possessori. Pertanto, secondo l’Allorio, la norma, dal punto di vista processuale, configurava una ipotesi di in terposizion e processu ale tributaria nella quale, la non coincidenza tra soggetto della lite e soggetto del rapporto processuale non è palese, ma dissimulata, come avviene ad es. nel caso di continuazione, da parte dell’esattore, dell’espropriazione nei con­ fronti degli eredi, sino al momento in cui all’esattore medesimo giunga notizia ufficiale della morte del contribuente iscritto a ruolo e della identità delle persone degli eredi.

Da queste premesse si possono già dedurre le seguenti conse­ guenze: La norma dell’art. 43 del T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401, nella propria dizione letterale, induceva effettivamente ad una interpreta­ zione coerente con una concezione prevalentemente realistica della imposta fondiaria. Tuttavia l’evoluzione dottrinale del diritto tributario, secondo cui il rapporto sorgente dalla imposizione fondiaria si inqua­ dra nel diritto obbligatorio al pari delle altre imposte sul reddito, portava, già prima della emanazione del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, a mitigarne la rigidezza in sede di pratica applicazione. Se ne deve pertanto dedurre che l’art. 232 del citato T.U., con la propria più semplice formulazione, abbia inteso tradurre in termini di diritto positivo gli orientamenti attuali della dottrina finanziaria, innovando, in conseguenza, sia pure parzialmente, ai princìpi statuiti col citato art. 13 del T.U. 17 ottobre 1922, n. 1101 (per altro esplicitamente abrogato), come meglio vedremo, rispondendo al secondo quesito.

III. Orbene, secondo il nostro parere, l’esatta identificazione del significato della norma di cui all’art. 232 del vigente T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, della sua finizione e dei conseguenti effetti, è tanto più necessaria in quanto ne può derivare, tra l’altro, una precisa distin­ zione dal privilegio previsto dall’alt. 2771 c.c. Non infrequente infatti si palesava, in sede di applicazione dell’abrogato art. 43, da parte della dottrina e della giurisprudenza, una certa confusione nell’ordine delle due disposizioni.

È ovvio inoltre che nessuna confusione può farsi fra la norma dell’art. 232 e la norma dell’art. 196 (già art. 13 r.d.l. 7 dicembre 1942, n. 1418) la quale prevede la respon sabilità solidale dei nuovi proprie­ tari di immobili ed i nuovi titolari di diritti reali immobiliari, con i precedenti, per l’imposta iscritta a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo posteriore alla data del titolo che serve di base alla voltura catastale.

In quest’ultima ipotesi infatti, il nuovo proprietario o titolare di diritti reali immobiliari risponde personalmente, cioè con tutti i propri

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È da rilevare inoltre che, secondo quanto stabilito dall’art. 586 c.p.c., in caso di trasferimento di immobile per asta pubblica s i e s t i n g u o n o i d i r i t t i d e i t e r z i c h e r i s u l t a n o i s c r i t t i o t r a s c r i t t i; e ciò perchè i rispettivi titolari

beni, dell’imposta afferente il periodo successivo al titolo formale di trapasso della proprietà o dei diritti reali, mentre die nell’ipotesi confi­ gurata nell’art. 232, il nuovo proprietario risponde limitatamente (8) al valore della proprietà dell’immobile sul quale grava l’imposta iscritta a ruolo per l’anno in cui è avvenuto il passaggio di proprietà e per l’anno precedente.

Può pertanto cumularsi, in ipotesi, la responsabilità di cui al- l’art. 196 con la responsabilità patrimoniale limitata di cui all’art. 232 per 1 imposta iscritta a ruolo per il periodo dell’anno, successivo alla data del titolo di trasferimento.

(8) Secondo I’ Al l o r i o ( o p . c i t .. pagg. 152 e segg.) nell’ipotesi conside­ rata daffari. 43 T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401, ora art. 232 T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, si attua « la figura della o b b l i g a z i o n e d i p e n d e n t e l i m i t a t a , del- l’obbligazione tributaria, cioè, la cui garanzia è costituita da un determinato bene dell’obbligato, di solito per una speciale relazione di quel bene con la situazione base del tributo, escluso invece dalla garanzia il restante patri­ monio dell’obbligato.

Inoltre, secondo l’opinione dell'Autore ( o p . c i t ., pag. 153, in nota 65), l’art. 43 del T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401 veniva sostanzialmente a stabilire i limiti del d i r i t t o d i s e g u i t o non previsto per il privilegio immobiliare dal­ l’art. 2771 cod. eiv.

A nostro parere quest’ultima affermazione non può accogliersi senza ri­ serve. qualora si consideri che a stretto rigore il diritto di seguito è conse­ guente ad ogni privilegio speciale e pertanto anche al privilegio ex art. 2771 cod. civ. Semmai potrebbe affermarsi che la norma dell’art. 43 T.U. 17 ot­ tobre 1922, n. 1401, avesse la funzione di a m p l i a r e siffatto diritto di seguito ai diritti a n t e r i o r m e n t e costituiti. Tuttavia, se solo si considerino i d i v e r s i l i m i t i t e m p o r a l i che circoscrivono i crediti garantiti dalle due norme (art. 2771 cod. civ. ed ex art. 43 T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401), dovrebbe trarsene la conseguenza che la funzione dell’art. 43, nell’intenzione del legislatore, non fosse stata propriamente quella di configurare il diritto di seguito del privi­ legio immobiliare. La verità si è, a nostro parere, che l’art. 43, collocato nella legge di riscossione, aveva una funzione prevalentemente processuale, diversa ed autonoma dal privilegio immobiliare, nonostante le possibili interferenze ed integrazioni.

È da aggiungere che tale norma traeva la propria giustificazione, come si è visto, da una concezione propriamente r e a l i s t i c a dell’imposta fondiaria ed aveva particolarmente lo scopo di riaffermare la persistenza del potere

d e q u o anche nella ipotesi di espropriazione forzata.

Per vero è da osservare che, nella nuova formulazione dettata dall’art. 232 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, la norma ha perduto fondamentalmente la propria ragione autonoma di essere.

Od almeno essa consiste in ciò, di investire l’Esattore del potere di espro­ prio in mani del terzo, ancorché il credito non sia assistito dal privilegio immobiliare, sia anche cioè semplicemente chirografario, legittimando l’azione in base al titolo esecutivo semplicemente i n t e s t a t o a l d e b i t o r e i s c r i t t o a r u o l o . ^11 questi limiti tuttavia sembra evidente che la norma appaia estensiva ormai più della responsabilità solidale del nuovo proprietario che del privilegio im­ mobiliare, in altri termini, integri il principo della responsablità solidale illimitata col criterio della r e s p o n s a b i l i t à d i p e n d e n t e l i m i t a t a , come proprio sostiene l’Allorio.

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attraverso la pubblicità dei relativi atti negoziali, vengono a conoscenza del giudizio di espropriazione al quale sono chiamati appunto a partecipare per fare valere i diritti stessi. In tale ipotesi la pubblicità ha efficacia costitutiva

Per quanto riguarda il privilegio di cui all’art. 2771 c.c., differente se ne rivela anzitutto l’oggetto in confronto alla responsabilità patri­ moniale ex art. 232.

Il privilegio infatti incide su tutti gli immobili del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote, e sopra i frutti, i fìtti e le pigioni degli stessi immobili, ivi compreso l’immobile al quale il tributo si riferisce, mentre che la responsabilità limitata di cui all’art. 232 incide soltanto su quest’ultimo immobile.

Inoltre il privilegio è istituito a garanzia dei tributi fondiari (e relative sovraimposte) iscritti nel ruolo deiranno in cui si procede, con riferimento cioè all’anno nel quale avviene la trascrizione dell’av­ viso di asta dell’esattore (9) e dell’anno precedente, mentre che la re­ sponsabilità limitata di cui all’art. 232 è istituita per garantire i tributi fondiari « dovuti per l’anno in- cui è avvenuto il passaggio di proprietà», con riferimento cioè alla data effettiva dell’atto di trasfe­ rimento, « e per l’anno precedente » (10).

Per effetto dell’art. 211 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, i privilegi si intendono inoltre riferiti alle imposte iscritte nei ruoli ordinari (I e II serie), speciali e straordinari, fermo restando, quando si procede per imposte relative a periodi di imposta anteriori agli ultimi due (ex ruoli suppletivi), il limite fissato dal 3° comma dell’art. 2771.

Ne consegue che, avvalendosi l ’esattore del potere espropriativo di cui all’art. 232 per il recupero dell’imposta fondiaria dovuta per l’anno in cui è avvenuto il passaggio di proprietà, e per l’anno precedente, tale imposta è assistita dal privilegio di cui all’art. 2771 in tanto in quanto sia stata iscritta nei ruoli dell’anno in cui l ’esattore procede e dell’anno precedente (11).

In tal caso gli effetti del privilegio si cumulano con quelli deri­ vanti dalla garanzia reale ex art. 232 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, nel senso che il privilegio, quale forma di preferenza nella distribu- 9 10 11

(9) Cassazione, 11 marzo 1942, in Giustizia trib., 1943, 16.

(10) Per una chiara e attuale disamina circa i caratteri differenziali del privilegio ex art. 2771 cod. civ. e la « speciale garanzia reale » già disci­ plinata dall’art. 43 del T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401, vedi V. An d r ìo l i, in

Commentario del codice civile a cura di A. Scialoia e G. Branca, II ed., Za­

nichelli, 1960, pagg. 243 e segg.

Cfr. M. Pu g l i e s e, Istituzioni di diritto finanziario, Diritto tributario,

Cedam, Padova, 1937, pag. 3 ; contr. Bian c h i, Dei privilegi e delle cause di prelazione del credito in generale, in II Diritto Civile italiano secondo la dot­ trina e la giurisprudenza, a cura di P. Fiore e B. Brugi, parte VII, Utet, 1924, II ed„ pag. 650 ; Ciiikoni, Trattato dei privilegi delle ipoteche e del pegno.

Bocca. Torino, 1917-1918, I I ed., voi. I, pag. 333 ; F. Feebaija, Trattato di Diritto Civile Italiano, Atheneum, Roma, 1921, voi. I, pag. 452.

(11) Vedi De An g e l i s ed altri, Testo unico delle leggi sulle imposte

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del diritto dì prelazione, mentre nel caso prospettato il diritto dell’esattore

non ha bisogno di particolari formalità agli effetti della sua legale costitu­ zione e nasce quindi insieme al credito d’imposta per garantirne la riscossione. zione del prezzo, finisce con l’essere opponibile anche ai creditori del nuovo proprietario dell’immobile (12).

Stabiliti così sommariamente gli elementi differenziali del privi­ legio, dalla responsabilità solidale e dalla responsabilità limitata del terzo o estensione del potere espropriativo esattoriale, sarà più agevole dare ragione del significato, della funzione e dei limiti di applicazione della norma di cui all’art. 232 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645.

Orbene non v’è dubbio che la facoltà dell’esattore di espropriare l ’immobile per il quale l ’imposta immobiliare è dovuta anche se pas­ sato in proprietà del terzo, e cioè nelle mani del nuovo proprietario, può inquadrarsi sistematicamente nella disciplina di tutela dei diritti, come mezzo speciale di tutela del credito d’imposta fondiaria previsto dalla legge speciale. Invero è principio di diritto comune (art. 2740 c.c.) che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i propri beni (responsabilità patrimoniale) e tale responsabilità costi­ tuisce quella garanzia generica delle obbligazioni che si distingue dalle garanzie specifiche o garanzie reali vere e proprie come il pegno e l’ipoteca od i privilegi speciali non iscritti (13).

La norma dell’art. 232 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, ex art. 43 del T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401, stabilisce per l’appunto una garanzia specifica, la quale tuttavia si differenzia dai diritti reali di garanzia veri e propri in quanto questi ultimi, nel concorso dei creditori, costi­ tuiscono altresì delle cause legittime di prelazione, ciò che a rigore non si può affermare per la garanzia sorgente dalla norma medesima. Come causa vera e propria di prelazione soccorre infatti l’art. 2771 c.c. in quanto ne sussistano i presupposti.

La tesi è coerente con la moderna concezione della imposta fondiaria quale diritto obbligatorio e sostanzialmente si pone in armonia con le considerazioni svolte dal Giannini (14) e dall’Allorio (15), sia dal punto di vista sostanziale, sia dal punto di vista processuale, secondo che abbiamo accennato nelle- premesse.

Più specificamente la norma si inserisce nel sistema di tutela giu­ risdizionale dei diritti (artt. 2907 e segg. c.c ), e trova corrispondenza nel principio stabilito dall’art. 2910, 2° comma per cui il creditore può fare espropriare anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito, con questa differenza che, mentre nel rito comune l’esproprio in mani del terzo (ove, per altro, legittimato passivo è il terzo) presuppone la sussistenza di un diritto reale di garanzia vero 12 13 14 15

(12) Cfr. V. An drioli, in Commentario, cit., pag. 246.

(13) Vedi per il concetto di responsabilità patrimoniale come mezzo di

tutela del diritto del creditore, V. Andrioli, in Commentario, cit., pagg. 1 e segg. : S. Satta, Diritto processuale civile, Padova, 1959, pagg. 427 e segg,

(14) Vedi A. D. Gia n n in i, cit., pagg. 65 e segg.

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Da ciò discende che è da escludersi qualsiasi possibilità di estinzione del diritto per effetto di un giudizio di espropriazione.

Al medesimo risultato si perviene nella considerazione della realità del e proprio come il pegno o l’ipoteca, nel rito fiscale (ove legittimato passivo è il debitore iscritto a ruolo) la garanzia si esaurisce e si identifica nella stessa norma che facoltizza l’esattore a procedere, e ciò è invero sufficiente stante le caratteristiche dell’esproprio esatto­ riale semplicemente controllato dall’Autorità giudiziaria, tranne clic nella fase sattisfattiva vera e propria nella quale può occorrere la sus­ sistenza di un diritto di prelazione per vincere il concorso di altri cre­ ditori (art. 239 T.TT. 29 gennaio 1958, n. (545).

Ne discendono le seguenti conseguenze:

1) che, inserita nel procedimento espropriativo, la norma attri­ buisce all’esattore tutti quei poteri di iniziativa che sono propri della procedura esecutiva privilegiata, e quindi previsti dalla legge speciale, in armonia all’ordinamento comune ove la legge speciale non vi deroghi (art. 200) (esproprio in virtù del ruolo esecutivo e previa notifica del­ l ’avviso di mora (artt. 200, 201), surroga dell’esattore nel procedimento espropriativo già iniziato (art. 205), trascrizione dell’avviso di vendita anteriore alla notifica anche al nuovo proprietario (art. 234), vendita al pubblico incanto a cura dell’esattore, senza autorizzazione dell’Autorità giudiziaria (art. 202), ecc.);

2) che, in specie, i princìpi connessi alle garanzie reali (ipoteche e privilegi) valevoli nella esecuzione forzata a norma dell’art. 2910 c.c. (10) sono applicabili all’esproprio esattoriale ex art. 232 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 045, sia agli effetti di escludere i creditori ivi inter­ venuti dai diritti di prelazione iscritti dopo il pignoramento esatto­ riale o dai privilegi per crediti sorti dopo detto pignoramento, sia invece agli effetti di contestare legittimamente all’esattore da parte del terzo aggiudicatario dell’immobile a seguito di precedente espro­ priazione forzata, ai sensi dell’art. 208 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 61/5, il diritto di esproprio ex art. 232, ove l ’esattore medesimo non abbia esercitato il diritto di surroga durante il precedente esproprio e non abbia comunque potuto far ivi valere tempestivamente i diritti di pre­ lazione ex. art. 2771 c.c. a garanzia del credito di imposta.

IV. Dopo quanto premesso, riteniamo di essere in grado di rispon­