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che la costruzione (o impianto) tecnicamente organizzata sia galleggiante come mulini e ponti natanti, chiatte per draghe e grue,

RASSEGNA DI PUBBLICAZIONI RECENTI

C) che la costruzione (o impianto) tecnicamente organizzata sia galleggiante come mulini e ponti natanti, chiatte per draghe e grue,

e simili, anche se assicurate a punti fissi nel suolo.

Le disposizioni delle leggi fondamentali erano formulate evidente­ mente in modo da consentire una sempre più vasta applicazione a nuove industrie man mano che esse si affermavano. Il legislatore dava una prova di buona volontà porgendo esemplificazioni che, riferite al tempo, costituivano le affermazioni industriali più recenti (centrali elettriche’ telefoniche, radiofoniche), ma la giurisprudenza, cui incombeva l’onere di i ¡conoscere la simiglianza alle altre industrie, man mano che esse venivano ad affermarsi e passavano al suo vaglio, si è mossa molto lentamente e spesso contradittoriamcnte. * 1

tesi che esponiamo, del Gia n n in i: si ebbero successivamente conferme con le sentenze del S.C. 21 febbraio 1945, n. 915 e 5 giugno 1945, n. 40«.

(5) Il commento di Tordela e Roca del Ministero Finanze, stampato

al-1 uscita del nuovo Regolamento al-1936 dalla Stamperia Reale chiarisce: «A lla « indicazione normativa dei vari impianti galleggianti da considerarsi opificio « industriale (ponti soggetti a pedaggio, molini, ponti volanti, chiatte, bagni « natanti, scafe ecc.) risulta sostituita la dizione generica costruzioni aallea-

« giunti ». j j

_ 2 2 2 —

«fatturieri o industriali oltre quelli ai quali sono destinate, come officine « per la produzione del gas luce e della energia elettrica, forni, fonderie, fornaci « da laterizi e simili ;

« c) i ponti soggetti a pedaggio, i mulini, i bagni natanti, i ponti volanti,

Prima affermò come condizione essenziale 1’esistenza di una indu­ stria esercitata con meccanismi inamovibili (6) che trasformasse ma­ terie prime (7) affermazione poi negata da altre numerose decisioni (8), poi si riconobbe opifìcio allorché mediante processi tecnici si aggiunga nuovo valore a una determinata materia (9) mentre prodotti industriali vennero riconosciuti anche i beni immateriali che possono procurarsi e prodursi per soddisfare i bisogni e i processi come per esempio i tra­ sporti (10) e i servizi (11) o una attività che procuri utilità a terzi verso un corrispettivo (12).

(6) Min. Finanze 9 giugno 1937, Innocenti, Prefettura di Bologna, Rass.

trib., 1936, 160; ,,

Min. Finanze 4 aprile 1940, Gaspice, Prefetto Siracusa, Ras», trio.,

1940, 87; „

Min. Finanze 14 aprile 1942, Trezza, Prefettura Catania, Rass. trio.,

1942, 105;

Min. Finanze, Dir. Gen. Fin. Loc., 11 maggio 1949, Comune di Lucca, Prefetto di Lucca (Riv. trib. loc., 1949, 163, nota; Riv. trib. loc., 1949, 115);

Min. Finanze, Dir. Gen. Fin. Loc., 30 settembre 1950, n. 4834, soc. Trezza- Mineo (Giust. trib., 1951, 285; Amm. it., 51, 158; Rass. trib., 51, 115);

Min. Fin. Dir. Gen. Fin. Loc. 13 gennaio 1951, n. 3/2536, soc. Trezza, Prefetto di Firenze, Riv. trib. loc., 1951, 96; Imp. cons. e Imp. entr., 1951, 49;

Amm. it., 1951, 258 ;

Min. Finanze, Dir. Gen. Fin. Loc., 7 febbraio 19o3, n. 3/10508, Rizzo, Pref. Lecce e Lecciso, Amm. it., 1953, 338 ; Imp. cons. e Imp. entr., 1953, 132 ;

Riv. trib. loc., 1953, 192 ;

Decreto Ministro Finanze, Dir. Gen. Fin. Loc., 14 aprile 1954, n. 3/B/1151, Rie. Bellini, Riv. trib. loc., 1954, 1074 ;

Decreto Min. Finanze 5 gennaio 1955, n. 3/B/2913, Comune di Car- pignano Salentino c. Ingrosso, Riv. trib. loc., 1955, 1244;

Decreto Min. Finanze 10 novembre 1956, n. 3/B/2879, Comune di Imola c. soc. Frigoriferi Imolesi, Riv. leg. fise., 1957, 743.

(7) Min. Finanze 25 giugno 1935, Scarpati, Foro it.. 1935, III, 13.

(8) Min. Finanze, 26 agosto 1938, soc. an. Immobiliare e Agricola di

Milano, Trib., 1938, III, 62 ;

Min. Fin. Dir. Gen. Fin. Loc. 13 gennaio 1951, n. 3/2536, soc. Trezza, Mineo (Giur. trib., 1951, 285; Amm. it., 1951, 58; Rass. trib., 51, 115;

Min. Fin. Dir. Gen. Fin. Loc. 13 genaio 1951, n. 3/2536, soc. Trezza, Prefetto di Firenze, Riv. trib. loc., 51, 96; Imp. cons. e Imp. entr., 1951, 49;

Amm. it., 1951, 258.

(9) Min. Finanze 26 agosto 1938, soc. an. Immobiliare e Agricola Milano,

Trib., 1938, III, 62.

(10) Suprema Corte 17 genna.io-23 febbraio 1931 (Finanze contro Par­ ianti, in Riv. legisl. fiscale,1931, 9752 ; Corte d’appello di Napoli 16 maggio 1938,

Finanze contro soc. Docks Meridionali, in Riv. Leg. Fise., 1938, n. 1414/6).

(11) Suprema Corte Sez. I, del 4 maggio 1936 (in Giur. imposte dirette,

1936 n. 105 col. 391).

(12) Comm. Centr. 10 marzo 1956, n. 79929 (in Giur. imposte dirette,

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« le chiatte, le scafe e ogni altra costruzione galleggiante assicurata a punti « fissi al suolo.

« Nell’art. 40 del regolamento del 1936, però non si riscontra più la « menzione dei ponti a pedaggio, i quali d’altronde non potrebbero mai es- « sere parificati in via assoluta ad un’autostrada.

Prima si negò perfino alle ferrovie private (per quelle pubbliche vale la esenzione soggettiva) il carattere di opificio per. l’assenza di macchinari infissi (13) poi esso si riconobbe perfino dallo stesso Ministero. E attraverso tanto contendere vennero considerati opifici gli stabi­ limenti idroterapici, i doks, le torrefazioni di caffè, le stirerie e lavan­ derie moderne, le vasche per allevamento di pesci, gli stabilimenti enologici, le centrali telefoniche, gli oleodotti e metanodotti, i distri­ butori automatici di carburante, le stazioni radiofoniche, gli acque­ dotti, i silos.

Si ebbero ammissioni contrastanti per le segherie di legname, ne­ gazioni per una industria di manufatti in cemento senza meccanismi, per un laboratorio di carni suine con macliinario mobile e celle frigo­ rifere (mentre poi le celle frigorifere vennero affermate esenti); affer­ mazioni per gli stabilimenti tipografici, per gli stabilimenti avicoli, per­ le officine di buffetterie in cuoio, per laboratori di confezione in serie, laboratori vini, per gli essiccatoi tabacchi.

Una particolare riluttanza si manifestò invece per il gruppo di industrie concernente i trasporti. Dopo il caso accennato relativo alle ferrovie, si ebbe la negazione anche per le autorimesse, anche se con impianti e macchinari fissi, per le aziende di trasporto con automezzi ed impianti, per le filovie, per le strade e le autostrade.

La dottrina più recente, dopo l’ampio contributo del Gi a n n i n i (14) lungamente meditato, si è applicata attivamente al problema.

L’An t o n i n i (15) nella scìa del pensiero del Giannini ha sostenuto con argomenti che ci sembrano molto convincenti una distinzione tra strade e autostrade.

Il Ri g h i (16) lo contrasta ritenendo invece soggetta al tributo sia la strada che l’autostrada, considerate quali opere murarie che si dif­ ferenziano dalle altre solo perchè in esse la costruzione si svolgerebbe in senso orizzontale anziché verticale. Afferma pertanto, seguito anche da recentissima giurisprudenza amministrativa (V. D. Min. Fin. 29 dicembre 1960, n. 3/B /5366 in Tiiv. Leg. Fise., 27220/1961) che anche le strade comuni sono costruzioni edilizie, perciò soggette a imposta con­ sumo, illustrando l’argomento a contrariis già adotto dallo Scatà a so­ stegno di questa tesi e che si concreta in parole povere in questa affermazione : 13 14 15

(13) C.C. 17 gennaio 1940, n. 21279.

(14) Cfr. A. D. Gi a n n i n i, in questa Rivista, 1941, n. 1, parte I. (15) Su Dir. e pratica triti., 1958, II, 22 e segg.

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« Ma l’omissione dei ponti a pedaggio nelle costruzioni da considerare «com e opifici, fa vedere che il vero concetto legislativo di questi, agli effetti «d e ll’esenzione dall’imposta di consumo i materiali impiegati nelle costruzioni « o riparazioni di edifici industriali, è circoscritto a quelle costruzioni che «servono a industrie produttive e manufatturiere e alle porzioni di esse.

« Il legislatore, stabilito il campo di imposizione del tributo, ne determina la parte esente e nel determinarla ed affermarla la contrap­ pone alla parte residua che è soggetta; stabilendo dunque l’esonero delle strade poderali stabilì implicitamente che le altre strade fossero sog getto al tributo ».

L’argomento è serio ma il procedimento a contrarila non sembra si attagli molto alla legislazione tributaria spesso resa così imperfetta dalla difficoltà di abbracciare in corrette sintesi la materia soggetta o categorie di essa.

L’obbligo tributario sembra poi debba essere positivo e non deri­ varsi con criterio differenziale dalla considerazione dell’area di esen­ zione del tributo, anche se questa considerazione possa trovare qualche posto nel lavoro di interpretazione.

D'altro canto il procedimento indicato non sembra svolto in ter­ mini rigorosi dappoiché il legislatore pose quale area esente dal tributo le opere di bonifica e trasformazione agrària (art. 30 T.TJ.) e non le strade poderali che solo il regolamento previde, come specificazione, tra le opere di bonifica.

L ’argomento inoltre non sembra risolvere la questione se le strade dovrebbero essere tassate in sé e per sé come costituenti nella loro unità una costruzione edilizia, o invece per i materiali occorrenti alle opere d’arte in esse contenute che offrano quel carattere di costruzione edilizia generalmente loro riconosciuto.

La prima affermazione non era mai stata fatta prima d’ora nella pur elaborata dottrina e giurisprudenza. Anche la recente sentenza di Cassazione 19 aprile 1956 (su Diritto e Pratica Tributaria, n. 1, gen­ naio-febbraio 1956) afferma die non può considerarsi costruzione edi­ lizia una strada che importa la semplice formazione di un manto e di un impasto successivo che formi uno strato compatto, ma tassabili sono solo i materiali occorsi per le opere d’arte stradali quali muro di sostegno, parapetti, scarpata, ponti. E si comprende la difficoltà di accedere a diverso concetto se si considera che la materia oggetto della imposizione è la stessa per le imposte di consumo e per l ’imposta sui fabbricati, mentre mai fu affacciata da alcuno la pretesa di ritenere le strade soggette a quest’ultima imposta (fatte salve naturalmente quelle di demanio pubblico) nonostante i decenni di applicazione!

Avuto riguardo alle fonti della legge, modellata sull’imposta sui fabbricati, è opinione comune che, semmai le strade siano soggette al tributo, esse lo siano sol per quelle parti che, con comune cognizione, erano considerate « costruzioni edilizie » e cioè le opere d’arte (muri di sostegno, parapetti, scarpate, ponti) che fanno parte di ogni strada.

« Fra gli opifici saranno da comprendere certamente non solo il fabbri- « cato e lo stabilimento in cui i beni vengono prodotti e trasformati, bensì « anche i locali annessi al medesimo se pur solo per ricovero di operai « ult. cap. del citato art. 40) ; insomma tutto ciò che costituisce elemento

« accessorio ma necessario all’esercizio dell’industria.

In ordine alla tesi se l’autostrada rappresenti opificio industriale 10 stesso autore afferma, senza peraltro spiegarne i motivi, di ritenere insussistenti i tassativi requisiti previsti dall’art. 40 del Regolamento n. 1138: i motivi portati dalla richiamata sentenza della Suprema Corte del 1940 sembrano virtualmente richiamati in quelle righe anche se, per quanto verremo esponendo, non sembra che essi possano oggi avere più la stessa validità.

Lo Zingales (17) si è schierato invece in favore del riconoscimento della qualità di opificio agli impianti di un’impresa trasporti anche se non sono infissi, richiamando motivi e decisioni già assunti dalla giu­ risprudenza più autorevole.

Il Di Paolo (18) annotando con la singolare sua competenza ed espe rienza la decisione di C.C. 14 gennaio 1956, n. 76795 negante il carattere d i opificio a una filovia, afferma invece tale carattere e trova m odo di p recisare il suo pensiero che le a ttività preordinate alla produzione di beni come quelle rivolte alla produzione di servizi, possano rientrare nel concetto di opificio in du striale ogni qualvolta, utilizzando im pianti e m eccanism i fissi tecnicam ente m oderni, corrispon d an o alle finalità so­ praddette, e che il concetto di opificio tecnicam ente organizzato debba essere ra p p orta to alla natura e com plessità degli im pianti, anche se non si opera lina trasform azion e della m ateria.

Da ultimo, il problema delle autostrade è venuto ad imporsi alla attenzione sia degli studiosi che delle autorità pubbliche per l’impor­ tanza del fenomeno e per le importanti contestazioni cui ha dato luogo. 11 carattere surrogatorio delle ferrovie che l’autostrada comporta ba­ sterebbe a risolvere, da un punto di vista finalistico, la questione.

Lo sviluppo economico nazionale è condizionato dallo sviluppo del­ l’economia del sud e questo presuppone collegamenti celeri, sicuri e di basso costo realizzabili o con direttissime ferroviarie o con direttis­ sime autostradali. Le prime verrebbero pacificamente considerate opi­ ficio mentre questa qualità viene contestata alle autostrade: fondamen­ tale per la negativa è la sentenza del S.C. del 1940 riportata dalla decisione in Rassegna, mentre la giurisprudenza amministrativa ri­ sulta contrastante: nega la qualità di opificio la decisione di C.C. 13 gennaio 1936, n. 83433, l’ammette invece la decisione del C.C. 2 marzo 1938, n. 4329 in Giurisprudenza imposte dirette, 1938, 1577. Di poi, nu­ merose sono le sentenze tutte per la negativa, ma fanno tutte riferi­ mento a quella fondamentale del 19Jf0 che, se sollevò ampie critiche al 17 18

(17) Su questa Rivista, 1957, II, 297. (18) Su la Imposizione Diretta, 1958, 235.

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« Questo esercizio per altro deve sussistere per legittimare l’esenzione « la quale è stata concessa dal legislatore per i materiali suindicati (n. 6 « dell’art. 30 t.u. finanza locale) appunto con lo scopo di favorire le industrie « in genere nell’interesse superiore della Nazione.

« Se non vi è esercizio di industria vien meno l’applicabilità della esen- * il

suo apparire, sembrerebbe oggi del tutto inadeguata allo stesso svi­ luppo dato al concetto di opificio dalla sudata elaborazione giurispru­ denziale intervenuta.

Che la questione sia tutt’altro che pacifica è riconosciuto anche da recentissima giurisprudenza. La sentenza (inedita) del Tribunale di S. Maria Capita Vetere HO dicembre 1959-11 febbraio 1960 così si espri­ me: «V a subito affermato che questo Collegio per i contrasti sorti tra « dottrina e giurisprudenza e pel mutamento di indirizzo adottato con « l’ultima delle citate sentenze della S.C., ritiene la questione non an- « cora del tutto pacifica e degna di riesame ex novo, anche perchè essa « può ritenersi di attualità in relazione al recente incremento nella « costruzione di strade e autostrade... ».

Non si nega, riandando ai motivi della sentenza del S.C. del 1940 riportata dalla decisione in R assegna, che alla nozione comune di opficio come stabilimento industriale operante con meccanismi, l’autostrada re­ sista, ma tale resistenza cade allorquando si consideri la lettera e la finalità delle leggi, che vogliono agevolare tutte quelle costruzioni sta­ bili che hanno uno scopo nettamente industriale, intendendosi per in­ dustria sia la produzione, che la trasformazione, il deposito o il tra­ sporto, di merci come ogni altro servizio generale che, a ttraverso form e di moderna tecnica, risolva una sentita esigenza nel settore produttivo.

La maggiore perplessità è semmai quella del considerare l’auto­ strada come un edificio, una costruzione, ma questq affermazione è il presupposto ed il fondamento della pretesa tassabilità delle auto­ strade, mancando il quale esse sarebbero escluse dal tributo.

L’altro argomento secondo cui la eliminazione dei ponti soggetti a pedaggio dalla 3a categoria di requisiti del regolamento del 1936 abbia posto in evidenza la volontà del legislatore a richiamarsi ad una no­ zione di opificio più ristretta, risulta erron ea per le stesse istruzioni ministeriali che accompagnarono la legge, come si è avuto modo di ac­ cennare.

L ’autostrada non è un semplice mezzo per agevolare l’economia e lo sviluppo dell’industria, ma è un’industria essa stessa rivolta alla pro­ duzione di un servizio basilare, che è quello di ridurre i percorsi, gli attriti ed i rischi attraverso impianti, organizzati secondo la tecnica più moderna, p er il fine di rid u rre i costi delle merci e dei traffici e il loro pili facile ed intenso scambio.

Orbene risalendo alle tre categorie di requisiti dalla legge richiesti, l’autostrada rientrerebbe già nella prim a categoria come una costru­ zione destinata all’industria, esercitata anche con macchinari, anche se

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« zione, e un’autostrada non ha certamente in sè alcuna attitudine produttiva « (sia pure inteso il vocabolo “ produzione ” nel più largo senso) o trasfor- « matrice di beni, essendo destinata solo a facilitare il transito degli auto- « veicoli quali rapidi mezzi di trasporto di persone e di cose, secondo le « esigenze della moderna civiltà ». — Omissis.

questi non sono prevalen ti; e, in ogni caso, certam ente nella seconda come costruzione edilizia (ope legis) tecnicam ente organizzata, destinata ad una industria (produzione di servizi) e con una permanente e non revocabile destinazione industriale.

E ciò a p a ri grad o degli oleodotti, dei m etanodotti, degli acquedotti e secondo rafferm ata giurisprudenza (anche se sconcertanti talvolta ne risu ltan o le applicazion i) che a caratterizzare Vopificio sia non la esistenza di un tradizion ale stabilim ento con im pianti fissi (perchè poi non considerare im pian ti fissi l’insieme delle opere specialissim e del­ l ’a u tostra d a ?) ma un qu alsiasi apparato ind ustriale cioè produttore anche di beni im m ateriali e di servizi, anche se m ancanti del requisito della trasform azione delle merci, specie allorché non possa dubitarsi della perm anente sua destinazione per lo scopo industriale per cui fu creato.

Infine esse appaiono opifici q u ali grandi im pianti di tra sp orto, a p a ri grad o delle ferrovie, delle tranvie, dei m etanodotti, degli oleodotti, degli acquedotti e sembra m olto arduo sostenere validam ente una differenziazione tra essi (19).

Libero Beasi 19

(19) La recente legge 16 settembre 1960, n. 1013. a partire dal 18 novem­

bre 1959 ha assoggettato le autostrade concesse dall’A.N.A.S. ad una speciale imposta _ forfettaria, richiamando, per quanto non disposto, le norme di legge anteriori, tra cui quelle circa l’esistenza delle condizioni oggettive e sogget­ tive di esonero, onde la questione se le autostrade rivestano o meno il carat­ tere di opificio è una questione rimasta impregiudicata e tuttora valida.

M A S S I M A R I O

l . . DIRITTO FINANZIARIO COSTITUZIONALE E GENERALE

205. - Tassa di fabbricazione - Decreto pres. 22 dicembre 1954, n. 1217 - Legge delega relativa - Questione non manifestamente infondata. Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l’esame alla Corte costituzionale) l’eccezione di illegittimità del decreto pres. 22 dicembre 1954 n. 1217, perchè la proroga della delega legislativa di cui alla legge 20 dicembre 1952 n. 2385 è avvenuta successivamente alla scadenza del termine previsto dalla legge stessa ; e della legge delega 29 ottobre 1954 n. 1073, perchè approvata solo dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati.

Trib. Brescia, 20 marzo 1961 - Foro It.. 1961, 35.

Cfr. : App. Roma, 23 dicembre 1960, in questa Rivista, 1961, n. 107, con nota di richiami.

206. - Tributi locali - Tassa di occupazione del suolo pubblico - Art. 195 del testo unico finanza locale - Questione di illegittimità costituzionale - Non è manifestamente infondata - Rimessione degli atti alla Corte Costitu­ zionale.

Non appare manifestamente infondata la questione di illegittimità dell arti­ colo 195 del T.U.F.L., il quale in contrasto col principio sancito dall’art. 23 della Costituzione non fìssa alcun limite o concreto criterio per la fissazione delle tariffe relative alla tassa di occupazione di suolo pubblico, bensì demanda tale potere alle Amministrazioni comunali interessate.

Premesso che per analoghe questioni (costituzionalità degli art. 2 del D.L. C.P.S. 8 novembre 1947. n. 1417 e 2 del R.P.L. 12 novembre 1936, n. 2302) la Corte Costituzionale ebbe a ritenere costituzionalmente censurabile la mancata indicazione di criteri relativi al « quantum » del tributo, si trasmettono a tale Corte gli atti per il conseguente giudizio di costituzionalità del citato art. 195.

Trib. Milano, ord„ 30 gennaio 1961 - Boll. trib. iuf. 1961. 1003.

Cfr.: Trib. Livorno, 5 gennaio 1961, in Dir. prat. trib., 1961, 140.

207. - Imposte dirette - Testo unico approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 articoli 3, 4 e 281 - Eccezione di illegittimità costituzionale - Non è fondata alla stregua della norma delegante contenuta nell’art. 63 della legge 5 gennaio 1956 n. 1.

È manifestazione infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale —- esor­ bitanza dai limiti della delega legislativa contenuta nell’art. 63 della legge 5 gen­ naio 1956 n. 1 — delle norme contenute negli articoli 3, 4 e 281 del testo unico imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, relative al sistema di tassazione « a consuntivo » delle imposte dirette per « anno solare ». Tali norme non sono diverse e in contrasto con quelle contenute nelle leggi 11 gennaio 1951 n. 25 e 5 gennaio 1956 n. 1.

Corte Cast. 9 giugno 1961. n. 30 - Boll. trib. inf. 1961, 1079.

Cfr.: Comm. distr. imp. Pescara, 16 marzo 1960, Merenda e. Finanze, in Boll, trib. inf., 1960, 981.

208. - Imposte e tasse - Legge 27 novembre 1939 n. 1780 e 23 dicembri 1940 n. 194 - Esenzioni tributarie per contratti stipulati dagli optanti la cittadinanza germanica con enti o cittadini italiani.

Compravendita stipulata nel 1946 con cittadino da optante rientrato in Italia che successivamente riacquista la cittadinanza italiana a sensi del' D.L. 2 febbraio 1948 n. 23 - Applicabilità dell’esenzione fiscale - Erroneo pagamento dell’imposta - Diritto al rimborso.

Le esenzioni fiscali previste dall’art. 4 della 1. 23 ottobre 1940 in relazione all’art. 17 della 1. 27 novembre 1939 n. 1078 per gli atti e contratti relativi al trapasso di beni stipulati da optanti la cittadinanza germanica con enti o citta­ dini italiani competono anche per una compravendita stipulata nel 1946 da optante rientrato in Italia che riacquisti poi la cittadinanza italiana a sensi

del d.l. 2 febbraio 1948, n. 23.

Pertanto l’acquirente che nell’atto della registrazione abbia erroneamente assolto il tributo, ha diritto al rimborso della somma qualora ne abbia fatta tempestiva richiesta.

Comm. Prov. Imp. Dir. Udine, 15 novembre 1960 - Corti di Brescia Venezia e

Trieste, 1961, 107.

209. - Tributi locali - Legge 22 dicembre 1960, n. 1579 - Carattere inter­ pretativo in relazione all’art. 11 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

Ha carattere interpretativo la legge 22 dicembre 1960 u. 1579 in materia di tributi locali, con la quale si decreta la sostituzione dell’art. 11 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, consentendosi di protrarre l’approvazione delle variazioni non oltre il 30 giugno dell’anno successivo, anche suddividendo le variazioni stesse in deliberazioni distinte.

Comm. Centi-., sex. I. 6 maggio 1961, ». 43367 - Boll. trib. taf.. 1961, 1287. 210. - Imposte e tasse - Atto di autorizzazione al C.O.N.I. per l’esercizio di

concorsi pronostici - Autorizzazione condizionata a prestazione pecuniaria - Carattere di tassa della imposizione - Concetto di tassa - Tassa di lotte­ ria - Azione per la restituzione dell’indebito pagato - Legittimazione del Ministero finanze e non del Ministero dell’interno che aveva concesso l’autorizzazione.

Imposte e tasse - Autorizzazione amministrativa - Discrezionalità della P.A. - Limiti - Illegittimità di autorizzazione condizionata al pagamento di un tributo non previsto dalla legge - Autorizzazione concessa al C.O.N.I. per l’esercizio di concorsi pronostici condizionata ad una pre­ stazione pecuniaria - Illegittimità dell’atto per la parte contraente l’im­