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PRESUPPOSTI PROCESSUALI E LITISCONSORZIO FACOLTATIVO

5.1. Competenza e Litisconsorzio facoltativo

La competenza, sul piano della teoria generale del diritto, rientra nella nozione di legittimazione del giudice, intesa come individuazione dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari perché il giudice possa porre in essere provvedimenti giurisdizionali validi.

Il cumulo soggettivo non è consentito un deroga alle regole di attribuzione della competenza per materia o territoriale funzionale, sicché il discorso viene ad essere

circoscritto alla competenza per valore e alla competenza per territorio semplice (117).

In presenza di Litisconsorzio facoltativo, allorché le cause, considerate ciascuna di per sé, ricadono nella competenza di giudici diversi, il legislatore, a volte, considera le regole di competenza più forti elle ragioni di connessione, per cui le controversie restano affidate ai singoli giudici naturalmente competenti per ognuna di esse; altre volte, invece, il vincolo tra le liti prevale sulle regole di competenza, per cui le più cause sono affidate ad un unico giudice, individuato da un apposita norma che eleva la connessione a criterio attributivo della competenza. I vari tipi di nessi reagiscono in modo differente riguardo a ciascun criterio di competenza. Per quanto riguarda la connessione per identità del titolo, costituisce punto fermo la non idoneità del litisconsorzio ad incidere sulle regole di competenza per materia e per territorio inderogabile (118).

In riferimento alla competenza per valore, secondo parte della dottrina non si applica il criterio del cumulo, in base al quale il valore delle cause si somma, individuandosi il giudice competente sulla scorta dell’importo totale così

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(117) PATELLI, Il litisconsorzio nel processo civile, Utet, 2006, pag. 419.

(118) MENCHINI, Il processo litisconsortile, Milano 1993, pag. 152.

risultante, e la competenza per valore va determinata separatamente per ciascuna domanda (119).

Mentre l’art. 104 c.p.c. richiama l’art.10 c.p.c. (120) una tale previsione è assente nell’art.103 c.p.c. (121); pertanto il simultaneus processus considerato da quest’ultima norma potrà attuarsi a condizione che ciascuna delle cause cumulate rientri nella competenza per valore del giudice adito. Tuttavia è possibile che il giudice superiore, competente ratione materiae o ratione valoris per una lite, attragga a sé la causa connessa oggettivamente di competenza del giudice inferiore come si desume implicitamente dall’art. 103, comma 2, c.p.c..

Se la legge prevede che dopo la separazione delle cause il giudice può rimettere al giudice inferiore le cause di competenza, significa che la trattazione di dette cause davanti al giudice superiore del processo cumulativo è da considerare autorizzata:

detta attrazione per l’evidente collegamento dell’art.103 c.p.c. dovrà ritenersi consentita in ogni specie di litisconsorzio facoltativo , attivo, passivo, proprio, improprio, originario o sopravvenuto.

Alla cognizione del medesimo giudice, quindi, possono essere sottoposte insieme __________________________________________________________________

(119) TARZIA, Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado, Milano 1972, pag. 65 ss.

(120) Sta a significare che il cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c. potrà realizzarsi dinanzi al giudice

con le cause di sua competenza anche quelle connesse, promosse dallo stesso attore contro altri convenuti o da altri attori contro lo stesso convenuto, che siano di competenza del giudice inferiore. Il giudice, declinando la propria competenza per alcune delle cause cumulate, non dovrebbe rimettere l’intero processo al giudice superiore.

Per quanto attiene la competenza per territorio derogabile, l’art. 33 c.p.c. allo scopo di rendere possibile l’introduzione del processo simultaneo, dove le regole ordinarie attribuiscano le varie controversie alla competenza di giudici territorialmente diversi consente di derogare ai fori generali degli artt. 18 e 19 c.p.c. individuando come unico giudice competente quello del luogo di residenza o del domicilio di una dei convenuti. Tale disposizione riferendosi espressamente alle cause “connesse per l’oggetto o per il titolo” esclude che i nessi derivanti dall’identità delle questioni siano in grado di incidere sulla competenza per territorio semplice modificandola; pertanto il cumulo di cause per connessione impropria potrà attuarsi soltanto se ciascuna di esse appartenga alla competenza per territorio dello stesso giudice. Lo spostamento di competenza ex art.33 c.p.c.

è autorizzato solo se rispetto a tutti i litisconsorti operino i fori generali degli artt.

18 e 19 c.p.c.

Il forum connexitatis risultante dall’applicazione dell’art. 33 c.p.c. :

- non potrà operare quando le regole di competenza richiamate indicano almeno un foro comune per tutti i litisconsorti, occorrendo che i criteri di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. diano tutti l’indicazione di giudici diversi;

- non potrà che essere quello della residenza o del domicilio di uno dei convenuti,escludendosi tanto quello della dimora di uno di essi quanto quello della residenza dell’attore.

Se le svariate controversie connesse sono proponibili in ragionen della residenza dei convenuti davanti a diverse sedi distaccate dello stesso tribunale il cumulo potrà realizzarsi poiché trattasi di cause pendenti dinanzi allo stesso giudice. La deroga alle regole ordinarie non dovrebbe operare a favore della sede distaccata, ogni qual volta una delle controversie debba essere trattata presso la sede principale ratione materiae.

Per quanto riguarda la giurisprudenza, vediamo come essa abbia avuto modo di

ribadire il principio secondo cui le deroghe per connessione non operano a detrimento della competenza per materia e della competenza per territorio funzionale.

Le pronunce più significative riguardano:

- il foro erariale (122);

- il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo (123);

- il foro dell’esecuzione forzata (124);

- il foro delle cause di lavoro, previdenziali e assistenziali (125);

- il foro del fallimento (126);

- il foro delle cause di nullità di marchi e brevetti (127).

Il processo simultaneo non è attuabile quando le liti connesse pendono in differenti gradi del giudizio.

In materia di competenza per valore, è assolutamente dominante l’orientamento secondo cui il criterio del cumulo stabilito agli effetti della competenza per valore dall’art. 10 c.p.c., disciplina solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce alle ipotesi di domande tra diversi soggetti ex art.103 c.p.c.(128).

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(122) Cass. 690/73 in La legge plus, RV 535814; Cass. 3394/57, in La Legge plus, RV 478367.

(123) Cass. 3242/98, in La legge pLus 2007, RV. 514032; Cass. 7684/93, in Arch. Civ. 1993, pag. 1282;

Nel litisconsorzio facoltativo la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda (129) sia in caso di domande fondate su titoli autonomi di più soggetti contro uno stesso convenuto, sia i caso di domande connesse per il titolo, introdotte con un unico atto di citazione nei confronti di più convenuti (130). Tale tesi ha un solido sostegno testuale: l’art. 103 c.p.c. a differenza dell’art. 104 c.p.c.

non menziona né richiama l’art. 10 c.p.c..

La giurisprudenza di legittimità, seppur risalente, sostiene che la connessione impropria non è in grado di apportare deroghe alla competenza per valore. In tempi più recenti si riconosce al giudice competente su alcune domande il potere di decidere anche quella connessa di minor valore che spetterebbe ad un giudice inferiore, a meno che la riunione ritardi il processo.

In materia di deroga alla competenza per territorio, un radicato orientamento giurisprudenziale, statuisce che la disposizione dell’art. 33 c.p.c. è impraticabile quando siano maliziosamente proposte domande contro convenuti fittizi, per eludere con tale espediente, le norme sulla competenza: infatti “non è sufficiente l’interesse nella causa per attribuire la qualità di convenuto e fondarvi uno __________________________________________________________________

(129) Cass.10081/ 98 Edit. In Rass. Loc. E cond. 1998, pag. 475; Cass. 1152/95 in La legge plus 2007, RV.

490175; Cass. 376/86 Edit. In Giust. Civ. 1986, I, pag. 1933 con nota Michele Mariani.

spostamento di competenza, ma è necessario che il convenuto abbia un interesse reale a contraddire le domande dell’attore; con la conseguenza che la competenza per connessione deve essere esclusa dal giudice, quando una delle azioni, prima facie, appaia artificiosa e preordinata al fine di prorogare la competenza territoriale” (131).

Perché si possa applicare l’art.33 c.p.c. occorre che le cause siano connesse per l’oggetto o per il titolo; infatti la proposizione cumulativa di cause contro più soggetti non è sufficiente a costituire un vincolo di connessione tra le stesse né rileva che vi sia una mera connessione probatoria tra i comportamenti dei convenuti (132).

Tale norma permette di derogare solo al foro generale e di devolvere laq controversia al giudice del luogo di residenza o di domicilio di uno dei convenuti (133). Il cumulo soggettivo, quindi, non può attuarsi presso un foro facoltativo (134) né è consentito all’attore di cumulare le più cause presso il suo foro personale solo perché per uno dei convenuti si concretizza l’ipotesi prevista dall’art. 18, 2° comma, c.p.c.. (135).

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(131) Cass.2686/87 in La legge plus 2007, Rv. 451790; Cass. 13445/91 in La legge plus 2007, RV. 75029.

(132) Cass. 347/00, in La legge plus, 2007, RV 532826.

Se per una delle cause connesse è previsto il foro convenzionale, l’art. 33 c.p.c.

non autorizza lo spostamento di competenza, relativamente alle altre controversie, a favore di questo foro (136), infatti per un verso il patto bilaterale derogatorio non è opponibile ai cointeressati che non l’abbiano stipulato o non vi abbiano aderito, rispetto ai quali continuano a valere i criteri legali di modo che il giudizio litisconsortile deve essere instaurato davanti al giudice naturaliter competente.

Per altro verso il foro stabilito dalle parti essendo di origine pattizia e non legale dà luogo ad un ipotesi di competenza derogata e non derogabile anche quando sia stabilito come esclusivo, e non impedisce che la competenza possa essere modificata per ragioni di connessione, in base alle regole della prevenzione o dell’assorbimento o, ancora, del cumulo soggettivo (137). Solo alcune isolate pronunce che svalutano il principio dell’indipendenza delle liti connesse, individuano come unico giudice competente quello convenzionalmente ed elusivamente eletto, dinanzi al quale vengono attratti in virtù della connessione anche gli altri convenuti e le altre cause (138).

La connessione esistente tra più azioni di condanna al pagamento di somme di __________________________________________________________________

(136) Cass.1962/00, in La legge plus 2007, RV. 534195.

(137) Cass. 5030/00, in La legge plus 2007, RV. 535814; Cass. 11212/96, Edit. In Foro It. 1998,I, pag. 3324

denaro contro soggetti distinti, ove dia luogo a litisconsorzio facoltativo, non può cagionare deroghe sulla competenza in applicazione degli artt. 33 e 103 c.p.c. , nel caso di fallimento di uno dei convenuti, dovendosi fare applicazione delle regole di rito proprie della procedura fallimentare per il soggetto fallito mentre il giudizio prosegue nella sede ordinaria dei convenuti in bonis (139).