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Il litisconsorzio facoltativo può realizzarsi anche durante la pendenza del processo (99); a questo proposito la dottrina distingue tra il litisconsorzio originario e il __________________________________________________________________

(97)T. Napoli, 16-10-1980, in La Legge plus, RV 532826.

(98) A. Roma, 4-12-1979, in La Legge plus, RV 478367.

litisconsorzio successivo. Quest’ultimo può dipendere dall’iniziativa del convenuto o dei terzi, oltre che da un provvedimento del giudice assunto d’ufficio o su istanza di parte.

Il convenuto può provocare il cumulo soggettivo ad esempio proponendo una domanda riconvenzionale contro l’attore ed altri soggetti oppure inducendo all’intervento determinati terzi che formulino domande connesse con la domanda riconvenzionale.

Il mezzo tecnico che all’uopo dovrà essere impiegato risulterà dalla combinazione tra la comparsa di risposta, nella quale il convenuto a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali, e l’atto di chiamata in giudizio dei litisconsorti dell’attore e l’atto di intervento dei litisconsorti del convenuto (100).

Solitamente il cumulo successivo deriva da un intervento del terzo o da un provvedimento di riunione di più cause separatamente proposte, pendenti davanti a giudici diversi o allo stesso giudice (101):

L’intervento del terzo:

Si è soliti affermare che i vari tipi di intervento del terzo descritti negli artt. 105, __________________________________________________________________

106, 107 c.p.c. danno luogo a cumulo necessario (102). In realtà i requisiti prescritti da tali norme coincidono almeno in parte con quelli del litisconsorzio facoltativo: non si comprende quindi il motivo per cui il litisconsorzio si atteggi diversamente a seconda che il cumulo sia originario ex art. 103 c.p.c. o successivo ex artt. 105, 106 e 107 c.p.c.

All’intervento volontario, disciplinato dall’art. 105 c.p.c. può riconnettersi tanto un litisconsorzio facoltativo, quanto un litisconsorzio necessario. A quest’ultimo termine non si allude come litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. ma ci si riferisce ad un litisconsorzio necessario, quanto alla decisione, cioè a quel fenomeno che viene denominato litisconsorzio unitario (103). Per un certo orientamento occorre distinguere ulteriormente all’interno dell’intervento volontario: quello principale che darebbe luogo ad un litisconsorzio facoltativo, quello litisconsortile o adesivo autonomo, provocherebbe un litisconsorzio necessario quanto alla trattazione e alla decisione; quello adesivo dipendente si comporterebbe come una sottospecie di quest’ultimo.

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(102) ANDRIOLI, Lezioni di diritto processuale civile, I, Napoli, 1959, pag. 387 ss.

(103) TARZIA, Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado, Milano, 1972, pag. 120 ss.

Secondo altri, il litisconsorzio facoltativo è collegato esclusvamente all’intervento litisconsortile e, specificamente, soltanto all’ipotesi che il terzo intervenuto proponga nei confronti di una o alcuna delle parti una domanda nuova, connessa a quella originaria (104).

La dottrina prevalente ritiene che l’istituto dell’intervento coatto su istanza di parte, disciplinato dall’art. 106 c.p.c., valga ad instaurare un litisconsorzio facoltativo successivo, con la chiamata in giudizio dei titolari del rapporto connesso con quello dedotto in giudizio dalle parti originarie. Qualora una parte chiami in causa un terzo che si sarebbe potuto affiancare all’avversario, si realizza un cumulo semplice sopravvenuto (105).

Dal canto suo, l’intervento coatto iussu iudici disciplinato dall’art. 107 c.p.c., di regola non può generare un litisconsorzio facoltativo successivo, sia perché non comporta ex necesse la proposizione di una domanda che ponga il chiamato nella stessa posizione processuale di una delle parti originarie sia perché, in seguito all’ordine del giudice, il terzo diviene litisconsorte necessario per motivi processuali: le cause diventano interdipendenti e inscindibili e la loro risoluzione __________________________________________________________________

(104) TARZIA, Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado, Milano, 1972, pag. 120 ss.

(105) TARZIA, Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado, Milano 1972, pag. 128 ss.

deve essere contemporanea e indissolubile.

La giurisprudenza mette in dubbio che il litisconsorzio possa essere necessario piuttosto che facoltativo a seconda che il cumulo sia originario ex art. 103 c.p.c. o successivo ex artt. 105, 106 e 107 c.p.c. (106).

In altre occasioni si afferma senza mezzi termini che le ragioni di connessione sottese a queste ultime norme possono determinare una situazione di litisconsorzio solo facoltativo (107).

La riunione delle cause:

Vi è la figura del litisconsorzio successivo conseguente all’esercizio di poteri attribuiti al giudice, in funzione delle consuete ragioni di economia processuale e di coerenza delle decisioni.

L’ordinamento processuale favorisce l’attuazione del simultaneus processus ma non costringe le parti ad optare per il processo cumulativo, né impedisce loro di scontrarsi in altri processi bilaterali. Tuttavia, la libertà delle parti di non realizzare il litisconsorzio facoltativo iniziale per cause connesse incontra un limite: il giudice può riunire le cause proposte separatamente, facendole confluire __________________________________________________________________

(106) Cass. 6513/80, Edit. Foro It. 1981, I, pag. 1074.

(107) Cass. 12745/98, in La legge plus 2007, RV. 521838.

nell’alveo di un unico procedimento.

A mente dell’art. 274 c.p.c. “se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, può disporne la riunione” (108); ai sensi dell’art. 281-nonies c.p.c. “in caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all’esito dell’istruttoria, le rimette, a norma dell’art. 189 al collegio…”; dalle citate norme sembra pacifico che la riunione possa essere disposta per qualsiasi tipo di connessione, anche solo per comunanza di questioni da risolvere, pertanto anche in presenza di connessione impropria.

Secondo parte della dottrina la riunione è preclusa se le cause connesse sono sottoposte l’una al cosiddetto vecchio rito in quanto pendente alla data del 30-04-1995, e l’altra al cosiddetto nuovo rito, in tal caso è preferibile la trattazione separata (109).

Per quanto riguarda la posizione delle parti, vediamo come non sia loro riservata alcuna sindacabilità in ordine al provvedimento di riunione delle cause (110).

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(108) L’art. 274 2° comma fa sì che vengano dirottate verso lo stesso giudice, attraverso l’intervento del presidente, le cause pendenti davanti a giudici diversi o a sezioni differenti dello stesso tribunale.

Quando le cause connesse pendono dinanzi a giudici diversi, il cumulo potrà derivare dal meccanismo approntato dall’art. 40 c.p.c., ciò a patto che la connessione venga rilevata o eccepita entro la prima udienza e che lo stato della causa principale o preventivamente proposta , consenta l’esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.

La connessione dichiarata con la sentenza di cui all’art. 40 c.p.c. non potrà essere posta in discussione di fronte al giudice ad quem; viceversa, essa potrà essere oggetto di riesame qualora la sentenza venga impugnata con regolamento necessario di competenza ex art. 42 ss c.p.c..

L’art. 40 c.p.c. non consente modifiche alle regole ordinarie di competenza al di là dei limiti fissati dalle altre norme processuali; lo spostamento di competenza che ha luogo a danno del giudice successivamente investito, si realizza esclusivamente in presenza dei criteri di competenza derogabili per connessione causale (111).

La riunione ex artt.40 e 274 c.p.c. delle cause proposte separatamente è di massima discrezionale, tranne che nelle ipotesi di litisconsorzio “quasi necessario”, dove è prescritta in modo inderogabile.

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(111) MENCHINI, Il processo litisconsortile, Milano, 1993, pag. 321 ss.; risolve il conflitto tra forum praeventionis e forum connexitatis, facendo prevalere quest’ultimo.

La riunione dei procedimenti connessi pendenti davanti allo stesso giudice, che di regola è facoltativa, diviene obbligatoria per le controversie individuali di lavoro e per quelle in materia di previdenza e assistenza, sebbene la connessione riguardi solo l’identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende totalmente o parzialmente la decisione. L’art. 151 disp. att. c.p.c. ha tenuto presente il fenomeno delle “liti di massa” e tende a realizzare una soluzione armonica dei conflitti di lavoro che, per la natura delle questioni trattate, non abbiano rilevanza puramente singola. In realtà l’obbligatorietà della riunione desumibile dalla lettera della legge è solo apparente: ovviamente il giudice potrà pur sempre ordinare la separazione delle cause qualora abbia modo di rilevare nel corso dell’istruzione o della decisione, l’esistenza di motivi che ostano alla conservazione del cumulo.

Per la giurisprudenza, la riunione delle cause è applicabile anche in casi di connessione impropria. La giurisprudenza di merito sostiene che la riunione lascia sostanzialmente inalterata l’autonomia dei giudizi anche per quanto concerne la posizione assunta dalle parti in seno a ciascuno di essi (112); il provvedimento ex art. 274 c.p.c. è insuscettibile di sindacato da parte di altri giudici ed è __________________________________________________________________

(112) Cass, 3800/98, Edit. Foro It. 1998, I, pag. 2901; Cass. 1331/96 in La legge plus 2007, RV. 495937;

Cass. 12885/92, in La legge plus 2007, RV. 479872.

incensurabile in Cassazione (113).

Invece, detto provvedimento può essere oggetto di riesame da parte del giudice che lo ha emesso; questi, allorchè ritenga che siano venuti meno i motivi di opportunità che avevano giustificato il simultaneus processus, può disporre la separazione delle cause riunite (114).

Per quanto attiene alla riunione di cause di lavoro, previdenziali e assistenziali ex art.151 disp. att. c.p.c., essa non fa venir meno l’autonomia e l’individualità delle cause medesime (115): la riunione deve essere ordinata anche nell’udienza di discussione (116) ed è obbligatoria persino in fase di appello e nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione, tuttavia la sua omissione non inficia la sentenza

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(113) Cass. 9638/99 in La legge plus 2007, RV. 529815; Cass. 671/97 in La legge plus 2007, RV. 501959;

Cass. 9785/95 Edit. Dir. E Giur. Agraria e dell’ambiente, 1995,II, pag. 611.

CAPITOLO V

PRESUPPOSTI PROCESSUALI E