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IL LITISCONSORZIO FACOLTATIVO

5) In tema di lavoro si parla di litisconsorzio facoltativo:

4.2. Il litisconsorzio “quasi necessario”

La contrapposizione tra litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. e litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., nei termini in cui viene prospettata, non esaurisce la disamina del fenomeno.

Esistono, infatti, delle fattispecie intermedie che, ferma restando la facoltatività del litisconsorzio quanto all’introduzione del giudizio, esigono, una volta realizzatosi il processo cumulativo, una disciplina processuale formalmente e sostanzialmente unitaria, a causa dell’identità del petitum e dell’unicità della causa petendi (87).

Tali fattispecie presentano quella che è la nota caratteristica del litisconsorzio __________________________________________________________________

(85) Cass. Sez. Lavoro n. 3250/82, in La legge Plus 2007, RV. 421206

facoltativo, ossia la possibilità per le più parti di agire o di essere convenute nello stesso processo, sempre che le domande siano connesse ex art. 103 c.p.c., o, in alternativa, di far valere i loro diritti in separati ed autonomi processi bilaterali.

Questo requisito è elemento necessario e sufficiente per collocare le ipotesi in questione nell’ambito del litisconsorzio facoltativo (88).

Nonostante la facoltatività rispetto all’instaurazione, il litisconsorzio è unitario rispetto alla trattazione e alla decisione nei confronti di tutti quei soggetti che abbiano assunto, in concreto, la qualità di parte (89).

Per comprendere l’essenza del fenomeno, l’angolazione nella quale ci si deve porre, non è più il momento dell’introduzione del processo, tipica degli artt. 102 e 103 c.p.c., bensì quella del suo svolgimento: sebbene la legge non abbia preso in particolare considerazione questo aspetto, la dottrina non ha mancato di mettere in risalto l’esistenza di situazioni in cui il giudizio deve essere “necessario in ordine in ordine alla trattazione e decisione” (90), o “uno ed unico con pluralità di parti”(91), enucleando la figura che è stata definita “Litisconsorzio collettivo” o

“quasi necessario” (92). Essa si riscontra là dove indipendentemente dall’art. 102 __________________________________________________________________

(88) COSTA, l’Intervento in causa, Torino, 1953, pag. 88 ss, sostiene che il fenomeno in esame non può essere nemmeno avvicinato al litisconsorzio necessario, in quanto ciascuno dei titolari può disgiuntamente

c.p.c. in un giudizio contraddistinto da una pluralità di soggetti ricorre la necessità che le parti siano assoggettate ad un trattamento comune e che la causa sia decisa in modo uniforme per tutte.

La normale coincidenza tra necessità rispetto alla partecipazione e necessità rispetto alla trattazione e alla decisione della causa fa sì che queste ipotesi siano residuali. Il caso paradigmatico è rappresentato dall’impugnazione di delibere dell’assemblea di società per azioni: i più soci, assenti o dissenzienti, i sindaci o gli amministratori, se intendono impugnare possono agire insieme con lo stesso atto introduttivo oppure singolarmente, ciascuno con autonomo atto di citazione.

Tuttavia, tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione “devono essere istruite congiuntamente e decise con una medesima sentenza e tale annullamento ha effetto verso tutti i soci” (93).

La stessa disciplina è dettata contro il bilancio finale di liquidazione della società per azioni: i soci possono, a loro scelta agire congiuntamente o separatamente, ma i reclami “devono essere riuniti e decisi in un unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire e la sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti”(94).

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esistere il processo, ma solo nel senso che se esiste esso dà luogo ad un provvedimento unico per tutti i litisconsorti.

Dall’esame di queste ipotesi, possiamo dire che si ha Litisconsorzio “quasi necessario” quando:

a. ciascuno degli interessati è legittimato a dedurre in giudizio da solo l’intera situazione sostanziale controversa, senza che sia necessaria la partecipazione al processo degli altri;

b. la trattazione della causa deve essere uniforme;

c. la sentenza deve essere logicamente e giuridicamente unica.

Requisiti, questi, che si traducono nelle disposizioni in virtù delle quali i giudizi separati devono essere riuniti, trattati e istruiti congiuntamente e decisi con un'unica sentenza che dispiega i suoi effetti anche nei confronti di chinon ha partecipato al processo: è evidente che non sono possibili due decisioni di merito che abbiano ad oggetto l’unica situazione sostanziale, infatti occorre evitare diseconomie processuali e potenziali contrasti tra giudicati (95).

Stabilire quando il giudizio è caratterizzato da Litisconsorzio “quasi necessario”, è un problema di diritto sostanziale: la dottrina che ha condotto un’accurata rivalutazione dell’istituto, ricorda, oltre ai casi sopra citati, quelli __________________________________________________________________

(95) LUISO, Diritto processuale civile, Giuffrè, ed. 2000, pag. 101 ss.

dell’obbligazione soggettivamente complessa che trova la sua fonte in un unico fatto costitutivo, dell’obbligo derivante dalla violazione di un diritto assoluto (reale o della personalità), delle situazioni di pretesa caratterizzate dal dato della plurisoggettività (i cosiddetti “interessi collettivi”). Caratteristiche comuni di queste fattispecie sono le seguenti:

- la legittimazione ad agire compete disgiuntamente a tutti i contitolari, cointeressati rispetto alla situazione giuridica sostanziale che costituisce l’oggetto del processo;

- la situazione giuridica è una e indivisibile, nel senso che la sua attuazione o modificazione non può che giovare o nuocere allo stesso modo a tutti i soggetti interessati;

- petitum e causa petendi sono unici ed identici.

Nonostante le significative analogie è dubbio che azioni di impugnazione del regolamento della comunione, delle delibere della maggioranza dei comunisti e dell’assemblea dei

condomini, diano luogo a litisconsorzio “quasi necessario” in quanto l’atto che

impugna non è riferibile ad un ente collettivo, come nelle ipotesi degli artt. 2377, 2378 e 2453 c.c., bensì agli stessi soggetti attivamente legittimati.

Per quando riguarda la dinamica processuale, la nozione del Litisconsorzio “quasi necessario” dimostra che l’esigenza di una trattazione uniforme e di una decisione unica può scaturire tanto da un litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. quanto da un litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c.

Il litisconsorzio “quasi necessario” postulando un trattamento processale uniforme, e collocandosi sistematicamente all’interno del litisconsorzio facoltativo, può ben qualificarsi come litisconsorzio “ unitario facoltativo” che si contrappone al litisconsorzio “unitario necessario”.

Il litisconsorzio “quasi necessario” è, pertanto, pur sempre, litisconsorzio facoltativo ed è in quest’ottica che occorre tuttavia rimarcare le profonde differenze che da esso lo distinguono; differenze che andranno a riverberarsi sulla disciplina processuale che tenderà ad affiancarsi a quella del processo contraddistinto da litisconsorzio necessario.

Relativamente alle modalità di attuazione del litisconsorzio facoltativo le

differenze immediatamente percepibili riguardano la riunione delle cause proposte autonomamente e a separazione delle cause cumulate, gli effetti della sentenza e il regime della pluralità di parti in fase di impugnazione:

a) gli artt. 2378 e 2453 c.c. stabiliscono che le impugnazioni o i reclami devono essere riuniti e che le cause, istruite congiuntamente, devono essere decise con un’unica sentenza: la separazione delle cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, non è di conseguenza possibile (96).

b) la sentenza che ha pronunciato su tali domande ha efficacia anche nei confronti di coloro che, pur avendo il diritto di impugnare o reclamare , siano rimasti estranei al processo.

c) Nella fase di gravame contro la sentenza che ha pronunciato su più impugnazioni o più reclami, trova applicazione la disciplina delle cause inscindibili o tra loro dipendenti e non quella delle cause scindibili.

L’enucleazione della figura del litisconsorzio “quasi necessario” è opera della dottrina: in giurisprudenza essa non viene neppure enunciata.

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(96) ATTARDI, Diritto processuale civile, Padova 1997, pag. 340 ss.

L’esigenza di trattare e decidere in modo uniforme certe controversie contraddistinte dalla facoltatività della loro introduzione, comporta un implicito riconoscimento della compatibilità concettuale tra litisconsorzio facoltativo quanto all’instaurazione e litisconsorzio necessario quanto alla trattazione e decisione.

Si afferma così che nel processo di impugnazione di delibere assembleari della società per azioni, la ratio dell’art. 2378, 3° comma, è quella di far sì che, in base alla prima parte dello stesso comma, le più impugnazioni vengano trattate congiuntamente e decise con un'unica sentenza (97) e, soprattutto, che in tale procedimento, quantunque rientrante nel litisconsorzio facoltativo, non è possibile separare le varie impugnazioni (98).