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IL LITISCONSORZIO FACOLTATIVO NELLE FASI DI GRAVAME

3. L’IPOTESI DI PIU’ SOCCOMBENTI E PIU’ VINCITORI

1. La norma da cui partire è l’art. 326, comma 2, c.p.c., il quale dispone che la proposizione dell’impugnativa nei confronti di uno solo dei vincitori, fa decorrere per lo stesso soccombente il termine breve per proporla anche nei confronti degli altri. In buona sostanza, la presentazione del gravame nei confronti di uno solo dei soggetti interessati alla conferma della sentenza ha nei confronti del proponente lo stesso effetto che avrebbe nei suoi confronti la notifica della sentenza (206).

Il legislatore si è, cioè, innanzitutto preoccupato di stringere i tempi per impugnare evitando il decorso di eventuali termini lunghi dei confronti dei non __________________________________________________________________

(206) ANDRIOLI, Commento al Codice di Procedura Civile, pag. 374.

impugnati (o di alcuni di essi) potesse lasciare aperto per colui che aveva già proposto un’impugnativa in un ulteriore spazio di tempo più o meno lungo per la proposizione successiva di un’altra o di più. Pur lasciando a disposizione dell’impugnante il solo termine breve per proporre eventuali successivi gravami, non lo obbliga a proporli nello stesso processo in corso. Né da alcune norme del sistema si desume che ciò debba avvenire. Il legislatore non ha previsto alcuno strumento né nell’art. 326 c.p.c. né in altre ipotesi per garantire che chi impugna ulteriormente contro un altro vincitore debba farlo nello stesso giudizio.

Comunque si voglia interpretare l’art. 332 c.p.c. da nessuna parte di esso può evincersi che l’originario soccombente che ha impugnato nei confronti di un vincitore, se vuole impugnare ulteriormente nei confronti degli altri, debba farlo nello stesso processo. Anzi, vi è di più, non solo ciò non è detto in alcuna norma bensì perentoriamente escluso dall’art. 333 c.p.c. il quale legittima all’impugnazione incidentale i soggetti esclusivamente raggiunti dalle notifiche dell’impugnazione previste negli artt. 331 e 332 c.p.c.. Del pari, non si prevede alcuno strumento volto a garantire il soggetto che aveva impugnato contro uno

solo dei vincitori e volesse successivamente impugnare anche contro gli altri.

Nella descritta situazione del gravame proposto contro uno solo dei vincitori l’unica norma che può soccorrere per garantire la concentrazione delle ulteriori impugnazioni nello stesso processo è quella prevista dall’art. 335 c.p.c. che impone che dette impugnative proposte separatamente nello stesso giudizio debbano essere riunite e decise con un'unica sentenza. D’altro canto ben difficilmente si poteva adottare un rimedio diverso per garantire qui l’unità del processo di impugnazione.

2. Per tale ipotesi il sistema è completamente diverso e la sua previsione sta nell’art. 332 c.p.c. cui fanno seguito le disposizioni sulle impugnazioni incidentali cui agli artt. 333 e 334 c.p.c.. I più soccombenti sono perfettamente liberi di impugnare con un unico atto nei confronti dell’unico vincitore. Ma se uno di essi impugna per suo conto, l’art. 332 c.p.c. dispone che il giudice ordina la notificazione dell’impugnazione agli altri soccombenti nei confronti dei quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa (per scadenza dei termini o per acquiescenza) fissando il termine entro il quale la notificazione deve essere stata

fatta e, “se è necessario” l’udienza di comparizione. Nel caso che la notifica dell’impugnazione non avvenga nel termine prescritto, il secondo comma dell’art.

332. c.p.c., stabilisce che il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini per impugnare previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.. Dal che si ricava che se la notifica dell’impugnazione disposta dal giudice non è effettuata solo nei confronti di alcuni soccombenti e non di altri solo per i primi si restringono i tempi per impugnare nel senso cioè che dovranno proporre le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo in termini di legge ex art. 333 c.p.c.. Il processo non potrà però proseguire fino a quando anche per i secondi non siano scaduti i termini per impugnare a loro volta brevi o lunghi che siano. In questo modo, nel caso di pluralità di soccombenti, si garantisce o comunque si tenta di garantire la concentrazione di tutte le impugnazioni in un unico processo: ciò in quanto quest’ultimo cessata la sospensione riprenderà con incluse tutte le impugnazioni proposte, quella principale e quella degli altri soccombenti che raggiunti dalla litis denuntiatio abbiano impugnato in via incidentale. Mentre invece i soccombenti che non l’abbiano fatto rimangono tagliati fuori dal

processo giacché per essi sono ormai scaduti i termini per proporre gravame.

Come pocanzi descritto, non sempre il sistema dell’art. 332 c.p.c. può garantire la concentrazione delle impugnazioni dell’unico processo. Si è detto che la mancata notifica dell’impugnazione ad alcuni dei soccombenti, determina la sospensione del processo fino alla scadenza per essi dei termini per impugnare. Questo non impedisce tuttavia che costoro possano nel frattempo proporre un’autonoma impugnativa del tutto svincolata da quella in corso: e ciò giacché non vi è alcuna norma che inibisca loro di impugnare per proprio conto durante il periodo di sospensione. Non solo, ma ove vogliano impugnare, non si può neppure costringerli a farlo in via incidentale: non tanto perché il processo è sospeso, gaicché questo non costituirebbe ostacolo al gravame incidentale; quanto piuttosto perché la legittimazione a questo tipo di gravame, spetta come si è detto solo ai soggetti raggiunti dalle notifiche ex artt. 331 e 332 c.p.c.. Quindi i soccombenti che non sono stati raggiunti dalle notifiche previste dall’art. 332 c.p.c., non sono ricompresi fra coloro che sono abilitati a proporre il gravame incidentale. Poiché per altro, come si è visto, nessuna norma vieta loro di impugnare ove lo vogliano,

è già con forza ritenere che essi debbano utilizzare il gravame in forma principale.

Dunque si vede bene che, anche dal punto di vista dei soccombenti, l’art. 332 c.p.c., al pari dell’art. 326, comma 2, c.p.c. non riesce sempre ad evitare una possibile biforcazione del processo di gravame con più parti. Pertanto, l’unico rimedio per evitare in potenziale conflitto di giudicati, rimane anche qui esclusivamente quello della riunione coatta dei gravami separatamente proposti, attraverso il meccanismo dell’art. 335 c.p.c.. E’ poi da sottolineare il rilievo, per altro noto, che la notifica dell’impugnazione prevista dall’art. 332 c.p.c. ai soccombenti che non abbiano impugnato o ai vincitori contro cui non si sia impugnato, ha un carattere ben diverso dall’adcitatio dell’art. 331 c.p.c..

Quest’ultima, come si è detto, consisteva in una vera e propria domanda nei confronti dei soggetti rimasti esclusi dall’originaria impugnazione ed era volta a realizzare un cumulo necessario, nel senso che la sua proposizione aveva l’effetto di determinare una riunione obbligata delle impugnative nel processo di gravame.

L’integrazione, in sostanza, era idonea a fare diventare parti del processo tutti i destinatari dell’adcitatio, anche se poi non fossero comparsi in giudizio: il che

vale quanto dire che tale adcitatio investiva automaticamente il giudice di gravame nell’intera controversia, indipendentemente dal fatto che i litisconsorti fossero comparsi o meno. Invece nell’art. 332 c.p.c., l’ordine del giudice non ha ad oggetto l’integrazione del contraddittorio, ma la semplice notificazione dell’impugnazione agli altri litisconsorti. Il suo effetto è pertanto solo quello di una litis denuntiatio, cioè di una semplice comunicazione dell’esistenza di un processo di gravame pendente: ciò allo scopo di far sì che, se i soggetti raggiunti dalla notifica vogliono impugnare, essi debbano farlo nell’ambito di quel processo. La notifica è pertanto diretta, non alla realizzazione di un cumulo necessario ma solo di un cumulo eventuale delle impugnative, perché questo si realizza solo se i notificati si decideranno ad impugnare ed in concreto lo facciano (207). Se ciò non avviene, il giudice superiore sarà pertanto investito dall’esame non dell’intera materia del giudizio di primo grado ma solo di quella concretamente sottopostagli con impugnazione principale e con quella incidentale eventualmente proposte. Resta dunque esclusa ogni cognizione sulla ragione dei notificati che non abbiano proposto gravame (208).

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3. Nell’ipotesi, infine, che vi siano più soccombenti e più vincitori, la situazione si risolve nell’intreccio delle precedenti. Se uno dei soccombenti impugni, per esempio, nei confronti di uno solo dei vincitori, da un lato dovrà ricordarsi che, per effetto della propria impugnazione, nei suoi confronti decorrono i termini brevi per impugnare contro gli altri, ex art. 326, comma 2, c.p.c.; dall’altro il giudice dovrà disporre la litis denuntiatio a tutti gli altri litisconsorti, vincitori o soccombenti che siano, tranne che nei confronti di alcuni di essi il gravame sia precluso o escluso ex art 332 c.p.c.. I soccombenti, se vorranno a loro volta impugnare, farlo in via incidentale nello stesso processo. Ugualmente dovranno comportarsi gli altri vincitori raggiunti dalla notifica, con riguardo ad eventuali impugnazioni incidentali che vogliano proporre allorchè si sia verificata soccombenza reciproca.