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Dal ReI al RdC: complessità dei bisogni e nuove sfide Per chi ha seguito fin dall’inizio il processo di messa a regime del

la funzione sociale del reddito di cittadinanza

1. Dal ReI al RdC: complessità dei bisogni e nuove sfide Per chi ha seguito fin dall’inizio il processo di messa a regime del

ReI – e prima del sostegno per l’inclusione (SIA) – la recente ap-provazione del decreto-legge istitutivo del c.d. reddito di cittadi-nanza stimola immediatamente un raffronto tra ciò che c’era prima, il ReI appunto, e ciò che si intende attuare nei prossimi mesi/anni.

Nel dibattito degli ultimi mesi, molto si è già detto e scritto circa l’opportunità di continuare nel solco del passato o piuttosto, co-me si è poi deciso, di intraprendere una strada nuova.

Tuttavia, la lettura del testo del RdC (d.l. n. 4/2019, d’ora innanzi decreto) mette in evidenza come, di fatto, una parte significativa della strumentazione e delle indicazioni della precedente misura siano state mantenute, con minime modifiche.

Infatti, come si vedrà con maggior dettaglio in seguito, l’art. 4 del nuovo decreto esplicita chiaramente il ruolo, importan-te/fondamentale, che i servizi sociali dei Comuni avranno (con-tinueranno ad avere) nella c.d. presa in carico dell’utenza in situazione di svantaggio. Sarà in capo a loro non solo la responsabilità di presa di contatto con quella quota di beneficiari del RdC, individui e famiglie, che, per differenza, non rientreranno nella casistica identificata dal comma 5° del suddetto articolo, ma anche, ci sembra di poter affermare, la competenza principale nella gestio-ne del Patto per l’inclusiogestio-ne sociale.

Un secondo livello di lettura, strettamente connesso a quanto appena affermato, è quello offerto dall’art. 11 del decreto, dedica-to esplicitamente ad indicare le modifiche da apportare al d.lgs. n.

147/2017 istitutivo del ReI. L’articolo in questione, pur abrogan-do gran parte dell’impianto gestionale o di governance di quest’ultimo strumento (capo II), tuttavia ne mantiene in vita al-cuni elementi importanti e in particolare: la valutazione

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mensionale (art. 5); il progetto personalizzato (art. 6);

l’identificazione generale degli interventi e servizi sociali deputati al contrasto alla povertà (art. 7); alcune caratteristiche dell’ISEE precompilato (art. 10). Oltre a tali elementi, l’art. 11 mantiene di fatto inalterato il capo IV del d.lgs. n. 147/2017, dedicato espres-samente al rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali. In termini generali, ciò implica, ad esempio, che dovrà essere comunque data attuazione alla c.d. Re-te della proRe-tezione e dell’inclusione sociale presso il MLPS, «qua-le organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge 328/2000» con specifici compiti di elaborazione di documenti strategici quali il Piano sociale nazio-nale, il Piano (nazionale) per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e il Piano per la non autosufficienza. An-cora, nella gestione ed erogazione dei servizi la gestione associata dovrà essere rafforzata, tenendo in considerazione che l’offerta integrata di interventi e servizi costituirà livello essenziale delle prestazioni. Tale ultimo aspetto avrà, come si può immaginare, ricadute importanti in termini operativi, soprattutto per i sistemi di offerta a livello locale nelle aree territoriali meno avanzate. In-fine, il Sistema informativo unitario dei servizi sociali, con alcune modifiche, dovrà continuare ad essere implementato. Questa prima sintetica fotografia del lascito del ReI rappresenta un pun-to di partenza essenziale per definire quella che potremmo defi-nire la funzione sociale del RdC nel suo obiettivo di contrastare la povertà. Focalizzeremo l’attenzione nel prosieguo nei confron-ti della valutazione mulconfron-tidimensionale e delle sue implicazioni pratiche per il sistema dei servizi.

56 Il patto per l’inclusione: la funzione sociale del reddito di cittadinanza

1.1. Dalla valutazione multidimensionale al progetto per-sonalizzato

La conservazione dei riferimenti alla valutazione multidimensio-nale e al progetto personalizzato chiama in causa un articolato processo per la corretta ed efficace valutazione del bisogno/dei bisogni di individuo e/o famiglia beneficiaria della misura. In termini operativi, la complessità di tale obiettivo è testimoniata non solo dall’articolazione degli stessi artt. 5 e 6 del d.lgs. n.

147/2017, ma, più specificamente, da quanto contenuto nelle c.d.

“Linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale”. Si tratta di un documento ap-provato dalla Conferenza Unificata delle Regioni nel settembre del 2018 su proposta del MLPS, in attuazione di quanto previsto dallo stesso art. 5 del decreto ReI (art. 5, comma 9). Il documen-to è frutdocumen-to di un lungo e complesso lavoro di confrondocumen-to presso il MLPS tra attori di diversa provenienza: MLPS, Anpal, CNOAS, Università di Padova (LabRIEF), referenti regionali per le politi-che sociali. Senza entrare nel dettaglio del documento, è bene tut-tavia chiarirne obiettivi e caratteristiche principali. Come già indi-cato nel testo del decreto ReI, le Linee guida nascono al fine di garantire omogeneità a livello nazionale nei criteri di valutazione del bisogno, nella consapevolezza che negli ultimi anni, proprio il bisogno delle persone in situazioni di fragilità, non sia solo di ti-po economico, ma riguardi più dimensioni di vita.

La platea stessa degli utenti dei servizi sociali, ma anche quella dei servizi per l’impiego, si dimostra in alcuni casi sovrapponibile, anche a causa degli effetti della recente crisi economico finanzia-ria su aspetti più strettamente legati, ad esempio, alla dimensione

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della salute1. Le linee guida identificano, dunque, le tappe princi-pali e le modalità di svolgimento del percorso, sperimentale, che dovrebbe permettere al sistema dei servizi di costruire un proget-to personalizzaproget-to per l’individuo o per il nucleo familiare, tenen-do conto di un range ampio di dimensioni di vita e un’intensità del bisogno che può variare da caso a caso. Si tratta, nella sostanza, di uno strumento articolato a disposizione degli operatori dei servizi e che potrebbe rappresentare la base di riferimento anche per il nuovo RdC.