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La completa attuazione della Direttiva 2003/87/CE: il D.Lgs 4 aprile 2006 n

DEI CERTIFICATI DI EMISSIONE DEI GAS SERRA

2. Il problematico recepimento della Direttiva 2003/87/CE

2.1 La completa attuazione della Direttiva 2003/87/CE: il D.Lgs 4 aprile 2006 n

A causa dei ritardi nell’approvazione della Legge comunitaria per il 2004 e della sentenza di condanna della Corte CE del maggio 2006, emanata nei confronti dell’Italia in esito alla procedura di infrazione avviata per il ritardo nel recepimento della Direttiva 2003/87/CE, come precedentemente ricordato, la completa attuazione della citata Direttiva, e della successiva Direttiva Linking, è avvenuta solo nell’aprile 2006 con il Decreto Legislativo n. 216/200634.

La prima novità sostanziale del D.Lgs. n. 216/2006 è quella di aver mantenuto valide tutte le domande di autorizzazione a emettere gas serra presentate prima dell'uscita del decreto stesso, che quindi hanno conservato la loro validità sino al 31 dicembre 2007.

Il decreto in questione ha anche il merito, dopo lunghe ed estenuanti contrattazioni, di aver risolto il nodo dell'individuazione della Autorità Nazionale Competente. All' articolo 8, infatti, viene designato a questo ruolo il Comitato nazionale di gestione ed attuazione

34 D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216 (G.U. del 19 giugno 2006 n. 140), modificato con il D.Lgs. marzo 2008, n. 51, “Ai fini di una più completa attuazione della Direttiva 2003/87/CE, così da consentire all’Italia la partecipazione ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto”, e abrogato dal D.Lgs. 13 aprile 2013, n. 30, di attuazione della Direttiva 2009/29/CE; per un’analisi, si veda § 3 del presente capitolo.

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della Direttiva 2003/87/CE, collocato presso il Ministero dell'Ambiente.

Tale Comitato è la struttura ministeriale che, in collaborazione con quella del Ministero delle Attività Produttive, ha gestito il frammentato processo di attuazione della Direttiva prima del suo completo recepimento. Che questa scelta sia il frutto di assetti interni di “potere” tra ministeri e strutture nazionali di controllo lo si può comprendere dal fatto che il D.Lgs. n. 216/2006 ha previsto che il Comitato possa avvalersi delle competenze tecniche dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), escludendo, di fatto, l’allora l'Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e i servizi Tecnici (APAT)35 dalle funzioni di supporto al processo, nonostante questa avesse la competenza del controllo sul sistema delle emissioni e la tenuta dei bilanci emissivi del “sistema Paese”.

È opportuno evidenziare come il ruolo e il lavoro che il Comitato è stato ed è tutt’oggi chiamato a svolgere è totalizzante rispetto alla

35 Oggi ISPRA. Per la trasformazione dell’APAT in ISPRA, si veda in GU n. 179 del 3 agosto 2010 il Decreto 21 maggio 2010 n. 123 del Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell’articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

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dinamica dell'Emission Trading ma, soprattutto, realmente significativo in termini di “volume” di atti, autorizzazioni e monitoraggi da compiere.

La preoccupazione che ne deriva, quindi, riguarda l'effettiva capacità di questa struttura di poter sostenere, quantitativamente e qualitativamente, la mole di lavoro necessaria a far sì che l'attuazione della Direttiva risulti essere sempre un’effettiva opportunità per le imprese, e non, al contrario, un carico burocratico veramente rilevante36.

Come si nota, il Decreto ha scelto di mantenere una competenza unica centrale, seppur oggi risulti evidente la necessità di una coordinazione con le tradizionali competenze regionali e degli enti locali in materia di emissioni in atmosfera37, soprattutto per quanto concerne i controlli e la raccolta delle informazioni e dei dati sulle emissioni38.

Una volta definito il soggetto competente in materia, il D.Lgs. n. 216/2006 sviluppa nel dettaglio le procedure necessarie per ottenere la

36 D. Verdesca, Mercato delle emissioni in Italia: ultimo atto con il D.Lgs. n. 216/2006, in Ambiente e Sicurezza, n. 16, 2006, pp. 22-29.

37 Per il ruolo delle Regioni e degli Enti Locali si veda la Sezione II del presente capitolo.

38 M. D’Auria, Cambiamento climatico, in A.L De Cesaris, S. Nespor (a cura di), Codice dell’Ambiente, Milano, Giuffrè Editore, 2009.

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specifica autorizzazione a emettere gas a effetto serra, per attribuire le quote e gestire/monitorare le loro transazioni.

Il Decreto procede poi anche a definire gli aspetti operativi e gestionali dello scambio delle quote di emissione. Il primo passo in questo senso è contenuto nell'articolo 14, mirato a istituire il Registro nazionale delle emissioni e delle relative quote, che ha lo scopo di garantire un’accurata contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute, trasferite, restituite e cancellate dalle singole imprese coinvolte dalla Direttiva ET.

Nel Registro, inoltre, sono annotati i dati contenuti nella dichiarazione annuale delle emissioni di ciascun impianto e, quindi, la contabilità separata delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona o soggetto giuridico; qualora la singola persona inserita nel Registro rivesta il ruolo di gestore di più impianti, il Decreto prevede che la contabilità sia comunque tenuta in modo separato.

Dal punto di vista procedurale, ai fini della contabilizzazione degli scambi e del controllo del sistema di emissioni, ciascun gestore ha l’obbligo di presentare annualmente al Comitato una dichiarazione relativa alle attività e alle emissioni dell'impianto effettuate nell'anno solare precedente.

È opportuno segnalare che tale dichiarazione deve essere accompagnata da specifico attestato di verifica della correttezza e della

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congruità della stessa; questo attestato dovrà essere rilasciato dall'apposito verificatore indipendente, autorità istituita proprio dal decreto in questione39. Nel caso in cui la dichiarazione di un gestore non sia corredata dall'attestato di verifica, il Comitato deve procedere a bloccare completamente qualsiasi azione di trasferimento di quote da parte dell'impianto; la procedura può essere riattivata solo al momento in cui è prodotta l'attestazione mancante.

A chiusura del sistema previsto dal Decreto sono previste delle sanzioni per gli impianti che non restituiscono le quote e che non adempiono ai molteplici obblighi informativi e comunicativi previsti dalla predetta normativa40.

3. Il D.Lgs. 30/2013: il recepimento della Direttiva 2009/29/CE