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LA REGOLAZIONE DEL MERCATO EUROPEO DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA E LA SUA EVOLUZIONE

2. L’istituzione e la regolazione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione: la Direttiva 2003/87/CE Emission

2.2 Valutazioni critiche

La Direttiva Emission Trading è entrata in vigore nell’ottobre 2003 con l’obiettivo di contribuire ad un più efficace adempimento degli impegni assunti da parte della Comunità europea e dei suoi Stati membri con la firma della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici e del Protocollo di Kyoto, mediante un efficiente mercato europeo di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra.

39 La Borsa dei Fumi è la piattaforma organizzata dove avviene lo scambio dei diritti di emissione di gas serra. Per un’analisi più approfondita, si veda la Borsa italiana delle emissioni, Capitolo III, Sezione I, § 5 dell’elaborato. 40 P. Fabbri, Mercato delle emissioni ad effetto serra, cit. p. 19.

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L’analisi della Direttiva, in precedenza condotta, suggerisce alcune considerazioni sulla complessità funzionale del sistema prospettato.

In primo luogo, nonostante sia emersa chiaramente la volontà delle istituzioni comunitarie di voler mantenere fede agli impegni assunti, indipendentemente dall’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, tanto da far partire il sistema di scambi di quote di emissione prima della ratifica dell’omonimo Protocollo, sono di fatto rimasti aperte due importanti questioni: le modalità di concreta allocazione delle quote di emissione e il collegamento di questo nuovo sistema di scambio delle quote con gli altri meccanismi previsti, sia a livello nazionale che internazionale41.

È da osservare, inoltre, come l’ETS sia stato creato e progettato come un mercato costituito da un sistema di scambio comunitario delle emissioni, formato a sua volta da singoli mercati nazionali.

Dunque, è evidente che le decisioni politiche assunte dagli Stati membri nel recepimento della Direttiva, nello sviluppo dei propri mercati interni e nella definizione del proprio PNA abbiano influenzato concretamente il corretto funzionamento del mercato ETS42.

41 V. Jacometti, Lo scambio di quote di emissione. Analisi di un nuovo strumento di tutela ambientale in una prospettiva comparatistica, op. cit. p. 258.

42 B. Annicchiarico, A. Costa, Protocollo di Kyoto e mercato europeo dei diritti di emissione dei gas ad effetto serra: avvio della prima borsa italiana delle emissioni, cit. pp. 244-245.

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Gli Stati membri hanno acquisito un ruolo primario nel funzionamento di questo mercato. A conferma dell’importanza del ruolo di questi ultimi nella realizzazione del mercato di scambio delle quote, vi è il fatto che la Direttiva ha delegato ai singoli Stati anche il compito di decidere le modalità di allocazione delle quote di emissione tra gli impianti appartenenti ai settori previsti, e la definizione dei meccanismi di allocazione, sino a permettere ai singoli mercati nazionali la possibilità di includere anche categorie di impianti non computate espressamente dalla Direttiva.

È forse questo ruolo primario indirettamente affidato agli Stati membri che ha sollevato critiche sulla struttura e sulla funzionalità del mercato ETS.

Ogni singolo mercato nazionale ha le proprie regole di negoziazione (trading rules) e di funzionamento, e il know how acquisito operando all’interno di un mercato nazionale difficilmente potrà essere totalmente riutilizzato in altri mercati, senza tralasciare il fatto che i costi di transazione relativi alle negoziazioni delle quote di emissione tra mercati diversi hanno la tendenza ad essere tanto più elevati quanto

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più le regole di funzionamento dei mercati coinvolti divergono tra loro43.

La Direttiva poi, in ossequio al principio di sussidiarietà stabilito a livello comunitario, ha lasciato agli Stati membri anche l’individuazione dell’Autorità Nazionale competente a rilasciare l’autorizzazione ad emettere gas inquinanti. Di conseguenza, non sempre è risultato chiaro, agli altri Stati membri e alla Commissione Europea, l’individuazione dell’Autorità competente a svolgere determinati compiti previsti dalla Direttiva, in quanto nella maggior parte degli Stati sono coinvolte diverse autorità nella gestione del sistema di scambio delle emissioni44.

Ed anche la disciplina dell’autorizzazione ad emettere gas serra, uno dei pilastri del sistema ET, è lasciata in larga parte agli Stati membri, con la conseguenza che ogni Stato ha adottato disposizioni diverse in materia, soprattutto in tema di procedimento autorizzatorio e di controllo del rispetto delle condizioni previste dall’autorizzazione.

43 B. Annicchiarico, A. Costa, Protocollo di Kyoto e mercato europeo dei diritti di emissione dei gas ad effetto serra: avvio della prima borsa italiana delle emissioni, ibidem, p. 245.

44 V. Jacometti, La direttiva Emission Trading e la sua attuazione in Italia: alcune osservazioni critiche al termine della prima fase, in Rivista Giuridica dell’Ambiente, n. 2, 2008, pp. 273-290.

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Infine, deve essere ricordato che il legislatore comunitario non si è preoccupato di dare indicazioni circa la natura giuridica delle quote di emissione, altro pilastro del sistema ET45.

Ciò ha contribuito a confermare l’idea che un sistema così creato è lungi dall’essere completo ed esaustivo, dovendo attendere inevitabili successive modificazioni46.

Concludendo, è possibile affermare che, nonostante la Direttiva 2003/87/CE abbia il merito di aver delineato un mercato unico di scambio delle quote di emissione, nella pratica si è poi evidenziata una certa frammentarietà di questo stesso mercato, dovuta alla oggettiva diversità tra le disposizioni attuative dei singoli Stati membri.

Sono questi i motivi che, negli anni successivi, hanno portato la Direttiva ad essere oggetto di numerose modifiche, che ne hanno ampliato e corretto il contenuto, in vista di una sua attuazione più armonica tra gli Stati membri, mantenendone comunque sempre fermo l’obiettivo di fondo: la riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

45 V. Jacometti, La direttiva Emission Trading e la sua attuazione in Italia: alcune osservazioni critiche al termine della prima fase, ibidem, pp. 282-283.

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3. La Direttiva 2004/101/CE: la modifica del sistema Emission