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DAGLI ENTI PORTUALI ALLE AUTORITA’ PORTUAL

8. Il Comitato portuale

8.1 Composizione del Comitato portuale

La composizione del Comitato portuale riflette la natura ambivalente del porto, cioè sia la sua natura di bene pubblico sottoposto a vincoli di natura amministrativa territoriali, sia la sua natura di ambito territoriale mercantilistico, su cui esercitano la propria attività di natura economica le imprese. Infatti il Comitato è formato, oltre che dal Presidente dell’Autorità portuale, dai seguenti componenti che, in

qualità di rappresentanti delle istituzioni statali e locali, avvalorano la natura di bene pubblico del porto:

- dal comandante del porto sede dell'Autorità portuale con funzione di vice presidente;

- da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale competente, in rappresentanza del Ministero delle Finanze;

- da un dirigente del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime (ora Provveditorato interregionale per le opere pubbliche), in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato; - dal presidente della Provincia o da un suo delegato;

- dal sindaco del Comune su cui è ubicato il porto, qualora la circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale comprenda il territorio di un solo comune, o dai sindaci dei comuni ricompresi nella circoscrizione medesima, ovvero dai loro delegati.

è invece evidenziata dalla presenza dei seguenti componenti del Comitato portuale:

- dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o, in sua vece, da un membro della giunta da lui delegato;

- da sei rappresentanti degli armatori, degli industriali e degli imprenditori che svolgono operazioni portuali o hanno in concessione aree e banchine, degli spedizionieri, degli agenti marittimi e raccomandatari e degli autotrasportatori operanti nell'ambito portuale, designati dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria e dal comitato centrale dell'albo dei trasportatori;

- da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

- da un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nel porto.

I suddetti membri sono nominati direttamente dal Presidente dell'Autorità portuale.

La L.467/96 ha aumentato il numero dei rappresentanti della componente imprenditoriale e lavorativa nella specifica ottica di perseguire la massima rappresentatività della componente privata imprenditoriale e lavorativa. E’ comunque da rilevare che la presenza di un numero così elevato di componenti non ha comportato effetti positivi in termini di efficienza e speditezza dell'attività del Comitato portuale, in quanto i procedimenti decisionali del collegio sono diventati inevitabilmente più lenti e faticosi.

Il Comitato portuale si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese, quando lo richieda un terzo dei componenti; per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti in prima convocazione e di un terzo dei medesimi in seconda convocazione; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti (con il voto favorevole della metà più uno dei presenti).

Per lo svolgimento delle attività che le competono il Comitato può adottare un regolamento interno.

8.2 Funzioni del Comitato portuale

Il Comitato portuale adotta le decisioni sulle questioni più importanti relative alla gestione del porto. Le funzioni del Comitato possono distinguersi in funzioni di programmazione ed in funzioni più strettamente tecnico- gestionali.

Per quanto riguarda le funzioni programmatorie il Comitato: - approva entro 90 giorni dal suo insediamento, su proposta del Presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati (art.9 comma 3 lettera A);

- adotta il piano regolatore portuale (art.9 comma 3, lettera B). Nei porti di II categoria, classi I, II, III (esclusi i porti con funzione turistica e da diporto) l’ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le zone destinate alla

produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture ferroviarie e stradali, sono delimitati dal piano regolatore portuale, il quale individua anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.

Nei suddetti porti il piano regolatore è approvato dal Comitato portuale, previa intesa con il Comune interessato se il porto è sede di Autorità portuale, altrimenti, se non è sede di Autorità portuale, viene adottato dall'Autorità marittima previa intesa con il Comune interessato. Le previsioni del piano regolatore non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. Una volta adottato il documento è inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici il quale si esprime entro 45 giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende acquisito in senso favorevole. Esaurita tale procedura il piano regolatore è sottoposto alla valutazione di impatto ambientale e approvato dalla Regione. Con riguardo ai porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, il piano regolatore rientra tra le prerogative della Regione;

- approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa dello scalo e sull'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione dell’Autorità portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art.9 comma 3 lettera C);

- approva il bilancio preventivo che deve essere obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, le note di variazione ed il conto consuntivo (art.9 comma 3 lettera D);

- approva, su proposta del presidente, il regolamento di contabilità da inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art.9 comma 3 lettera N-ter).

Nell'esercizio delle funzioni più strettamente tecnico- gestionali il Comitato:

- delibera in ordine alle concessioni per l'esercizio delle attività di manutenzione delle strutture portuali e di quelle dirette a fornire servizi di interesse generale di cui all'art.6 comma 5 (art.9 comma 3 lettera E);

autorizzazioni e alle concessioni che ineriscono all'espletamento delle operazioni portuali ed all'utilizzo di aree e banchine, della durata superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei rispettivi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (art.9 comma 3 lettera G);

- delibera, su proposta del Presidente, la nomina e l'eventuale revoca del segretario generale (art.9 comma 3 lettera H);

-delibera, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, l'organico della segreteria tecnico-operativa nonché in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale di tale segreteria (art.9 comma 3 lettere I e L);

- approva, su proposta del presidente, la partecipazione delle Autorità portuali alle società di cui all'art.6 comma 5, esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche (art.9 comma 3 lettera N-