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IL DEMANIO MARITTIMO

1. I beni demaniali marittim

D. Gaeta6 afferma che "per la loro vasta estensione, per il loro cospicuo valore economico e per le loro molteplici utilizzazioni, i beni pubblici destinati dal legislatore alla navigazione marittima costituiscono la categoria più importante del demanio statale: il demanio marittimo.

L'autore ha dedicato alla categoria dei beni del demanio marittimo uno studio penetrante ed un’attenzione particolare tanto che le sue teorie hanno rappresentato un prezioso ed essenziale punto di riferimento nel processo di elaborazione generale della disciplina relativa alla categoria dei beni demaniali.

I beni demaniali marittimi rientrano nella categoria del demanio necessario, costituita dai beni che sono attribuiti

dalla legge in appartenenza necessaria allo Stato o ad altri enti pubblici territoriali.

Inizialmente i beni del demanio marittimo risultavano fondamentalmente disciplinati dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione. Negli anni si sono peraltro avvicendati una serie di interventi normativi dettati dalla necessità di adeguare la normativa alle nuove esigenze scaturite a seguito di ulteriori e nuove utilizzazioni dei beni appartenenti al demanio marittimo. Tali interventi hanno inevitabilmente comportato il venir meno del ruolo centrale assunto dalla disciplina del codice. Si è infatti andata affermando nel tempo la valenza di natura economica insita nei beni del demanio marittimo ed è stata pertanto avvertita la necessità di una loro ottimale utilizzazione, valorizzazione e sfruttamento.

I beni demaniali marittimi risultano infatti potenzialmente idonei a soddisfare una serie indeterminata ed

indeterminabile di interessi di natura pubblico-sociale collegati al mare, i c.d. pubblici usi del mare, che si configurano, si delineano e acquistano concretezza e attualità di pari passo con l'evoluzione storica, sociale ed economica. I pubblici usi del mare rappresentano pertanto una categoria aperta, dinamica ed in continuo divenire che richiede un costante aggiornamento di natura normativa ed amministrativa ai fini della loro compiuta disciplina.

Come precedentemente accennato, non esiste una definizione legislativa del concetto generale di demanialità, ma gli articoli 822 e 823 del c.c. specificano quella che è la condizione giuridica dei beni demaniali, prevedendo che;

- possono appartenere soltanto ad enti pubblici

territoriali;

- sono beni inalienabili (infatti l'atto di trasferimento di un bene demaniale è nullo per l'impossibilità dell'oggetto), inusucapibili (infatti il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto ai sensi dell'art.1145 comma 1 c.c.), imprescrittibili ed inespropriabili;

- non possono formare oggetto di diritti in favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art.823 c.c.).

Dal combinato disposto degli articoli 822 c.c. e 28 cod. nav. fanno parte del demanio marittimo:

a) il lido del mare, cioè quella porzione della riva a diretto contatto con le acque, compresa tra il massimo ed il minimo spostamento di esse, tenuto conto anche delle maree invernali ma con esclusione di quelle che si verificano in occasione delle mareggiate7. Il lido si estende lungo tutto il litorale, eccettuati quei tratti in cui si incontra la foce di un fiume, dove sbocca un canale o dove è ubicato un porto8;

b) la spiaggia, ovvero la zona compresa tra il lido del mare e il confine esterno del demanio marittimo con le

7

F. Cammeo, “Demanio ”in Dig.it. vol IX p.882 definisce il lido come “quel tratto di terra fin dove giunge il flutto del mare nei suoi massimi ondeggiamenti, sia per il fatto delle maree, sia per il fatto delle ordinarie burrasche ordinarie”.

8

Così, D.Gaeta “Lido e spiaggia” p.919. Contra G.Colombini “Lido e spiaggia” p.264 secondo cui fanno parte del lido ed eventualmente della spiaggia anche i terreni che si trovano alle foci dei fiumi che sboccano in mare trattandosi di beni che rispondono all’esigenza di evitare ogni soluzione di continuità tra le coste e che sono idonei al soddisfacimento dei pubblici usi del mare.

proprietà private o con proprietà pubbliche di differente natura. La spiaggia è soggetta a continue variazioni a causa della erosione marina.

c) il porto, ovvero gli specchi acquei artificialmente o naturalmente riparati e, di conseguenza, idonei ad agevolare l’approdo e la partenza delle navi. Poiché la nozione di porto cui si riferisce l’art.28 cod. nav. presuppone una realtà che deve esistere naturalmente e, come tale, assolvere alla funzione sua propria anche senza opere di adattamento, non è assimilabile al porto, e non fa parte quindi né del demanio marittimo naturale né di quello artificiale, una darsena costruita a secco su area privata 9.

Le darsene sono bacini portuali realizzati su terreni privati e posti in comunicazione con il mare. Parte della dottrina afferma invece la natura demaniale delle darsene scavate a secco.

d) le rade, cioè gli specchi d’acqua antistanti il porto e

sufficientemente protetti, in via naturale ed artificiale, in cui la nave attende di entrare in porto e dove è possibile l’espletamento di un primo imbarco o sbarco di passeggeri o di merci;

e) le lagune, ossia gli specchi d’acqua con bassa o bassissima profondità , separati dal mare da strisce di terra, con bocche di accesso marino sempre aperte che consentono il ricambio d’ acqua soprattutto a mezzo delle maree10

;

f) le foci dei fiumi che sboccano in mare;

g) i bacini d’acqua salsa o salmastra, ossia zone nelle quali il rinnovo delle acque e l’accesso di quelle marine è saltuario, ma avviene almeno una volta all’anno; essi appartengono al demanio marittimo laddove sussista una loro attitudine oggettiva ed immediata all’uso pubblico;

h) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo;

i) le pertinenze demaniali marittime, ossia le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato ed esistenti entro i

limiti del demanio marittimo o del mare territoriale (art.29 cod. nav.)11.

Non fanno parte del demanio marittimo il mare territoriale che, in quanto res communis omnium, non può essere ritenuto di proprietà statale, nonché i golfi, i seni e le baie (art.2 cod. nav.).

Secondo l’opinione generalmente accolta, il mare non può considerarsi come bene in senso proprio e non è suscettibile di essere oggetto di diritti reali, di natura pubblica o privata, in quanto risorsa naturale disponibile in quantità illimitata e fruibile da tutti.12

11

A.M.Sandulli “Mnauale diritto amministrativo”p.766 ritiene necessario il requisito della destinazione a servizio del bene principale, per poter affermare la natura pertinenziale dei beni di cui all’art.29 cod. nav.e afferma che la demaniliatà del bene comporta ai sensi dell’art.818 c.c., quella di tutte le pertinenze.

12

A favore del carattere demaniale del mare vedi, M.L Corbino, “Il demanio marittimo. Nuovi profili funzionali pag.42, secondo cui “se si tiene conto che l’elemento peculiare del bene demaniale risiede nella sua istituzionale destinazione al perseguimento di fini pubblici e che, allo scopo, tale bene viene sottoposto ad un particolare regime giuridico che comporta, fra l’altro, la discplina ed il controllo dei suoi usi da parte della pubblica amministrazione, dovrebbe potersi considerare bene demaniale anche il mare territoriale”