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SERVIZI PORTUALI, OPERAZIONI PORTUALI E RELATIVA DISCIPLINA

4. Le operazioni portual

L’art.16 comma 3 L.84/94 sottopone a semplice autorizzazione (a cura dell’Autorità portuale ovvero dell’Autorità marittima, laddove la prima non sia stata istituita), e non più a concessione, l’esercizio delle operazioni portuali di cui al comma 1 del medesimo articolo, e precisamente “il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci ed ogni altro materiale, svolti in ambito portuale”. Tale comma è fortemente indicativo dell’evoluzione normativa di recepimento dei principi basilari del diritto europeo in materia di tutela della concorrenza e del mercato. Il nuovo assetto normativo delineato dalla L.84/94 rappresenta sicuramente un segnale forte dell’evoluzione verso modelli organizzativi finalizzati a favorire la privatizzazione delle attività portuali con

che l’attuale normativa non esclude la possibilità di adottare modalità concorrenziali anche in relazione all’organizzazione dei servizi tecnico-nautici, e che la scelta del modello di gestione deve essere valutata caso per caso, in quanto la tutela della sicurezza della navigazione non appare necessariamente in conflitto con la concorrenza tra più imprese.

conseguente competitività tra le imprese operanti nel settore a vantaggio di un’effettiva efficienza delle operazioni portuali e degli utenti del porto.

Si evidenzia che le concessioni amministrative si distinguono dalle autorizzazioni perché queste ultime presuppongono un diritto e rimuovono un limite al suo esercizio mentre le concessioni conferiscono al privato un diritto nuovo, che non esisteva nella sua sfera giuridica. La concessione ha per oggetto utilità su cui l’amministrazione ha un potere di disposizione esclusiva e che si caratterizza per la loro scarsità rispetto alle aspirazioni dei privati che vorrebbero accedere ad essa. Sostanzialmente la concessione sottrae una porzione del bene all’uso pubblico cui il bene è destinato. Dal momento che tale provvedimento opera in deroga al principio di uguaglianza, l’utilità può essere conferita solo con un provvedimento adottato dopo una procedura selettiva ad evidenza pubblica (vedremo in seguito in quali casi è necessario un provvedimento concessorio).

186/2000) stabilisce che l’Autorità portuale o, laddove non istituita, l’Autorità marittima, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione entro 90 giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta.

Siamo pertanto nella casistica del c.d. silenzio-assenso, istituto giuridico che da luogo ad una sorta di liberalizzazione dell’attività privata. Infatti una volta scaduto il termine per la conclusione del procedimento senza che l’amministrazione provveda sulla domanda di autorizzazione del privato, questi può avviare l’attività il cui svolgimento è condizionato al rilascio del provvedimento. L’istituto del silenzio assenso rappresenta uno strumento di semplificazione amministrativa, ed è evidente la correlazione tra semplificazione e liberalizzazione amministrativa, intesa come eliminazione o riduzione degli ostacoli di ordine amministrativo che si frappongono allo svolgimento di

attività private.28

Tale favor per una sorta di liberalizzazione dell’attività privata e per la concorrenza all’interno del porto non deve essere comunque letto come una indiscriminata apertura dei porti, delle banchine e del mercato delle operazioni portuali a qualsiasi soggetto interessato senza alcun limite numerico. Infatti l’Autorità portuale, sentita la commissione consultiva locale, ha facoltà di stabilire il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili. Tuttavia anche il comma 7 dell’art.16 contiene un richiamo esplicito ai principi della libera concorrenza in quanto sancisce che l’Autorità portuale, nel determinare il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate per l’esercizio delle operazioni portuali in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, è tenuta ad assicurare comunque il massimo

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Tale correlazione è evidente anche alla luce del d.lgs 59/2010 di attuazione della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi nel mercato interno. L’art.17 di tale decreto prevede infatti che deve trovare generale applicazione il silenzio-assenso e solo se sussista un motivo imperativo di interesse generale può essere imposto che il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento espresso.

della concorrenza nel settore.

Inoltre il medesimo art.16 comma 4 prevede la determinazione, attraverso decreto ministeriale, dei requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità che gli operatori e le imprese richiedenti debbono possedere. In tale prospettiva è pertanto necessario che i requisiti che vengono determinati consentano di adottare criteri di selezione tali da garantire l’accesso al mercato dei servizi e delle operazioni portuali solo alle imprese in possesso di capacità imprenditoriali ottimali e dotate di programmi di sviluppo ed investimenti idonei a favorire economie di scala, generando benefici e ritorni economici non solo per il porto, ma anche per tutto il settore dell’indotto ad esso collegato.

Pertanto per autorizzare un’impresa ad eseguire operazioni portuali è necessario procedere ad una accurata valutazione al fine di consentire la utilizzazione degli spazi portuali solo da parte di imprese capaci e affidabili. Infatti è necessario evidenziare che il porto è comunque una risorsa scarsa in cui

può operare un numero limitato di imprese e che è altresì necessario che i modelli organizzativi d’impresa risultino tali da garantire lo svolgimento delle operazioni portuali nel rispetto dei massimi standards di sicurezza. Il programma operativo presentato dall’impresa dovrebbe inoltre essere tale da accrescere la competitività, la produttività e l’efficienza delle attività e dei traffici in ambito portuale.

L’autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dalla impresa ovvero, qualora l’impresa autorizzata sia anche titolare di concessione di aree e banchine, durata identica a quella della concessione.

Le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità marittime, sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo. Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto determina anche i criteri e le modalità in ordine alla sospensione ed alla revoca dell’atto di autorizzazione ed ai relativi controlli.