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SINTESI DI FINE UNITÀ

MODULO 1 Compravendite e loro documentazione UNITÀ 1 Il contratto di vendita (da p 36 a p.38)

Contratto di vendita

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento delle proprietà di un bene in cambio del pagamento del prezzo.

È un contratto consensuale perché si perfeziona nel momento stesso in cui di due contraenti raggiungono l’accordo sugli elementi essenziali e accessori.

È un contratto con effetti reali perché attua il trasferimento di proprietà del bene venduto. È un contratto con effetti obbligatori perché fa sorgere obblighi a carico di entrambi i contraenti.

Le fasi attraverso le quali si svolge un’operazione di compravendita sono tre:

1. la prima è la trattativa, durante la quale vengono esposti e discussi il prezzo e le caratteristiche del bene offerto in vendita;

2. la seconda è la stipula, che si realizza quando i due contraenti trovano l’accordo;

3. la terza fase è l’esecuzione, che prevede la consegna del bene e il pagamento del prezzo.

Obblighi dei due contraenti

Il contratto di vendita impone obblighi a ciascuno dei due contraenti. Il venditore deve:

a) consegnare al compratore merce con caratteristiche , qualità e quantità in tutto simili a quelle della merce contrattata;

b) trasferire al compratore la proprietà della merce;

c) garantire il compratore dall’evizione (vizio giuridico che esiste quando la merce venduta appartiene in tutto o in parte a una terza persona che la può rivendicare) e dai vizi occulti (vizio materiale che esiste quando la merce ha difetti che non ne

consentono l’uso o ne diminuiscono molto il valore o possono recare danno a chi la usa).

Il compratore deve:

a) ritirare la merce acquistata;

b) pagare il prezzo, nel termine e nel luogo indicati in contratto, rispettando le modalità concordate con il venditore.

Per il trasferimento della proprietà si deve distinguere:

a) la vendita in specie, in cui la merce venduta è individuata con esattezza alla stipula del contratto (per esempio, vendita di un quadro d’autore); in questo caso la proprietà passa dal venditore al compratore nel momento stesso in cui il contratto viene stipulato;

b) la vendita di genere, in cui la merce venduta è indicata solo nel genere e nella quantità (per esempio, vendita di 20 quintali di farina di soia; in questo caso, che è il più frequente nelle operazioni commerciali, la proprietà passa dal venditrice al compratore solo nel momento della specificazione , che è quello in cui la merce viene individuata mediante consegna al compratore oppure al soggetto che deve effettuare il trasporto.

Stipulazione del contratto

Per le vendite di merci la legge non stabilisce una forma particolare e quindi la stipulazione del contratto può essere effettuata in diversi modi:

a) contratto verbale, quando il valore della merce non è ingente e il contratto si stipula a voce;

b) contratto per corrispondenza, quando le trattative si svolgono attraverso proposta, eventuale controproposta e accettazione fatte con scambio di lettere commerciali, di messaggi fax o di posta elettronica;

c) contratto scritto, quando i contraenti alla conclusione delle trattative, dopo aver raggiunto l’accordo, redigono e firmano un documento scritto su carta ( oppure un documento informatico sottoscritto con firma digitale);

d) contratto tramite ausiliari commerciali, quando viene stipulato con l’intervento di agenti di commercio o di rappresentanti che operano stabilmente per conto dell’impresa venditrice nella zona del territorio che è stata loro affidata.

La stipulazione del contratto di vendita di merce avviene dopo che i contraenti hanno raggiunto l’accordo sugli elementi essenziali e sugli elementi accessori.

Gli elementi essenziali sono la merce e il suo prezzo. La merce deve essere indicata in quantità e qualità. Il prezzo rappresenta il valore di scambio della merce e viene normalmente espresso in moneta.

Gli elementi accessori riguardano in particolare la fornitura dell’imballaggio, il tempo e il luogo di consegna della merce, le spese e i rischi del trasporto della merce, o le modalità e le scadenze con cui deve essere fatto il pagamento. Il prezzo esprime la sintesi monetaria degli elementi essenziali e accessori stabiliti dai contraenti al termine della trattativa e che attribuiscono a ogni contratto di vendita una propria individualità.

Imballaggio della merce

Si dice imballaggio (packaging) il materiale di qualsiasi natura, che serve a contenere la merce, a proteggerla, a consentire la sua presentazione e consegna al compratore.

Il peso della merce imballata è detto peso lordo; il peso della sola merce è detto peso netto. Quindi:

peso netto = peso lordo - tara

Le norme europee distinguono tre tipi di imballaggi:

a) primari, che sono a diretto contatto con il prodotto e costituiscono nel punto vendita una singola unità di vendita al consumatore;

b) secondari, che all’interno del punto vendita raggruppano un certo numero di unità singole e servono a facilitare il rifornimento degli scaffali e a vendere più prodotti riuniti;

c) terziari, che servono a facilitare la movimentazione e il trasporto di un certo numero di unità di prodotto o di confezioni singole.

Le clausole che nei contratti di vendita regolano l’imballaggio e il suo eventuale prezzo sono queste:

• imballaggio gratuito, quando non viene fatto pagare separatamente dalla merce ma nel fissare il prezzo di quest’ultima il venditore tiene conto del suo costo;

• imballaggio a rendere, quando il compratore deve restituire entro una scadenza stabilita (comporta spesso il deposito di una somma come cauzione);

• imballaggio fatturato, quando l’imballaggio viene fatto pagare al compratore a un suo prezzo separato da quello della merce;

• imballaggio fornito dal cliente, quando l’impresa compratrice fa avere a quella venditrice gli imballaggi vuoti in cui collocare la merce (questa clausola si applica agli imballi di uso durevole).

Consegna della merce

Le clausole che regolano il momento e il luogo di consegna della merce sono elementi accessori molto importanti che incidono sul prezzo di vendita.

Per quanto riguarda il tempo di consegna in cui l’impresa venditrice deve eseguire la consegna della merce, le clausole contrattuali possono essere:

• consegna immediata, se deve essere effettuata al momento della stipula del contratto; • consegna pronta, se deve essere effettuata entro un ristretto numero di giorni dalla

stipulazione del contratto;

• consegna differita, se dovrà essere effettuata in una data futura stabilita o entro un arco di tempo indicato.

Per quanto riguarda il luogo in cui deve essere effettuata la consegna, le clausole contrattuali estreme sono:

• franco partenza, se la merce deve essere consegnata presso il magazzino dell’impresa venditrice;

• franco destino, se la merce deve essere consegnata presso il magazzino dell’impresa compratrice.

Tra queste due clausole estreme esistono altre numerose clausole contrattuali che stabiliscono che la consegna deve essere effettuata in un punto intermedio tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo.

L’indicazione del luogo in cui deve essere effettuata la consegna della merce, suddivide le spese e i rischi del trasporto tra impresa venditrice e impresa compratrice e quindi incide in misura notevole sul prezzo di vendita.

Quando l’esecuzione del trasporto è affidata a un vettore, che è un impresa che effettua i trasporti per conto di terzi, il contratto di vendita contiene una delle seguenti clausole che indicano quale contraente deve provvedere a versare al vettore il prezzo del trasporto che ha

effettuato:

porto franco, indica che il vettore deve essere pagato in partenza da chi spedisce la merce (mittente);

porto assegnato, indica che il vettore deve essere pagato all’arrivo da chi riceve la merce (destinatario).

Pertanto, se il contratto di vendita stabilisce che il costo del trasporto sia a carico del contraente che non lo paga materialmente al vettore, chi ha pagato il trasporto ne chiede il rimborso all’altro contraente.

Pagamento della merce

Con la parola “regolamento” si indicano le modalità stabilite in contratto che riguardano sia il tempo in cui il pagamento deve essere fatto, sia gli strumenti da utilizzare per effettuarlo. Le clausole contrattuali che stabiliscono il tempo in cui il pagamento deve essere effettuato possono essere:

• pagamento anticipato, se deve essere effettuato prima della consegna della merce; • pagamento immediato, se viene effettuato nel momento in cui avviene la consegna

della merce;

• pagamento per contanti, se deve essere effettuato entro un breve periodo dalla consegna della merce;

• pagamento dilazionato, se deve essere effettuato a una scadenza successiva alla consegna della merce.

Queste clausole riguardanti il tempo di pagamento possono essere intrecciate fra loro, stabilendo pagamenti in tempi misti, per esempio con una parte anticipata, una parte o per contanti e una parte dilazionata con più scadenze scaglionate nel tempo.

Le clausole inserite nel contratto di vendita per stabilire il tempo in cui deve essere eseguito il pagamento incidono in misura notevole sulla fissazione del prezzo.

Più vicino è il giorno in cui deve essere effettuato il pagamento, più alto è il prezzo della merce; più lontano è il giorno in cui deve essere effettuato il pagamento, più basso è il prezzo della merce.

Quando il contratto di vendita stabilisce un prezzo dilazionato significa che l’impresa venditrice nutre fiducia nel cliente e gli concede credito.

compratrice. Tali interessi possono essere:

• impliciti, se non sono indicati espressamente ma consistono in un prezzo della merce più elevato;

• espliciti, se vengono indicati espressamente e sono calcolati applicando un tasso chiaramente indicato.

UNITÀ 2 La documentazione delle vendite (da p. 78 a p.82)