SINTESI DI FINE UNITÀ
UNITÀ 2 Gli strumenti cartacei di regolamento (da p 149 a p.153) Pagamenti cash
Per rendere trasparenti i regolamenti commerciali la legge proibisce di effettuare pagamenti in denaro contante per importi uguali o superiori alla soglia di legge, quando risulta che l’importo stesso è stato suddiviso in tanti pagamenti ravvicinati allo scopo di aggirare la legge.
I movimenti di denaro contante che risultano inconsueti in base alle caratteristiche del cliente che li effettua sono considerati dalle banche operazioni sospette e vengono segnalati dalle banche all’Unità di informazione finanziaria che opera presso la Banca d’Italia.
Le norme di legge rivolte a prevenire e contrastare l’evasione fiscale e il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo servono a combattere la guerra al denaro contante.
Le imprese che hanno ottenuto appalti da enti pubblici devono effettuare i movimenti finanziari riguardanti tali rapporti mediante bonifico bancario o postale o mediante altri strumenti di pagamento che sono idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Regolamenti con assegni
Gli assegni sono titoli di credito con circolazione fiduciaria riscuotibili a vista.
Sono titoli di credito perché incorporano il diritto di esigere l’importo che in essi è scritto. Hanno circolazione fiduciaria perché vengono accettati in pagamento per la fiducia che chi li riceve ha in chi li ha emessi e firmati.
Sono riscuotibili a vista, perché possono essere incassati al momento della loro presentazione allo sportello della banca o dell’ufficio postale che in essi è indicato.
Le due categorie fondamentali di assegni sono l’assegno bancario e l’assegno circolare. L’assegno bancario contiene un ordine di pagamento dato alla banca da un soggetto che ha stipulato un contratto di conto corrente e si è fatto consegnare alla banca stessa un libretto di
assegni bancari.
L’assegno circolare contiene una promessa di pagamento che la banca assume dopo aver ricevuto l’importo dell’assegno stesso dal soggetto che ne ha richiesto l’emissione.
Assegno bancario
L’assegno bancario è un titolo di credito con cui un soggetto che ha somme disponibili sul proprio conto corrente ordina alla banca di pagare a vista un certo importo a se stesso o a un altro soggetto.
Nell’assegno bancario figurano tre soggetti:
a) il traente, che è il titolare di conto corrente bancario che emette l’assegno ordinando alla banca di effettuarne il pagamento;
b) il trattario, che è il soggetto che riceve l’ordine di eseguire il pagamento;
c) il beneficiario, che il soggetto a favore del quale l’assegno è stato emesso (può anche essere lo stesso traente che indica se stesso come beneficiario).
Chi emette un assegno bancario può farlo solo per un importo che rientra nel limite della “provvista”, cioè delle somme che sono disponibili sul suo conto corrente.
Gli assegni emessi per importi superiori a quanto è disponibile sul conto corrente non sono coperti e si dicono assegni a vuoto.
Chi li emette incorre in severe sanzioni e si espone a un’azione legale esecutiva sui propri beni.
Le norme antiriciclaggio stabiliscono che i moduli di assegni bancari vengano rilasciati dalle banche con prestampata la clausola “non trasferibile” che ne impedisce la girata, cioè il trasferimento ad altre persone.
Assegno circolare
vista, presso tutte le sue dipendenze, al soggetto che è su di esso indicato. Nell’assegno circolare figurano due soggetti:
a) l’emittente, che è la banca che firma l’assegno impegnandosi a pagarlo all’atto della sua presentazione presso una qualunque delle sue dipendenze (sede, filiale, agenzia); b) il beneficiario, che è il soggetto indicato sull’assegno e a favore del quale l’assegno è
stato emesso.
L’assegno circolare è firmato dalla banca che lo emette solo dopo aver ricevuto l’importo. Si tratta dunque di un titolo sicuro buon fine.
Chi richiede un assegno circolare deve compilare e firmare un modulo in cui indica l’importo e il beneficiario dell’assegno.
La banca rilascia assegni con prestampata la clausola “non trasferibile”. Se l’importo è inferiore a 5.000 euro il richiedente può presentare domanda scritta per ottenerne il rilascio in forma libera pagando un’imposta di bollo.
Regolamenti con cambiali
Le cambiali sono titoli di credito che conferiscono al legittimo possessore il diritto incondizionato di farsi pagare una certa somma da un determinato soggetto alla scadenza che vi è indicata.
Le cambiali sono titoli di credito:
• all’ordine, perché sono trasferibili con girata scritta sulla parte posteriore; • astratti, perché non vi è indicata la ragione per la quale sono stati emessi;
• autonomi, perché hanno vita indipendente dalle circostanze per le quali sono stati emessi;
• esecutivi, perché in caso di mancato pagamento chi li possiede può avviare subito un’azione legale;
• formali, perché per essere validi devono possedere alcuni requisiti;
Le cambiali erano in passato molto utilizzate ma attualmente il loro uso è diminuito per queste ragioni:
a) le imprese e i consumatori non gradiscono figurare come soggetti debitori;
b) l’emissione di ogni cambiale origina il pagamento dell’imposta di bollo del 12 per mille del loro importo, mediante applicazione su foglietto di una “marca cambiali” che viene stampata dalle rivendite di valori bollati;
c) la riscossione della cambiale richiede tempo per farle arrivare nella località di pagamento;
d) le norme antiriciclaggio favoriscono l’uso degli strumenti elettronici di pagamento che sono tracciabili perché le operazioni restano memorizzate e permettono di identificare i soggetti che le hanno effettuate.
Pagherò cambiario
Il “pagherò” è un titolo di credito che contiene la promessa incondizionata di pagare una determinata somma, alla scadenza e nel luogo in esso indicati, a favore di una certa persona. Nella cambiale pagherò figurano due soggetti:
a) l’emittente, che è il debitore che compila e firma la cambiale promettendo di pagarne l’importo alla scadenza;
b) il beneficiario, che è il creditore che riceve la cambiale e potrà conservarla sino alla scadenza per riscuoterne l’importo oppure trasferirla a un altro soggetto effettuandone la girata.
Chi emette una cambiale pagherò deve firmarla e indicare il suo codice fiscale oppure il luogo e la data di nascita.
L’importo della cambiale deve essere scritto sia in numeri sia in lettere.
È importante che l’emittente indichi sulla cambiale il luogo di pagamento, che è la dipendenza (sede, filiale o agenzia) della banca presso la quale la cambiale verrà inviata prima della scadenza (questa indicazione deve essere scritta nel riquadro “domiciliazione”).
Cambiale tratta
La “tratta” è un titolo di credito che contiene l’ordine incondizionato, dato da un soggetto a un altro soggetto, di pagare una determinata somma, alla scadenza e nel luogo indicati a favore di un altro soggetto.
Nella cambiale tratta figurano tre soggetti:
a) il traente, che è colui che compila e firma la cambiale tratta dando l’ordine di pagarne l’importo alla scadenza;
b) il trattario, che è colui al quale viene rivolto l’ordine di pagare; se pone la sua firma di accettazione riconosce il suo debito e diventa l’obbligato principale;
c) il beneficiario, che è colui che riceve la cambiale tratta e potrà conservarla per riscuoterne l’importo alla scadenza oppure trasferirla ad altri mediante la girata.
I soggetti della cambiale tratta possono essere solo due; questo avviene quando il traente rivolge al trattario l’ordine di pagare a suo favore; in tali situazioni traente e beneficiario coincidono.
La cambiale tratta è uno strumento cartaceo che può essere utilizzato dalle imprese per riscuotere gli importi delle fatture emesse con regolamento differito. In tali casi la tratta viene emessa dall’impresa emittente (traente) all’ordine suo proprio (quindi traente e beneficiario coincidono) mentre il trattario è l’impresa accettante alla quale viene impartito l’ordine incondizionato di pagare.
Se il trattario riconosce il suo debito verso il traente e accetta l’obbligo di pagare, pone sulla cambiale tratta la sua firma facendola precedere dalle parole “accetto” oppure “per accettazione”. In tal caso il trattario risulta l’obbligato principale della cambiale.
L’utilizzo delle cambiali tratte emesse per riscuotere le fatture di vendita è attualmente quasi del tutto cessato e sostituito dalle ricevute bancarie elettroniche (RiBa). Resta in uso solo per riscuotere crediti verso clienti giudicati poco affidabili, per poter disporre di un titolo esecutivo che permette di esercitare una rapida azione legale in caso di mancato pagamento della scadenza.