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SINTESI DI FINE UNITÀ

UNITÀ 2 La documentazione delle vendite (da p 78 a p.82) Document

Costituisce un “documento” tutto ciò che viene formato per provare o dimostrare un fatto che ha rilievo legale, fissandolo in modo permanente per ogni utilizzo futuro.

In ogni documento si individuano due soggetti e due elementi costitutivi.

In base al processo con cui vengono formati i documenti possono essere cartacei o digitali. Nelle vendite ai consumatori la documentazione è minima, mentre nelle vendite tra imprese la documentazione è più corposa.

I due soggetti che si individuano in un documento sono:

1. l’autore, che è la persona che compila il documento o prende l’iniziativa di farlo compilare;

2. il destinatario, che è la persona alla quale il documento viene consegnato o inviato. I due elementi che si individuano in un documento sono:

1. il fatto, che deve essere dimostrato anche in un momento futuro;

2. il processo, con cui il documento viene realizzato in una determinata forma.

Fatturazione di merci e servizi

La fattura è il documento obbligatorio che comprova l’avvenuta esecuzione del contratto di vendita di merci o di prestazione di servizi e il diritto dell’impresa venditrice a riscuoterne il perzzo.

La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare. L’emissione della fattura può essere effettuata:

al cliente, l’altro conservato dall’emittente);

b) nella forma elettronica, de materializzata e digitale, consigliata dalle norme europee. La fattura deve essere emessa entro lo stesso giorno in cui il contratto di vendita viene eseguito, cioè nel giorno del “momento impositivo” che è quello della consegna o spedizione delle merci oppure del pagamento dei servizi.

L’emissione immediata della fattura è obbligatoria per le operazioni che non danno luogo a movimenti di merci, come accade per le prestazioni di servizi e i versamenti di anticipi. L’emissione della fattura può essere differita per le vendite di merci quando queste sono state consegnate o spedite con un documento di trasporto o consegna. In tal caso la fattura differita deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna o alla spedizione delle merci.

Documento di trasporto o consegna

Il documento di trasporto o consegna (Ddt o Ddc) facilita gli adempimenti delle imprese che hanno così la possibilità di effettuare la fatturazione differita delle merci vendute.

Il Ddt o Ddc viene compilato con uno schema libero, deve essere datato, numerato ed emesso prima che la merce venga spedita o consegnata. Non è necessario che la accompagni durante il trasporto.

Il Ddt o Ddc contiene i dati identificativi dell’impresa venditrice e dell’impresa compratrice e la descrizione della merce venduta.

Viene emesso in almeno due esemplari, uno trattenuto dall’impresa venditrice e l’altro rilasciato a chi ritira la merce.

Il numero del Ddt o Ddc dovrà essere riportato sulla fattura differita che potrà anche essere riepilogativa di tutte le consegne o spedizioni effettuate a un medesimo cliente durante lo stesso mese solare.

Quando il trasporto delle merci vendute è effettuato da un vettore che è un’impresa che esercita l’attività di trasporto per conto di terzi, chi ha ordinato il trasporto deve compilare e firmare una “scheda di trasporto” che deve essere conservata sul veicolo e accompagnare la merce viaggiante.

La compilazione della “scheda di trasporto” può essere evitata se sul Ddt si aggiungono le denominazioni , gli indirizzi e le partite IVA di tutti i soggetti coinvolti nel trasporto: proprietario della merce, committente del trasporto, caricatore e vettore (del vettore si deve indicare anche il numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi). Dopo tali aggiunte il documento di trasporto si chiama “Ddt integrato” e deve accompagnare la merce durante il trasporto stradale.

Contenuto della fattura

Di solito la fattura si presenta divisa in due parti.

Nella parte superiore, chiamata parte descrittiva, figurano i dati identificativi dell’impresa emittente e del compratore, la data e il numero progressivo della fattura, le principali condizioni di vendita e, se si tratta di una fattura differita, anche le date e i numeri dei Ddt o Ddc ai quali si riferisce.

Nella parte inferiore, chiamata tabellare, sono indicate natura, qualità, quantità e prezzi delle merci vendute o dei servizi forniti, gli eventuali costi accessori a carico del cliente, la base, l’imponibile IVA con l’aliquota applicata, l’ammontare dell’imposta, gli eventuali importi di costi documentati anticipati dal venditore in nome e per conto del cliente e infine il totale della fattura che costituisce l’importo dovuto dal compratore.

Nei documenti di trasporto o consegna e nelle fatture le imprese venditrici devono indicare, oltre alla denominazione e all’indirizzo, anche il “numero di partita IVA”.

Questo numero è formato da 11 cifre e serve a identificare un soggetto agli effetti fiscali. Il numero di partita IVA viene richiesto quando si presenta al Suap (Sportello unico per le attività produttive) la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) per avviare una nuova attività.

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

L'IVA è un'imposta indiretta, in vigore in tutti gli Stati dell'Unione Europea che viene determinata e versata frazionatamente dai soggetti che partecipano al processo produttivo e

distributivo con un sistema che la fa gravare interamente sul consumatore finale.

L'IVA colpisce il “valore aggiunto” che una merce o un servizio acquisisce ogni volta che avviene un passaggio dal produttore originario sino ad arrivare al consumatore finale.

Con il meccanismo chiamato “deduzione di imposta da imposta” le imprese versano periodicamente allo Stato la differenza tra l'IVA che hanno riscosso sulle vendite e l'IVA che hanno pagato sugli acquisti.

La periodicità con cui le imprese versano tale differenza allo Stato può essere mensile o trimestrale a seconda del loro volume annuo di affari, che è l'ammontare complessivo delle vendite di merci e delle prestazioni di servizi.

L'IVA si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

Per applicare l'IVA devono verificarsi contemporaneamente tre presupposti:

1. presupposto oggettivo (deve trattarsi di una cessione di beni a titolo oneroso o di una prestazione di servizi verso corrispettivo);

2. presupposto soggettivo (l'operazione deve essere compiuta da imprese, da artisti o da professionisti);

3. presupposto territoriale (l'operazione deve essere effettuata nel territorio dello Stato). Se manca uno solo dei tre presupposti l'IVA non si applica.

Base imponibile IVA

La base imponibile IVA è l'importo sul quale si calcola l'imposta applicando le aliquote stabilite dalle norme in vigore.

La sede di calcolo dell'IVA è la fattura, nella quale devono essere indicate la base imponibile, l'aliquota applicata e l'ammontare dell'imposta.

Poiché le aliquote IVA sono selettive a seconda delle merci e dei servizi, una stessa operazione può comprendere merci e servizi soggetti a IVA diverse e quindi presentare due o più basi imponibili.

Le operazioni soggette a IVA si distinguono in tre categorie:

1. operazioni imponibili, sulle quali si applica l'imposta;

2. operazioni non imponibili, che sono le vendite in uno Stato estero (esportazioni);

3. operazioni esenti, sulle quali non si applica l'imposta per ragioni di opportunità economico-sociale (interessi sulle dilazioni di pagamento, prestazioni delle cliniche, dei musei ecc.)

Le norme sull'IVA stabiliscono che alcuni importi sono esclusi dal calcolo della base imponibile e non sono soggetti a obbligo di fatturazione.

Essi sono:

• gli interessi e le penalità per ritardi di pagamento;

• il valore normale dei beni ceduti a titolo di premio o abbuono (tranne quelli soggetti ad aliquota più alta);

• le spese documentate anticipate dal venditore in nome e per conto del compratore; • l'importo degli imballaggi che per contratto deve essere rimborsato dopo la loro

restituzione (cauzione per imballaggi a rendere).

Sconti indicati in fattura

Gli sconti mercantili previsti dal contratto di vendita possono essere “incondizionati” oppure “condizionati”.

Gli sconti incondizionati vengono calcolati in fattura e indicati nella sua parte tabellare, nella quale sono portati in diminuzione del prezzo di vendita perché spettano al compratore in base alle condizioni di contratto.

Gli sconti condizionati non vengono calcolati nella parte tabellare della fattura ma sono solo indicati nella parte successiva perché spetteranno al compratore solo se si verificherà la condizione prevista dal contratto.

Gli sconti incondizionati si calcolano in fattura e riducono la base imponibile IVA. Sono esempi di sconti incondizionati:

• lo sconto per ridistribuzione accordato alle imprese commerciali che riprendono la merce;

• lo sconto logistico accordato in caso di consegne effettuate in depositi dell'impresa compratrice che poi provvederà a distribuire i prodotti in luoghi periferici;

• lo sconto per operazione promozionale, accordato all'impresa commerciale compratrice che si impegna a esporre la merce in posizioni molto evidenziate all'interno del punto vendita o a effettuare offerte speciali.

Gli sconti condizionati non possono essere calcolati in fattura perché non si sa ancora se si verificherà la condizione che darà diritto di ottenerli (per esempio, pagamento per pronta cassa). Se tale condizione si verificherà l'impresa venditrice e metterà una “nota di accredito” per rettificare l'importo della fattura e l'IVA.

Costi accessori di vendita

I costi accessori che figurano in una fattura possono essere:

• costi non documentati, se sono oneri e spese sostenute direttamente dall'impresa venditrice per prestazioni accessorie previste dal contratto di vendita (per esempio, per fornitura dell'imballaggio o per il trasporto della merce),

• costi documentati, se sono spese per prestazioni accessorie eseguite da altri soggetti che sono state anticipate dall'impresa venditrice in nome e per conto dell'impresa compratrice.

I costi accessori non documentati sono caricati per l'impresa venditrice che li aggiunge in fattura facendo di concorrere a formare la base imponibile IVA.

Se nella fattura sono comprese merci soggette a diverse aliquote IVA e costi e accessori non documentati che riguardano tutte le merci devono essere suddivisi in proporzione ai valori delle merci vendute effettuando un riparto proporzionale diretto.

I costi accessori documentati non concorrono a formare la base imponibile IVA.

Interessi a carico del compratore

Un’operazione di compravendita può originare interessi a carico del compratore che possono essere per “dilazione di pagamento” oppure “moratori”.

Sono impliciti gli interessi che non sono dichiarati con la parola interessi perché consistono in un aumento del prezzo di vendita quando è previsto il pagamento dilazionato.

Sono interessi espliciti quelli calcolati a un tasso chiaramente indicato ed esposti in fattura separatamente dal valore aggiunto delle merci.

Gli interessi moratori possono essere richiesti quando il compratore non rispetta la scadenza stabilita per il pagamento. La legge prevede che vengano applicati automaticamente al tasso della Banca Centrale Europea maggiorato di sette punti percentuali.

Gli interessi per dilazione di pagamento:

a) concorrono a formare la base imponibile IVA della fattura perché sono esenti dall’imposta come operazioni di credito e di finanziamento;

b) possono essere addebitati in fattura dopo il calcolo dell’IVA oppure essere addebitato al cliente con un’apposita “nota di addebito”.

Gli interessi di mora sui ritardati pagamenti sono sempre espliciti ma non vengono fatturati; infatti sono esclusi dalla base imponibile e perciò su di essi l’IVA non viene calcolata.

Vendite ai consumatori finali

Nelle vendite al dettaglio l’emissione della fattura non è obbligatoria se non viene richiesta dal cliente al momento in cui si effettua l’operazione.

Le norme fiscali impongono però a chi vende al dettaglio, agli artigiani, agli alberghi e a chi somministra cibi e bevande nei pubblici esercizi di rilasciare al cliente un “documento certificativo” che può essere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale con indicati gli importi comprensivi di IVA.

Le ricevute fiscali si staccano da bollettari a ricalco; gli scontrini fiscali sono emessi da registratori

di cassa che stampano anche il giornale di fondo e, a fine giornata, lo scontrino di chiusura giornaliera che indica il totale dei “corrispettivi” riscossi.

Per scindere gli importi nei loro due componenti (prezzo e IVA) si deve procedere allo “scorporo dell’IVA” applicando la proporzione del sopra cento:

100 : (100 + R) = S : S + P

nella quale S è il prezzo della merce o del servizio senza IVA (importo defiscalizzato) e (S + P) è il prezzo della merce o del servizio comprensivo di IVA risultante dalle ricevute o dagli scontrini.

Le imprese che vendono ai consumatori finali annotano sul “registro dei corrispettivi” il totale delle operazioni effettuate giornalmente.

SINTESI DI FINE UNITÀ

MODULO 2Strumenti di regolamento degli scambi commerciali