rivolto ai Medici competenti
2. Comunicazione e Consulenza
Con riferimento al canale maggiormente utilizzato dai medici com-petenti per assistere le aziende, il 54,5% degli intervistati (cioè 6 su 11) ha dichiarato di aver contattato (o essere stato contattato dal-) le azien-de telefonicamente; mentre il 27,3% (3 unità) ha preferito l’uso azien-della posta elettronica. minoritario, invece, il ruolo assunto dalla “consulenza”:
il 9,1% ha svolto la consulenza “in sede aziendale” e un altro 9,1% ha, invece, eseguito quella “in ambulatorio”.
10 Si deve, infatti, considerare che il medico competente può essere un dipendente di una struttura esterna (pubblica o privata), un libero professionista o, infi ne, un dipen-dente del Datore di lavoro (così, S. tordini Cagli, I soggetti responsabili, cit., 111).
11 Occorre sicuramente considerare anche l’eventualità del medico competente che lavori in ambienti di lavoro con “rischio di biologico” non “generico”, bensì “specifi co”.
In merito si può solo osservare che, considerata l’urgenza e la dram-maticità della situazione, il canale telefonico sia certamente risultato esse-re quello più pratico e veloce per rispondeesse-re ai dubbi e/o richieste del-le aziende e per confrontarsi attivamente con del-le altre fi gure del sistema di prevenzione aziendale (in specie, Datori di lavoro e RSPP). Nondi-meno, nell’ottica di assicurare maggior “certezza” e “tracciabilità” 12 del-le informazioni riferite, si sarebbe potuto prediligere l’invio di indicazio-ni medico-saindicazio-nitarie a mezzo di posta elettroindicazio-nica o anche mediante mes-saggi telefonici.
3. Informazione e Formazione
Come si è accennato, tra gli obblighi che riguardano il medico competente si può senz’altro ricordare quello di tipo “informativo-comu-nicativo”. All’interno di tale categoria, sulla base delle lett. d), e), g), h), i), n) dell’art. 25 del d.lgs. n. 81 del 2008, rientrano gli obblighi di infor-mazione e comunicazione che devono essere adempiuti nei riguardi non solo del Datore di lavoro e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ma anche (e soprattutto) dei lavoratori.
12 La tracciabilità costituisce un aspetto senz’altro saliente in un’ottica sia ex ante (in relazione al concetto di Risk Assessment e Risk management), che ex post in quan-to potrebbe essere un utile meccanismo di difesa in eventuali dispute giudiziarie. tale discorso riguarda in eff etti eventuali responsabilità sia della persona fi sica, che di quel-la giuridica.
ne e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diff usione del contagio”.
Nonostante non si chieda, in maniera esplicita, che ruolo hanno assunto in relazione alla “gestione dei protocolli”, si ritiene che il dato in questione (concernente l’informazione e la formazione fornita al perso-nale delle aziende) possa essere valutato alla luce anche di quanto otte-nuto dai questionari rivolti nei riguardi di RSPP e Consulenti. Le rispo-ste alla domanda “come valuta il ruolo del Medico competente nella gestione dei protocolli” paleserebbero, infatti, un ruolo solo parzialmente crucia-le nella gestione dei protocolli di questa fondamentacrucia-le fi gura 13. È anche vero, però, che il numero di medici che ha risposto al questionario è net-tamente inferiore a quello degli RSPP e Consulenti (11 medici
compe-13 Vedi “Risultati del questionario rivolto a RSPP e Consulenti”, Parte 4 (Consape-volezza), Quesito 2.
tenti a fronte di 62 RSPP e/o consulenti). È pertanto diffi cile stabilire, con ragionevole certezza, il tipo di ruolo (primario o secondario) eff etti-vamente svolto da siff atte fi gure, in generale, nella gestione e/o attuazio-ne dei Protocolli Anti-contagio; gestioattuazio-ne e (soprattutto) attuazioattuazio-ne che, appunto, si ritiene che richiedano un’adeguata informazione e formazio-ne sullo specifi co “rischio di contagio”.
Relativamente al “contenuto” e alle “modalità” di esecuzione dell’at-tività info-formativa, si riscontra un 40% di “formazione frontale” (sia essa in presenza o mediante webinar) e un 40% con “Altre informative specifi che sul rischio e/o sulle misure anti-contagio”. Il 10% ha dichiarato di avere proceduto tramite l’invio di “Circolari di natura generale”; mentre il restante 10% ha dichiarato di essere intervenuto con tutte le modali-tà prese in esame.
Si tratta di un dato che deve essere raff rontato con quanto previ-sto nei Protocolli Anti-contagio. In specie, in quello di aprile del 2021, al punto 10 (Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione) si prevede che “Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di forma-zione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previ-ste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza, ai sensi dell’artico-lo 25, comma 7, del dPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifi ca dei per-corsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavora-tori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da eff ettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di
atti-Due domande del questionario sono state dedicate al c.d. screening.
Sulla base anche di quanto previsto all’interno del Protocollo Anti-contagio del 06.04.2021, punto 12 (Sorveglianza sanitaria/medico com-petente/RLS), il medico competente “in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, può suggerire l’adozio-ne di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fil’adozio-ne del conte-nimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021”. tale disposizione deve essere, poi, letta in combinato con quanto pubblicato sul sito https://www.regione.emilia-romagna.it (sezione “Salute”) in cui si precisa che il medico competente ha il compito di:
• “Supportare il Datore Di Lavoro (DDL) per le valutazioni sulla opportunità di attivare il percorso di screening e sulla sua even-tuale progettazione e realizzazione;
• Dare comunicazione ai dipendenti sulla finalità e sulle caratte-ristiche dei test, sottolineando che essi non possono sostituire le misure di prevenzione del contagio indicate per i luoghi di lavo-ro, né possono costituire elemento utilizzabile ai fini dell’espres-sione di giudizio di idoneità alla mandell’espres-sione specifica;
• Comunicare tempestivamente, per conto del DDL, ai compe-tenti Dipartimenti di Sanità Pubblica, i risultati positivi in forma nominativa di eventuali tamponi eseguiti a seguito di positività (IgG, Igm o entrambi);
14 Alla luce di tale previsione, si ritiene che i risultati ottenuti siano coerenti con quanto disposto all’interno dei protocolli.
• Supportare DDL, nel rispetto della tutela dei dati personali, nel-la predisposizione delnel-la renel-lazione recante i risultati dell’indagine in forma anche aggregata, indicando il numero di soggetti testati con test rapido, numeri con risultato positivo per IgG, positivo per IgG ed Igm, positivo per Igm, negativo, nonché i test mole-colari da tampone;
• eventualmente eseguire il test sierologico rapido previa acquisi-zione della specifi ca autorizzaacquisi-zione di cui al punto 7 della DGR 350/2020, previa presentazione di richiesta di autorizzazione”.
Ciò posto, dalle risposte fornite ai questionari emerge che sono stati eseguiti sia “tamponi in relazione ai casi sospetti di contagio” (63,6%), che
“tamponi periodi precauzionali”.