rivolto ai Medici competenti
1. Informazioni generali
Il primo punto del questionario è servito per evidenziare le fonti cui i medici hanno fatto affidamento ai fini della prevenzione del contagio Covid-19 nei luoghi di lavoro.
Nel corso del tempo sono, infatti, intervenute diverse disposizioni normative e/o regolamentari che hanno tentato di definire maggiormen-te le misure della sorveglianza sanitaria correlamaggiormen-te al Covid-19. In parti-colare, oltre ai comuni Protocolli Anti-contagio di marzo 2020 e aprile 2021, si possono senz’altro ricordare, a titolo meramente esemplificati-vo (e non esaustiesemplificati-vo), tra i testi che hanno interessato soprattutto le prime due fasi della pandemia:
TU sicurezza, codice penale e giurisprudenza della Cassazione, milano, 2020; Id., La sicu-rezza sul lavoro al tempo del coronavirus, milano, 2020; V. mongillo, Salute e sicusicu-rezza nei luoghi in tempi di pandemia. Profili di responsabilità individuale e dell’ente per contagio da coronavirus, in SP web, spec. 6 ss.; R. Bartoli, Responsabilità colposa medica e organiz-zativa al tempo del coronavirus. Fra la “trincea” del personale sanitario e il “da remoto” dei vertici politico amministrativi, in SP web, 2020, 85 ss.; C. Cupelli, Obblighi datoriali di tutela contro il rischio di contagio da Covid-19: un reale ridimensionamento della colpa pena-le?, in SP web, 15.06.2020; Id., Emergenza COVID-19: dalla punizione degli “irresponsa-bili” alla tutela degli operatori sanitari, in SP web, 30.03.2020. emerge, ad ogni modo, in maniera inequivoca la natura c.d. “bi-frontale” dell’obbligo di sicurezza. Sul punto v.
P. Pascucci, A. Delogu, Sicurezza sul lavoro nella PA nell’emergenza da Covid-19, in Sinappsi, 2020, 131-143, spec. 133. Nondimeno, occorre ricordare che in relazione ad eventuali ipotesi di reato che potrebbero configurarsi in ragione del mancato adempimen-to degli obblighi proadempimen-tocollari con conseguente verificazione di malattie-infortuni dovreb-bero escludersi anche i reati a tutela della salute pubblica, quale ad esempio, il delitto di epidemia. Ai fini della configurazione di tale delitto è infatti necessario che sia “colpita una comunità abbastanza numerosa da meritare il nome di popolazione”. tale definizione, di fatto, esclude che possa, nel concreto, configurarsi il reato de quo avendo riguardo a cluster epidemici di ridotte dimensioni, in cui il campione di riferimento è, già sul piano del fat-to tipico, di per sé insufficiente. Sul punfat-to si permetta un rinvio a m.F. Carriero, L’(in) adeguatezza funzionale del delitto di epidemia al cospetto del Covid-19, in Arch. Pen., 2019.
ti di lavoro e nella collettività 9;
• la Circolare del ministero della salute e del ministero del Lavo-ro e delle Politiche sociali n. 13 del 4 settembre 2020 sulla sorve-glianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al
contenimen-7 All’interno di tale documento è in particolare previsto, nella sezione relativa ai lavoratori fragili, che “[i]n considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, non si può prescin-dere dal coinvolgimento dello stesso in un contesto del genere, al di là dell’ordinarietà.
Relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, in via straordi-naria, va pensata la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenzia-le o soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delemergenzia-le strutture territoriali pubbli-che (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) pubbli-che, come per altre attivi-tà, possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del lavoratore. Pertanto, il medi-co medi-competente va a rivestire un ruolo centrale soprattutto per l’identificazione dei sog-getti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di sogsog-getti con pregressa infezione da SARS-CoV-2”.
8 V. spec. art. 83 (Sorveglianza sanitaria).
9 All’interno di tale documento è previsto che “[n]el contesto generale di riavvio della attività lavorative in fase pandemica, è opportuno che il medico competente che, ai sensi dell’art. 25 del citato D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha, tra i suoi obblighi, quello di colla-borare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazio-ne dei rischi, alla predisposiziovalutazio-ne della attuaziovalutazio-ne delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, supporti il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel menzionato “Protocollo”. È fonda-mentale quindi che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti tipologie di attività produttive ed alle singole real-tà aziendali in cui si opera; in tale contesto, la collaborazione attiva e integrata del medi-co medi-competente, medi-con il datore di lavoro e medi-con le RLS/RLSt, medi-contribuirà al miglioramento continuo dell’efficacia delle misure stesse”.
to del rischio di contagio da SARS-CoV-2 con particolare riguar-do alle lavoratrici e ai lavoratori fragili.
Le risposte fornite al quesito rivelano l’utilizzo da parte dei medi-ci di “Pagine web istituzionali” (63,6%, medi-cioè 7 su 11). Si ritiene di dover interpretare tale dato nell’ottica di reperire informazioni certe e sicure sul c.d. “rischio-Covid-19”, confezionate dai principali organi deputati alla gestione dell’emergenza sanitaria. Si collocano, poi, al secondo posto le “ricerche individuali” (18,2%, cioè 2 medici). Un solo professionista ha preferito attenersi alle “Comunicazioni dell’Ordine di appartenenza” e, parimenti, un altro medico alla “Lettura scientifi ca”.
Per quanto, invece, concerne il numero di lavoratori assistiti “in seguito a contagio”, le risposte richiamano immediatamente l’attenzione:
c’è chi ha dichiarato di aver assistito ben 1.500 lavoratori contagiati, così come chi ha aff ermato circa 100 (tre medici hanno dato analoga rispo-sta). Qualcuno ha attestato di non aver assistito lavoratori (“nessuno” o
“non di mia competenza”). Quattro medici hanno, infi ne, confermato di aver fornito assistenza a non oltre 10 lavoratori.
Si ipotizza che le risposte fornite siano state infl uenzate da una serie di fattori. Si pensi, ad esempio, al tipo di organizzazione del medico competente e/o del suo ambulatorio; al tipo di “assistenza operativa” svol-ta da parte del medico; al numero di aziende assistite dai medici intervi-stati 10; al tipo mansione eseguita dai lavoratori 11; alla durata dell’assenza ed eventuale ospedalizzazione dei lavoratori, ecc.