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Il concetto di maggior tutela nella giurisprudenza convenzionale

5. Qualche osservazione

2.2. Il concetto di maggior tutela nella giurisprudenza convenzionale

Ulteriore richiamo alla casistica giurisprudenziale può essere utile per individuare come la Corte EDU abbia definito e circoscritto il concetto di

“maggior tutela”.

Nel caso Okyay e altri c. Turchia, ad esempio, la Corte, sulla base dell’art. 53 ha interpretato l’art. 6, par. 1 CEDU alla luce delle esigenze imposte dal livello nazionale affermando che «the concept of a “civil right” under Article 6 § 1 cannot be construed as limiting an enforceable right in domestic law within the meaning of Article 53 of the Convention»37. In particolare, le autorità turche sono state condannate dalla Corte per la mancata attuazione delle ordinanze con le quali

36 Corte EDU, caso Handyside c. Regno Unito, cit., punto 54.

37 Corte EDU, caso Okyay e altri c. Turchia (ric. 36220/97) sent. del 12 luglio 2015, par. 68. Allo stesso modo, ma con riferimento all’estensione dell’interpretazione dell’art. 6 CEDU al processo di appello, nel caso Ekbatani c. Svezia (ric. 10563/83), sent. del 26 maggio 1988.

i giudici turchi avevano disposto la chiusura di tre impianti termoelettrici per il loro effetto inquinante. Il mancato rispetto di tali provvedimenti e la conseguente mancata chiusura degli impianti inquinanti ha reso la Turchia responsabile della violazione del diritto giusto processo (art. 6 CEDU).

In questo modo, pur non esistendo nella CEDU specifiche disposizioni relative alla protezione dell’ambiente, la Corte si è servita dell’art. 53 per sostenere che il rispetto dell’art. 6 impone che il ricorrente possa – sulla base di quanto stabilito dalle previsioni nazionali – far valere la pretesa di vivere in un ambiente salubre ed equilibrato e che i provvedimenti giurisdizionali assunti dalle autorità giudiziarie nazionali debbano avere un seguito.

In questi termini, dunque, parrebbe che l’articolo 53 non solo imponga che la Convenzione non possa essere un limite per la protezione nazionale dei diritti fondamentali, ma che, per il tramite dell’articolo 53, si debba interpretare la stessa Convenzione alla luce del diritto nazionale più garantista.

Infine, il riferimento all’art. 53 CEDU, si ha in cause in cui sono presenti due diritti confliggenti, in questi casi la Corte ha risolto, anche alla luce dell’art. 53, il conflitto tra libertà garantite dalla CEDU e i diritti tutelati a livello interno ma non riconosciuti dalla Convenzione.

Un primo caso da richiamare è certamente Open Door c. Irlanda38.

In questa ipotesi a venire in rilievo è il contrasto tra la normativa costituzionale irlandese e la Convenzione.

Da un lato, infatti, si assume che le attività di Open Door e Dublin Well Woman, che si sostanziano nel segnalare a donne in gravidanza la possibilità di abortire all’estero, avvengano in violazione dell’art. 40.3.3 della Costituzione irlandese, a tutela del diritto alla vita del concepito39, che non trova alcun esplicito riscontro nella Convenzione.

Dall’altro si contrappone la libertà di espressione intesa quale diritto di fornire e ricevere informazioni da parte rispettivamente dell’associazione e delle donne in stato di gravidanza, così come tutelato dell’art. 10 della Convenzione.

38 Corte EDU, caso Open Door Counselling and Dublin Well Women and Others v. Ireland (ricc. n.

14234/88 e n. 14235/88), sent. del 29 ottobre 1992.

39 Art. 40.3.3 della Cost. irlandese recita: “Lo stato riconosce il diritto alla vita del concepito e, tenuto conto dell’eguale diritto della madre alla vita, si impegna a rispettarlo, proteggerlo e implementarlo attraverso le sue leggi”.

La Corte si deve esprimere sulla compatibilità delle ordinanze irlandesi che hanno limitato le attività delle associazioni ricorrenti sulla base della supposta lesione del diritto alla vita del nascituro, non rientrante nel campo di applicazione dell’art. 2 della Cedu, e particolarmente tutelato dall’ordinamento irlandese.

Il Governo, a sostegno della posizione statale, richiama – tra le altre cose – la clausola del livello più alto di tutela prevista dall’art. 53 CEDU assumendo dunque che nel caso di specie dovesse prevalere la maggiore tutela apprestata al nascituro dalla normativa nazionale.

La Corte, evitando di pronunciarsi espressamente sull’articolo, afferma di ritenere che lo Stato non possieda, seppur nel dominio della protezione della morale, un potere discrezionale assoluto e insuscettibile di essere controllato ma che rimane «del resto chiaro che le autorità nazionali godono in materia di un ampio margine di apprezzamento, in particolare riguardo una sfera come quella che riguarda la natura della vita umana»40.

Non trattandosi però di un potere illimitato la Corte è pur sempre chiamata a verificare se la restrizione sia compatibile con la Convenzione.

Riconsiderata in questi termini, e totalmente bypassata la questione tra i diversi livelli di tutela, la Corte ritiene che la restrizione imposta alle ricorrenti è sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti e dunque violi l’art. 10 della CEDU.

La Corte, infatti, considera la circostanza per la quale i consulenti delle associazioni ricorrenti dispensano alle donne incinte consigli che non miravano né a proporre, né a incoraggiare l’aborto, ma semplicemente a spiegare le possibili opzioni. Non esiste dunque un nesso diretto tra la comunicazione delle informazioni e l’uccisione di una vita, ancora non venuta alla luce, così come inteso nella difesa del Governo irlandese.

La decisione è stata assunta con 15 favorevoli e 8 contrari. In particolare quasi tutte le opinioni dissenzienti hanno dato un qualche peso all’argomentazione del governo Irlandese fondata sull’articolo 53 CEDU (già art. 60).

In particolare, l’opinione dissenziente dei giudici Pettiti, Russo e Lopes Rocha, approvata dal giudice Bigi mette in chiaro che «non è […] corretto ritenere

40 Corte EDU, caso Open Door, cit., par. 68.

la presa di posizione sull’aborto un’espressione della morale o dell’idea che si ha di sessualità. La Corte non ha cioè tenuto conto in modo sufficiente […] della clausola, ex art. 60, che assicura il riconoscimento della legislazione nazionale che garantisce un livello di tutela più elevato di quello assicurato dalla Convenzione.

La Corte si concentra sulla valutazione del problema morale, senza rispondere veramente al ragionamento articolato dal Governo per giustificare l’obbligo di conformarsi al dettato della Costituzione»41.

In maniera in parte analoga, nel caso Leempoel & S.A. Ed. Cine Revue c.

Belgio42, la Corte si trova ad affrontare il contrasto tra la libertà di espressione, riconosciuta all’art. 10 CEDU, e il diritto alla vita privata, garantito dall’art. 8 della CEDU.

Secondo il ricorrente, un editore belga, il divieto di diffusione del numero della rivista Ciné Télé Revue perché contenente le note scritte da un giudice istruttore, per un’udienza43 sarebbe stato contrario all’art. 10 CEDU.

In questo caso è la parte privata ad invocare l’applicazione dell’art. 53 CEDU, dal momento che l’imposizione alla casa editrice belga di rimuovere qualsiasi riferimento alla notizia riguardante il giudice D., sarebbe contrario all’articolo 25 della Costituzione belga che impone un regime più protettivo della CEDU nel proibire ogni forma di censura preventiva.

Anche in questo caso la Corte, ignorando quasi completamente l’argomentazione basata sull’art. 53 CEDU, si limita a constatare che in relazione alla possibile violazione dell’articolo 10 par. 2 CEDU, le misure adottare dalle autorità nazionali non costituiscono delle censure preventive e in ogni caso sono

41 Traduzione non ufficiale. V. anche le opinioni dissenzienti dei giudici Blayney e De Meyer.

Secondo il primo alla «Court is precluded by Article 60 (art. 60) of the Convention from finding that there has been a breach of Article 10 (art. 10). […] The right of the unborn to be born is clearly a human right and it is guaranteed in Ireland by Article 40.3.3 of the Constitution. Under Article 60 (art. 60) nothing in the Convention is to be construed as limiting or derogating from that right. If Article 10 (art. 10) is to be construed as entitling the applicants to give information to pregnant women so as to assist them to have abortions in England, then in my opinion it is being construed so as to derogate from the human rights of the unborn».

42 Corte EDU, caso Leempoel & S.A. Ed. Cine Revue c. Belgio (ric. n. 64772/01), sent. del 9 novembre 2006.

43 Si trattava, in particolare, di un’udienza dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta relativa al caso Dutroux, un caso di pedofilia che aveva destato molto scalpore nell’opinione pubblica belga e che aveva portato alle dimissioni – dopo l’evasione del condannato dal Palazzo di giustizia – dei Ministri della Giustizia e degli Interni.

previste dalla legge e proporzionate44. La Corte è quindi arrivata a stabilire all’unanimità la non sussistenza della violazione della CEDU.

In entrambi i casi, dunque, nell’opera di bilanciamento la disposizione in esame non ha svolto alcun ruolo decisivo.

2.3. Le opinioni concorrenti e dissenzienti dei giudici della