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Per concludere: il caso Taricco come esempio di buone e cattive pratiche

Infine, volendo testare la tenuta della ricostruzione teorica proposta, è possibile fare riferimento ad una recente questione che ha coinvolto dapprima la Corte di giustizia, poi la Corte costituzionale ed ora nuovamente il giudice europeo: si tratta della “saga” Taricco52.

La vicenda, come noto, prende le mosse dal procedimento penale a carico del sig. Ivo Taricco e di altri soggetti imputati per associazione a delinquere finalizzata al compimento di operazioni fraudolente in materia di I.V.A., cc.dd.

51 A contrario, si sostiene che i canoni ermeneutici espressamente previsti dall’art. 12 delle Preleggi siano «superati e che occorre ispirarsi a canoni diversi, capaci di tener conto della collocazione della norma nell’intero sistema ordinamentale (interpretazione sistematica) e, soprattutto, dell’applicazione dei principi etici e giuridici della Costituzione (interpretazione assiologica)» (P.

MADDALENA, I percorsi logici per l’interpretazione del diritto nei giudizi davanti la Corte costituzionale.

Relazione tenuta alla XV^ Conferenza delle Corti costituzionali europee “La giustizia costituzionale: funzioni e rapporti con le altre pubbliche autorità”, Bucarest, 23 – 25 maggio 2011, in www.cortecostituzionale.it, p.7).

Come anche rilevato da S.BARTOLE, Principi generali del diritto, cit., pp. 496-497, l’uso dei principi genrali dell’ordinamento in sede di interpretazione, limitato dall’art. 12, comma 2, disp. prel., ai casi in cui una controversia non possa «essere decisa con una precisa disposizione, ovvero avendo riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe […] con l’entrata in vigore della Costituzione […] il tema è venuto progressivamente complicandosi».

52 Tra i primi a riassumere in questi termini l’insieme delle pronunce di giudici nazionali ed europei aventi ad oggetto il caso Taricco cfr. A. MASSARO,La risposta della Corte costituzionale alla (prima) sentenza Taricco tra sillogismi incompiuti e quesiti retorici, in Giurisprudenza penale web, 3, 2017.

frodi carosello53 e dal rinvio pregiudiziale operato dal G.U.P. del Tribunale di Cuneo alla Corte di giustizia in sede di udienza preliminare54.

Senza dilungarci oltre sulla questione di diritto sottesa al giudizio della Corte di Lussemburgo, sulla quale molta dottrina si è già spesa55, basterà qui ricordare che essa concerne la compatibilità col sistema europeo della normativa italiana sulla prescrizione56: il giudice rimettente, in particolare, riteneva che la disciplina codicistica in tema di limiti massimi di estensione del termine prescrizionale a seguito di interruzione (artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, c.p.) producesse una inesorabile prescrizione dei reati ascritti agli imputati comportando, dunque, una situazione di generale impunità con conseguente lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea.

La Corte di giustizia nella sentenza dell’8 settembre 201557, ha dato risposta ai quesiti interpretativi del giudice comune58 imponendo allo stesso

53 Nello specifico il caso aveva ad oggetto l’evasione fiscale di centinaia di milioni di euro attuata mediante operazioni fraudolente d’importazione di champagne basate sull’emissione di fatture fittizia al fine di ottenere crediti di imposta per operazioni inesistenti da parte di società c.d.

cartiere costituite od utilizzate appositamente a detto scopo.

54 Cfr. Tribunale di Cuneo, ord. 17 gennaio 2014 sulla quale si v. nota di F.ROSSI DAL POZZO, La prescrizione nel processo penale al vaglio della Corte di Giustizia?, in DPC, 7 febbraio 2014.

55 Cfr. infra la amplia dottrina a commento della sentenza del giudice europeo e dell’ordinanza del giudice costituzionale italiano.

56 Per un’analisi approfondita della questione sottesa si rinvia a F. ROSSI DAL POZZO, La prescrizione nel processo penale al vaglio della Corte di Giustizia?, cit.

57 Cfr. CGUE, sentenza 8 settembre 2015, C-105/14, caso Taricco e altri. Per la dottrina sulla sentenza della CGUE si v. G. CIVELLO, Il “dialogo fra le quattro corti: dalla sentenza “Varvara” (2013) della CEDU, alla sentenza “Taricco” (2015) della CGUE, Arch. pen. 2015, n. 3, p. 783 ss.; F. VIGANÒ, Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA? Primato del diritto UE e nullum crimen sine lege in una importante sentenza della Corte di giustizia, www.penalecontemporaneo.it, 14 settembre 2015; L. EUSEBI, Nemmeno la Corte di Giustizia dell’Unione Europea può erigere il giudice a legislatore, www.penalecontemporaneo.it., 29 ottobre 2015; A. VENEGONI, La sentenza Taricco: un’ulteriore lettura sotto il profilo dei riflessi sulla potestà legislativa dell’unione in diritto penale nell’area della lotta alle frodi, www.penalecontemporaneo.it., 29 ottobre 2015.; M.L. FERRANTE, Il tentativo di erodere il principio di legalità in alcune sentenze "multilivello" , Arch. pen.on line, 1, 2016 n. 1. C. AMALFITANO, Da una impunità di fatto a una imprescrittibilità di fatto della frode in materia di imposta sul valore aggiunto?, in www.sidi-isil.org, 15 settembre 2015; G. CIVELLO, La sentenza «Taricco» della Corte di Giustizia UE: contraria al Trattato la disciplina italiana in tema di interruzione della prescrizione del reato, in www.archiviopenale.it, 3, 2015; M.

LASSALLE, Taricco kills two birds with one stone for the sake of the PIF, in www.europeanlawblog.eu, 27 ottobre 2015; S. MANACORDA, La prescrizione delle frodi gravi in materia di IVA: note minime sulla sentenza Taricco, in www.archiviopenale.it, 3, 2015; F. ROSSI, La sentenza Taricco della Corte di Giustizia e il problema degli obblighi di disapplicazione in malam partem della normativa penale interna per contrasto con il diritto UE, in Diritto penale e processo, 12, 2015, pp. 1564 ss.; G. SALCUNI, Legalità europea e prescrizione del reato, in www.archiviopenale.it, n. 3, 2015; D. SARMIENTO RAMÍREZ, The scope of application of EU Law and national criminal law: some thoughts on Taricco (C-105/14), in despiteourdifferencesblog.wordpress.com, 8 settembre 2015; M. SERRAINO, Non ogni giorno che passa è un giorno che si aggiunge al libro dell’oblìo. La Corte di Giustizia disvela la doppiezza della disciplina interna in materia di prescrizione, in www.lalegislazionepenale.eu, 22 ottobre 2015; AA.VV., Atti del Convegno: “Aspettando la Corte

l’obbligo di disapplicare la normativa interna tutte le volte che la stessa «impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione nel caso»59.

In altre parole, la Corte di giustizia ha ritenuto che il regime di prescrizione dei reati (rectius il tetto massimo di prescrizione novellato dalla legge ex Cirielli) è idoneo a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’art. 325, par. 1 e 2

costituzionale. Il caso Taricco e i rapporti tra diritto penale e diritto europeo”, Roma, Istituto Luigi Sturzo, 4 ottobre 2016, in www.rivistaaic.it, 4, 2016; E.M. AMBROSETTI, La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea in tema di disapplicazione dei termini di prescrizione: medioevo prossimo venturo?, in www.processopenaleegiustizia.it, 1, 2016, pp. 44 ss.; M. BASSINI, Prescrizione e principio di legalità nell’ordine costituzionale europeo. Note critiche alla sentenza Taricco, in www.giurcost.org/studi, n. 1, 2016, pp. 94 ss.; E.

BILLIS, The European Court of Justice: A «Quasi-Constitutional Court» in criminal matters? The Taricco Judgment and Its Shortcomings, in New Journal of European Criminal Law, n. 1, 2016, pp. 20 ss.; R. BIN, Taricco, una sentenza sbagliata: come venirne fuori?, in www.penalecontemporaneo.it, 4 luglio 2016; V.

FAGGIANI, Ius puniendi europeo v. controlimiti. Riflessioni a margine del caso Taricco, in Studi sull’integrazione europea, n. 2/3, 2016, pp. 509 ss.; F. GIUFFRIDA, The Limitation Period of Crimes: Same Old Italian Story, New Intriguing European Answers – Case Note on C-105/14, Taricco, in New Journal of European Criminal Law, n. 1, 2016, pp. 100 ss.; M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale, cit., pp. 63 ss.; E. LUPO, La Primauté del diritto dell’UE e l’ordinamento penale nazionale. Riflessioni sulla sentenza Taricco, in www.penalecontemporaneo.it, 29 febbraio 2016; V. MAIELLO, Prove di resilienza del nullum crimen: Taricco versus controlimiti, in Cassazione penale, vol. 56, n. 3, 2016, pp.

1250 ss.; V. MANES, La «svolta» Taricco e la potenziale «sovversione di sistema»: le ragioni dei controlimiti, in www.penalecontemporaneo.it, 6 maggio 2016; S. MARCOLINI, La prescrizione del reato tra diritto e processo:

dal principio di legalità sostanziale a quello di legalità processuale, in Cassazione penale, vol. 56, n. 1, 2016, p.

362 ss.; F. VIGANÒ, Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di iva? Primato del diritto UE e nullum crimen sine lege in una importante sentenza della Corte di giustizia, in www.penalecontemporaneo.it, 14 settembre 2015; F. VIGANÒ, Il caso Taricco davanti alla Corte costituzionale:

qualche riflessione sul merito delle questioni, e sulla reale posta in gioco, in www.penalecontemporaneo.it, 9 maggio 2016; A. BERNARDI (a cura di), I controlimiti: primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali:

Atti del Convegno del Dottorato di ricerca «Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali» del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara. Ferrara, 7-8 aprile 2016, Jovene, Napoli, 2017.

58 Questi i quesiti intepretativi proposti dal Tribunale di Cuneo, ord. 17 gennaio 2014: «a) se, modificando con L. n. 251 del 2005 l’art. 160 ultimo comma del codice penale italiano -nella parte in cui contempla un prolungamento del termine di prescrizione di appena un quarto a seguito di interruzione, e quindi, consentendo la prescrizione dei reati nonostante il tempestivo esercizio dell’azione penale, con conseguente impunità – sia stata infranta la norma a tutela della concorrenza contenuta nell’art. 101 del TFUE; b) se, modificando con L. n. 251 del 2005 l’art. 160 ultimo comma del codice penale italiano -nella parte in cui contempla un prolungamento del termine di prescrizione di appena un quarto a seguito di interruzione, e quindi, privando di conseguenze penali i reati commessi da operatori economici senza scrupoli – lo Stato italiano abbia introdotto una forma di aiuto vietata dall’art. 107 del TFUE; c) se, modificando con L. n. 251 del 2005 l’art. 160 ultimo comma del codice penale italiano -nella parte in cui contempla un prolungamento del termine di prescrizione di appena un quarto a seguito di interruzione, e quindi, creando un’ipotesi di impunità per coloro che strumentalizzano la direttiva comunitaria- lo Stato italiano abbia indebitamente aggiunto un’esenzione ulteriore rispetto a quelle tassativamente contemplate dall’art. 158 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; d) se, modificando con L. n. 251 del 2005 l’art. 160 ultimo comma del codice penale italiano -nella parte in cui contempla un prolungamento del termine di prescrizione di appena un quarto a seguito di interruzione, e quindi, rinunciando a punire condotte che privano lo Stato delle risorse necessarie anche a far fronte agli obblighi verso l’Unione europea, sia stato violato il principio di finanze sane fissato dall’art. 119 del TFUE».

59 Cfr. CGUE, caso Taricco, sent. 8 settembre 2014, C-105/14, punto 58.

TFUE e, per questo, il giudice comune è tenuto a dare immediata e concreta attuazione al diritto europeo, disapplicando il diritto interno al sussistere di due requisiti, uno qualitativo (“frode grave”) e uno quantitativo (“numero considerevole di casi”).

Al di là del merito, sul quale vi sono motivi per ritenere che la Corte di giustizia abbia avuto tendenzialmente ragione60, il punto nodale della pronuncia, ad avviso di chi scrive, è ancora una volta l’argomentazione utilizzata. La decisione della Corte è stata, infatti, accolta con sorpresa da molta dottrina61 e, dato ancor più rilevante, nella giurisprudenza interna successiva vi sono stati numerosi dubbi applicativi segnati da posizioni contrastanti dei giudici comuni62.

Proprio il compito che il giudice europeo affida al giudice comune, ovvero la valutazione circa la gravità della frode e la quantificazione del numero di violazioni ha generato il succedersi di diversi esiti interpretativi – si v. ad esempio le posizioni opposte assunte dalla Corte di appello di Milano e dalla Corte di

60 Non rileva, ai fini dell’esemplificazione proposta, l’analisi del merito della questione per il quale rimandiamo alle giuste osservazioni di R.BIN, Taricco, una sentenza sbagliata: come venirne fuori?, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2016, in partic. par. 5 “Nel merito però la Corte di giustizia ha ragione”, pp. 8-9. Sull’innegabile problema nella disciplina della prescrizione in Italia si vv., tra gli altri, B.ROMANO, Prescrizione del reato e ragionevole durata del processo: principi da difendere o ostacoli da abbattere?, in Riv. Trim. D.P.C., 1, 2016, p. 80, e i ricchi riferimenti dottrinari contenuti in E.M.

AMBROSETTI, La riforma della prescrizione del reato tra progetti legislativi e alternative giudiziarie, in Archiviopenale.it, 2, 2016.

61 Si vv. le diverse posizioni raccolte in A. BERNARDI (a cura di), I controlimiti: primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali: Atti del Convegno del Dottorato di ricerca «Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali» del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara. Ferrara, 7-8 aprile 2016, Jovene, Napoli 2017.

62 Si v. per le diverse posizioni assunte nell’accertamento della “frode grave”, la sussistenza della quale è richiesta dalla CGUE per la disapplicazione degli artt. 160-161 c.p.: Cass., Sez. III, sent. n.

2210 del 17 settembre 2015 (la quale commisura la gravità all’entità dell’evasione) e Corte di Appello di Milano, ord. del 18 agosto 2015 (dove la gravità è invece considerata con riferimento al numero di operazioni fraudolente).