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L A CONDIVISIONE DELLE IDEE

Nel documento Social Network eTutela Della Persona (pagine 109-111)

S OCIAL NETWORK E DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

2. L A CONDIVISIONE DELLE IDEE

Fino al secolo scorso la tecnologia disponibile ha sostenuto esclusivamente l’affermazione di una cultura definita read only, da realizzarsi attraverso il ricorso a mezzi di comunicazione che gli utenti potevano unicamente leggere, guardare, ascoltare.

La successiva diffusione globale di Internet ha invece segnato un vero spartiacque: il “www” ha infatti progressivamente abilitato una cultura read-write e, soprattutto grazie all’avvento del cosiddetto Web 2.014, i fruitori della Rete sono oggi diventati a pieno titolo un pubblico attivo, capace di riempire con i propri contenuti quegli spazi accomunati dalla nozione di user generated content15 (blog, social network, ecc.), ossia composti da materiale prodotto dagli stessi utenti della Rete anziché da società specializzate.16

L’era della società dell’informazione, pienamente affermatasi dunque con l’applicazione alle telecomunicazioni delle moderne tecnologie, ha tuttavia reso in questo modo possibile – sfruttando le nuove possibilità di raccolta, organizzazione e trasmissione dei dati – anche l’acquisizione di informazioni di ogni genere, nonché una loro gestione in modo velocissimo e per i fini più disparati.17

Pertanto, la domanda da porsi a questo punto è la seguente: come garantire delle piattaforme che consentano da un lato la più ampia partecipazione alla cultura del nostro tempo, e che permettano allo stesso tempo un utilizzo equo e trasparente (un cosiddetto

fair use) degli strumenti a nostra disposizione?18

Ci troviamo davanti a una domanda alla quale occorre rispondere tenendo presente che oggi il diritto di accesso a Internet può ritenersi ad ogni modo una libertà fondamentale, risultando l’esercizio di una simile risorsa strumento per poter accedere sia ad altri diritti che a libertà costituzionali: non solo, ad esempio, la libertà di manifestazione del pensiero

14 Inteso come evoluzione della Rete e dei siti Internet, caratterizzata da una maggiore interattività che arriva a porre

l’utente al centro della Rete. L’espressione fu coniata dall’editore Tim O’Reilly nel 2004.

15 Per una definizione di user-generated content, cfr. OECD (Organisation for economic cooperation and

development) –Working Party on the Information Economy, Participative web: user-created content, in

http://www.oecd.org/dataoecd/57/14/38393115.pdf, 12 aprile 2007.

16 Caratteristica di uno user generated content, secondo l’OECD, deve essere – assieme ad una generica non

professionalità dell’utente o ad una irrilevanza della componente economica – anche una componente creativa,

ovvero l’impiego di una certo impegno nella costruzione di materiale ex novo o nel riadattamento di qualcosa di preesistente. Gli utenti devono in altre parole aggiungere un proprio, personale valore al lavoro realizzato, sebbene sia difficile stabilire il livello minimo di sforzo ammissibile: la valutazione dipende infatti anche dal contesto, motivo per il quale lo sforzo creativo dietro agli user generated content spesso racchiude anche un elemento collaborativo (a conferma della struttura democratica alla base della Rete).

17 A. MANEGGIA, La tutela della privacy nell’era delle comunicazioni elettroniche: cosa ha cambiato Internet?, in

In law, 2006, n. 6, p. 303.

di cui all’art. 21 della Costituzione italiana19, ma anche lo stesso diritto al “pieno sviluppo della persona umana” e “all’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” sanciti dall’art. 3 Cost., così come infine la stessa libertà di impresa di cui all’art. 41 Cost.

Oggi, nell’era dell’accesso20, non avere dunque disponibilità di Internet significa vedersi precluso l’esercizio di buona parte dei diritti di cittadinanza; allo stesso tempo, tuttavia, Internet – per quanto simbolo per antonomasia della libertà di manifestazione del pensiero e della piena libertà di accesso all‘informazione – non può e non deve essere considerata una zona franca dove il diritto possa non venire applicato, in quanto altro non rappresenta, al contrario, che uno dei luoghi nei quali l’individuo svolge quotidianamente la propria

personalità.

La Rete reclama pertanto un adeguato rilievo giuridico, così come pure devono guardare alla tutela di beni di pari rango costituzionale e di pari valore sociale le restrizioni alle attività ivi eseguibili (secondo quanto discende dall’applicazione del cosiddetto principio

del bilanciamento degli interessi21); in tale ottica, un ruolo di assoluta evidenza quale

limite esterno alla libertà concesse dal Web deve pertanto essere riconosciuto proprio nei confronti dei cosiddetti diritti della personalità.22

Ovviamente, affinché lo stesso diritto venga adeguatamente esercitato anche all’interno della Rete, di quest’ultima occorre necessariamente comprendere prima di tutto sia la filosofia da cui è governata che la stessa tecnologia, risultando tale terreno di analisi costituito da un dominio di interazioni in merito alle quali non è possibile prescindere dalla comprensione delle forme e delle caratteristiche che ne costituiscono invece le precipue peculiarità.23

19 Dal punto di vista giuridico, il primo dato che viene in rilievo è la garanzia di cui godono le nuove tecniche

di comunicazione, che a pieno titolo rientrano nella nozione di “ogni altro mezzo di diffusione” dell‘art. 21 Cost. Oltre al nostro testo costituzionale, deve essere poi menzionato anche l’art. 10 della Convenzione Europea dei diritti dell‘uomo, che garantisce la libera manifestazione del pensiero (v. V. ZENO ZENCOVICH,

Tutela della reputazione e manifestazione del pensiero nella convenzione europea per i diritti dell'uomo - una sentenza della corte europea che farà discutere, in Foro it., 1987, n. 4, p. 50; S. FOIS, Principi

costituzionali e libera manifestazione del pensiero, Milano, 1967, pp. 21 ss.; R.A. EPSTEIN, Libertà di

manifestazione del pensiero e tutela della reputazione - una critica di analisi economica del diritto alla via americana, in Dir. Inf., 1987, p. 825.

20 J. RIFKIN, The age of access, New York, 2000, trad. it. L’era dell’accesso. La rivoluzione della new economy,

Milano, 2000.

21 G. PINO, Teoria e pratica del bilanciamento: tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell’identità

personale, in Danno e resp., 2003, n. 6.

22 Per un approfondimento di questi ultimi, si rinvia al primo capitolo. 23 M. IASELLI, Il Web 2.0, op. cit.

Nel documento Social Network eTutela Della Persona (pagine 109-111)

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